Cassazione Civile, Ordinanza n. 05566/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società maggiori ricavi non contabilizzati per euro 432.000,00, ai fini IRES, IRAP e IVA, nonché l’omessa contabilizzazione di interessi attivi. In primo grado la pretesa era stata solo in parte accolta; in appello la commissione regionale aveva invece ritenuto fondato il rilievo sui maggiori ricavi e aveva rigettato l’appello incidentale della contribuente sul rilievo relativo agli interessi attivi. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle regole sulle presunzioni e sull’onere della prova, sostenendo che non potesse operare alcuna presunzione legale assimilabile a quella delle indagini bancarie e che l’ufficio dovesse provare che i prelevamenti in contanti dei soci dalla cassa corrispondevano a ricavi in nero; (2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella mancanza di gravi, precisi e concordanti indizi di ricavi occulti; (3) vizio di motivazione e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze, per asserita mancanza dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; (4) omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere la CTR esaminato il motivo d’appello relativo al giudicato interno sull’inapplicabilità della presunzione legale prevista per le indagini bancarie. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione dell’art. 109 TUIR: secondo l’ufficio, la CTR avrebbe errato nel non considerare deducibili per competenza taluni costi relativi a merci entrate nella disponibilità della società nell’anno precedente, ritenendo erroneamente rilevante l’assenza di danno erariale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo infondati o inammissibili tutti i quattro motivi. In particolare, ha affermato che la sentenza impugnata era adeguatamente motivata e che l’accertamento analitico-induttivo era legittimo perché fondato su un quadro indiziario univoco e significativo: prelievi in contanti reiterati e di notevole importo, privi di riscontro contabile, assenza di un conto "anticipazione soci" e mancanza di fatture o altra documentazione giustificativa sull’impiego delle somme. La Corte ha inoltre rilevato che la censura sul giudicato interno era priva di interesse, poiché la vicenda non riguardava indagini bancarie e dunque non veniva in rilievo la presunzione legale di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973. È stato invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia, poiché la CTR non aveva esaminato la specifica censura sull’indeducibilità dei costi non di competenza. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamati dalla contribuente per contestare l’uso delle presunzioni; la Corte ritiene legittimo l’accertamento induttivo fondato su un quadro indiziario univoco e significativo e attribuisce rilievo all’onere della società di superare tali elementi.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata dalla contribuente; la Corte ne conferma l’applicabilità all’accertamento analitico-induttivo basato sulle irregolarità contabili.
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata dalla contribuente; la Corte non ne esclude l’operatività nel contesto dell’accertamento sui ricavi non contabilizzati.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per vizio di motivazione; la Corte afferma che la sentenza impugnata contiene l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto in modo intellegibile.
Richiamato in relazione al vizio motivazionale; la Corte esclude la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione; la Corte ritiene rispettato l’obbligo di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge utilizzata per i motivi principali e incidentali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo dichiara inammissibile perché sovrapponibile alla censura di violazione delle regole probatorie.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per omessa pronuncia; la Corte esclude l’interesse della censura, poiché non pertinente alle indagini bancarie.
art. 35, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo sulla omessa pronuncia e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamati per il principio di domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.
art. 109, comma 2, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte accoglie il ricorso incidentale perché la CTR non ha esaminato la specifica censura sulla deducibilità per competenza dei costi.
Citato dalla ricorrente per sostenere l’inapplicabilità della presunzione legale delle indagini bancarie; la Corte precisa che la fattispecie non concerneva indagini bancarie, quindi la doglianza era priva di interesse.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Massime di principio
- Nell’accertamento analitico-induttivo, l’Amministrazione può fondare la ripresa su un quadro indiziario grave, preciso e concordante derivante da irregolarità contabili e da movimentazioni in contanti prive di giustificazione documentale; in tal caso il contribuente deve fornire prova contraria idonea a superare la presunzione di ricavi occultati.
- La doglianza per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in sostanza, ripropone solo una diversa valutazione delle prove o la contestazione della legittimità del ragionamento presuntivo già scrutinato come violazione di legge.
- La censura di omessa pronuncia è priva di interesse quando investe una questione non rilevante per la fattispecie concreta, perché riferita a un diverso regime probatorio o a una presunzione legale non applicabile al caso deciso.
- La sentenza di merito non è nulla per difetto di motivazione quando consente di ricostruire in modo chiaro il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche se la motivazione è sintetica.
- In tema di imposte sui redditi, i costi sono deducibili nel periodo di competenza solo se, nell’esercizio di riferimento, ne è certa l’esistenza o è determinabile obiettivamente l’ammontare; la mancata considerazione di una specifica censura su tale profilo integra vizio denunciabile in cassazione.
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