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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05566/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società maggiori ricavi non contabilizzati per euro 432.000,00, ai fini IRES, IRAP e IVA, nonché l’omessa contabilizzazione di interessi attivi. In primo grado la pretesa era stata solo in parte accolta; in appello la commissione regionale aveva invece ritenuto fondato il rilievo sui maggiori ricavi e aveva rigettato l’appello incidentale della contribuente sul rilievo relativo agli interessi attivi. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle regole sulle presunzioni e sull’onere della prova, sostenendo che non potesse operare alcuna presunzione legale assimilabile a quella delle indagini bancarie e che l’ufficio dovesse provare che i prelevamenti in contanti dei soci dalla cassa corrispondevano a ricavi in nero; (2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella mancanza di gravi, precisi e concordanti indizi di ricavi occulti; (3) vizio di motivazione e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze, per asserita mancanza dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; (4) omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere la CTR esaminato il motivo d’appello relativo al giudicato interno sull’inapplicabilità della presunzione legale prevista per le indagini bancarie. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione dell’art. 109 TUIR: secondo l’ufficio, la CTR avrebbe errato nel non considerare deducibili per competenza taluni costi relativi a merci entrate nella disponibilità della società nell’anno precedente, ritenendo erroneamente rilevante l’assenza di danno erariale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo infondati o inammissibili tutti i quattro motivi. In particolare, ha affermato che la sentenza impugnata era adeguatamente motivata e che l’accertamento analitico-induttivo era legittimo perché fondato su un quadro indiziario univoco e significativo: prelievi in contanti reiterati e di notevole importo, privi di riscontro contabile, assenza di un conto "anticipazione soci" e mancanza di fatture o altra documentazione giustificativa sull’impiego delle somme. La Corte ha inoltre rilevato che la censura sul giudicato interno era priva di interesse, poiché la vicenda non riguardava indagini bancarie e dunque non veniva in rilievo la presunzione legale di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973. È stato invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia, poiché la CTR non aveva esaminato la specifica censura sull’indeducibilità dei costi non di competenza. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nell’accertamento analitico-induttivo, l’Amministrazione può fondare la ripresa su un quadro indiziario grave, preciso e concordante derivante da irregolarità contabili e da movimentazioni in contanti prive di giustificazione documentale; in tal caso il contribuente deve fornire prova contraria idonea a superare la presunzione di ricavi occultati.
  • La doglianza per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in sostanza, ripropone solo una diversa valutazione delle prove o la contestazione della legittimità del ragionamento presuntivo già scrutinato come violazione di legge.
  • La censura di omessa pronuncia è priva di interesse quando investe una questione non rilevante per la fattispecie concreta, perché riferita a un diverso regime probatorio o a una presunzione legale non applicabile al caso deciso.
  • La sentenza di merito non è nulla per difetto di motivazione quando consente di ricostruire in modo chiaro il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche se la motivazione è sintetica.
  • In tema di imposte sui redditi, i costi sono deducibili nel periodo di competenza solo se, nell’esercizio di riferimento, ne è certa l’esistenza o è determinabile obiettivamente l’ammontare; la mancata considerazione di una specifica censura su tale profilo integra vizio denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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