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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05490/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società debitrice principale e di alcuni fideiussori, per scoperto di conto corrente e mancato rimborso di rate di mutuo. In opposizione e poi in appello, gli opponenti contestavano la prova del credito e, soprattutto, deducevano la nullità di alcune fideiussioni e di clausole contrattuali: da un lato la pretesa insufficienza della documentazione bancaria prodotta a fondamento dell'ingiunzione; dall'altro la nullità delle fideiussioni per asserita violazione della normativa antitrust, perché conformi a uno schema ABI; inoltre sollevavano eccezioni sul potere di sottoscrizione del soggetto che aveva firmato per la società e sulla nullità di clausole vessatorie del contratto di finanziamento per mancata specifica sottoscrizione ex art. 1341, comma 2, c.c. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi, ma la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i mezzi, rilevando in particolare che: nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo opera il normale riparto dell'onere della prova e il credito può risultare dalla documentazione complessivamente acquisita; le questioni nuove dedotte solo in appello sono precluse; per invocare la nullità antitrust delle fideiussioni occorre aver ritualmente allegato in primo grado i fatti costitutivi della nullità; le doglianze sul difetto di potere e sul conflitto di interessi erano generiche; la censura sulle clausole vessatorie era altresì generica perché non indicava quali clausole fossero contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse o per genericità alcuni motivi e ha ritenuto infondato, con correzione della motivazione della sentenza impugnata, il motivo relativo alla nullità antitrust delle fideiussioni, precisando che la questione era comunque preclusa perché i fatti costitutivi non erano stati tempestivamente dedotti in primo grado. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 2710 c.c.

    richiamato in relazione all'idoneità probatoria dell'estratto autenticato del libro giornale sezionale prodotto dalla banca.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti sul tema della valutazione della prova; la Corte ha ritenuto infondata la critica, osservando che il giudice di merito aveva comunque fondato la decisione sull'esame della documentazione bancaria.

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato in relazione alla prova posta a base del decreto ingiuntivo.

  • art. 634 c.p.c.

    richiamato in relazione ai documenti idonei a fondare il ricorso monitorio.

  • art. 50 d.lgs. n. 385 del 1995

    richiamato come norma relativa alla documentazione bancaria posta a fondamento dell'ingiunzione.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che, in opposizione a decreto ingiuntivo, valgono le regole ordinarie sul riparto dell'onere della prova e l'opposto ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato a sostegno di censure su non contestazione, omessa pronuncia e valutazione delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse un uso improprio del criterio di non contestazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato con riguardo all'omessa pronuncia su eccezioni e domande; la Corte ha negato rilevanza al vizio quando la questione era generica o inammissibile.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 112 e 115 c.p.c. nelle censure processuali dei ricorrenti.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per affermare il divieto di domande nuove in appello e l'impossibilità di introdurle in sede di precisazione delle conclusioni.

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta mancata specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie; la censura è stata ritenuta generica perché non indicava quali clausole fossero contestate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, resta attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito secondo le regole ordinarie dell'art. 2697 c.c.
  • La contestazione della prova del credito non può essere valutata in astratto o per mera formula: il giudice deve verificare la documentazione complessivamente prodotta dal creditore e la sua idoneità a dimostrare la pretesa.
  • Le questioni nuove non possono essere introdotte in appello né, a maggior ragione, in sede di precisazione delle conclusioni; ciò vale anche quando si invochi una nullità negoziale, se i fatti costitutivi della nullità non sono stati ritualmente allegati in primo grado.
  • La rilevabilità d'ufficio di una nullità contrattuale in appello o in cassazione presuppone che i relativi fatti costitutivi siano stati tempestivamente dedotti dalle parti nel processo; in mancanza, la questione resta preclusa.
  • Una domanda o eccezione di nullità fondata su clausole vessatorie è inammissibile per genericità se non indica specificamente quali clausole siano contestate e per quale ragione si invochi la nullità parziale.
  • L'omessa pronuncia del giudice di merito non integra un vizio utile in cassazione se ha riguardo a una domanda o eccezione comunque inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoMutuoConto correnteFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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