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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05501/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione/rettifica IMU relativo all'anno 2015, emesso per plurimi immobili di proprietà della contribuente originaria. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo l'atto, confermando soltanto il beneficio per abitazione principale per un immobile in via Palizzi n. 15/b, già riconosciuto in primo grado. I ricorrenti, divenuti eredi della contribuente dopo il decesso intervenuto nel corso del giudizio, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) nullità della sentenza di appello per omessa rilevazione del giudicato interno sulla statuizione di primo grado che avrebbe annullato l'atto per difetto di motivazione e ultrapetizione; 2) violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, sostenendo che l'avviso fosse privo di elementi essenziali di motivazione, in particolare classamento, rendita catastale e moltiplicatori, oltre che indicante erratamente la classe di molti immobili; 3) motivazione apparente e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 111 Cost., per non avere la CTR dato risposta adeguata alle censure. In corso di giudizio gli eredi hanno inoltre chiesto la disapplicazione delle sanzioni, deducendone l'intrasmissibilità a seguito del decesso della contribuente.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle sanzioni amministrative applicate con l'avviso IMU, ritenendole non trasmissibili agli eredi ai sensi dell'art. 7 L. 689/1981 e dell'art. 8 d.lgs. 472/1997, con effetti rilevabili anche in sede di legittimità una volta documentato il decesso. Per il resto, il ricorso è stato rigettato: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, perché la questione del difetto di motivazione era stata devoluta in appello dal Comune; il secondo motivo è stato respinto per difetto di specificità, non essendo stato trascritto o allegato l'avviso impugnato, oltre che perché dai giudici di merito risultava che l'atto conteneva l'indicazione degli immobili e i criteri di calcolo; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della CTR raggiungeva il minimo costituzionale e non era meramente apparente. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con aggiunta dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per dedurre nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia su giudicato interno e per motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione delle norme sulla motivazione dell'atto tributario

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve essere autosufficiente; quando si censura la motivazione di un atto amministrativo tributario occorre riprodurne i passaggi rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile

  • art. 7, L. n. 212 del 2000

    richiamato come norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria

  • art. 3, L. n. 241 del 1990

    richiamato per sostenere il vizio di motivazione dell'avviso impositivo

  • art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione

  • art. 8, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato per l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative tributarie

  • art. 7 L. n. 689 del 1981

    le sanzioni amministrative pecuniarie non si trasmettono agli eredi e si estinguono con la morte dell'autore della violazione

  • art. 372 c.p.c.

    consente la produzione in cassazione della documentazione relativa al decesso per far valere la cessazione della materia del contendere

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è sufficientemente motivata se espone in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto della decisione, senza dover confutare ogni argomento difensivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per determinare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la motivazione di un avviso tributario richiede rigorosa autosufficienza: il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto rilevante dell'atto amministrativo, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • L'obbligo di motivazione dell'avviso ICI/IMU è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, cioè i presupposti soggettivi e oggettivi e i fatti giustificativi della pretesa, così da poter contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta.
  • La motivazione della sentenza di merito è solo apparente quando non consente di percepire il fondamento della decisione; non è invece sufficiente a integrare il vizio la semplice sinteticità della motivazione o l'omessa confutazione di ogni singolo argomento difensivo.
  • In tema di sanzioni amministrative tributarie, la morte dell'autore della violazione estingue l'obbligazione sanzionatoria, che non si trasmette agli eredi; la relativa cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in sede di legittimità se il decesso è documentato.
  • Il giudicato interno non può essere invocato in cassazione senza una puntuale trascrizione o allegazione degli atti processuali rilevanti, necessaria a verificare la portata effettiva della statuizione asseritamente coperta da giudicato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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