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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05483/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia origina da domande di più istituti di credito, riunite in un unico processo, dirette a ottenere dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari il pagamento delle somme erogate in mutuo nel 1950 per operazioni di importazione di oli e semi eseguite per conto dello Stato, nonché la condanna delle amministrazioni statali a tenere indenne la Federconsorzi degli effetti delle condanne, in base agli impegni assunti con la l. n. 1294 del 1957. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva accolto in parte le domande, condannando la Federconsorzi e riconoscendo l'obbligo dell'Amministrazione di manlevarla, ma aveva escluso la capitalizzazione degli interessi applicando il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., e aveva liquidato gli interessi secondo i parametri accertati. In cassazione, i ricorsi principali e incidentali censurano soprattutto: l'esclusione della capitalizzazione trimestrale/semestrale/annuale degli interessi, sostenendo l'esistenza di un uso o di una disciplina speciale derogatoria; l'asserito errore nella determinazione del tasso di interesse iniziale; la compensazione delle spese nei confronti della procedura concorsuale; e, con gli ultimi motivi, la denunciata omessa pronuncia e l'apparente motivazione, per avere la Corte territoriale fatto riferimento anche a questioni di altra causa petendi. Successivamente, per uno dei ricorsi principali, le parti hanno definito la lite con accordo transattivo e chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 32827/2018 R.G. limitatamente al ricorso principale della società cessionaria/procuratrice, poiché sopravvenuto accordo transattivo ritualmente eseguito, con venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata per le statuizioni interessate; respinge il ricorso incidentale nel medesimo giudizio. Nel giudizio n. 36823/2018 R.G. rigetta sia il ricorso principale della banca sia il ricorso incidentale della società mandataria della cessionaria. Quanto alle spese, compensa integralmente quelle relative alla parte di giudizio definita per cessazione della materia del contendere e condanna le parti soccombenti negli altri rapporti al pagamento delle spese di legittimità. Esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato per la parte il cui ricorso è stato definito con cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    giustifica la riunione delle impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza

  • art. 1283 c.c.

    il divieto di anatocismo opera salvo usi contrari in senso normativo, domanda giudiziale o convenzione successiva alla scadenza; non è derogato da meri usi negoziali o da un generico richiamo a condizioni bancarie

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è infondata se il ricorrente non indica specificamente i motivi di appello non esaminati

  • art. 132, comma 2, nn. 4 e 5, c.p.c.

    il riferimento a precedenti e ad altre vicende della medesima controversia non integra motivazione apparente se l'iter argomentativo complessivo è intelligibile

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. nel motivo sulla motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    il raddoppio del contributo unificato non si applica alla parte che ottiene la cessazione della materia del contendere

  • d.lgs. 26 gennaio 1948, n. 169

    richiamato dalle parti come disciplina del finanziamento, ma ritenuto non idoneo a fondare la capitalizzazione degli interessi

  • l. 22 dicembre 1957, n. 1294

    regola le operazioni finanziate per importazioni di oli e semi e gli impegni statali richiamati nella controversia

  • art. 7 l. n. 1294/1957

    invocato per sostenere la disciplina speciale del finanziamento e la capitalizzazione degli interessi

  • art. 10 l. n. 1294/1957

    invocato insieme alle altre norme speciali sulla disciplina del rapporto di finanziamento

  • art. 5 l. n. 1294/1957

    richiamato dalle ricorrenti per sostenere la tesi della capitalizzazione e della liquidazione degli interessi secondo la disciplina speciale

  • art. 1713 c.c.

    richiamato nel motivo sulla documentazione contabile e sulla ricostruzione del credito

Massime di principio

  • La capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari non può essere desunta da un uso negoziale o da prassi di settore, ma richiede un uso normativo idoneo a integrare la deroga dell'art. 1283 c.c. ovvero una convenzione successiva alla scadenza degli interessi.
  • Il generico richiamo a condizioni e norme bancarie non basta a provare un uso contrario al divieto di anatocismo.
  • Le disposizioni speciali che regolano un finanziamento non implicano, di per sé, la deroga al divieto di anatocismo, se non contengono un'espressa previsione in tal senso.
  • La censura di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione dei motivi di appello asseritamente non esaminati; in mancanza, il motivo è inammissibilmente generico o infondato.
  • La motivazione non è apparente per il solo fatto che richiami precedenti relativi alla medesima vicenda o ad altre qualificazioni giuridiche, se consente comunque di ricostruire il percorso argomentativo del giudice.
  • La cessazione della materia del contendere determina il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni interessate, ma non travolge automaticamente i ricorsi incidentali tempestivamente proposti dalle altre parti.

Come è indicizzato

MaterieMutuoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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