Cassazione Civile, Ordinanza n. 05498/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di appalto stipulati tra una società committente e una società appaltatrice, aventi ad oggetto la realizzazione di un complesso residenziale e delle relative opere di urbanizzazione. La committente chiedeva: (i) la condanna dell'appaltatrice al pagamento della penale prevista dall'art. 16 dei contratti, assumendo che essa operasse anche nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma e di mancato completamento delle opere; (ii) il risarcimento dei danni, quantificati nelle penali che la stessa committente aveva dovuto pagare ai promissari acquirenti del complesso, sostenendo che il ritardo dell'appaltatrice le avesse causate. La Corte d'appello aveva respinto l'appello della committente, ritenendo che la penale dell'art. 16 si applicasse solo all'ipotesi di ultimazione in ritardo dei lavori, mentre nel caso di mancato completamento delle opere trovasse applicazione l'art. 15, che disciplina l'inadempimento e la relativa penale; aveva inoltre osservato che vi erano state varianti concordate e che il cronoprogramma era stato superato anche per effetto del silenzio della committente sulle email dell'appaltatrice contenenti proroghe. Nel ricorso per cassazione la società committente ha denunciato: 1) violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, sostenendo che l'art. 16 dovesse essere interpretato come comprensivo anche del mancato completamento delle opere e non solo del ritardo nell'ultimazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che ogni proroga del termine di consegna, anche in presenza di varianti, doveva essere pattuita per iscritto con il direttore dei lavori, circostanza che la Corte territoriale avrebbe trascurato; 3) conseguente erroneità del rigetto sia della domanda di penale sia di quella risarcitoria; 4) censura ulteriore sul ricalcolo delle somme dovute tra le parti, richiesta come conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sull'interpretazione dell'art. 16 perché la ricorrente si era limitata a contrapporre la propria lettura a quella della Corte d'appello, senza indicare specificamente come il giudice di merito si fosse discostato dai canoni ermeneutici o avesse motivato in modo illogico o insufficiente. Ha inoltre osservato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla distinzione tra penale per ritardo nell'ultimazione e penale per mancato completamento, quest'ultima ricondotta all'art. 15 del contratto. La seconda doglianza è stata dichiarata inammissibile in relazione al rigetto della domanda di penale per difetto di interesse, perché rivolta contro un rilievo aggiuntivo e non contro la ratio decisoria; ed è stata ritenuta inammissibile anche rispetto al rigetto della domanda risarcitoria, poiché la ricorrente pretendeva di desumere dal contratto un requisito di forma scritta della proroga che la clausola richiamata non prevedeva. La richiesta di ricalcolo delle somme è stata considerata non un motivo autonomo, ma una mera conseguenza delle doglianze inammissibili. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come canone di interpretazione letterale e sistematica del contratto; la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura non è sufficiente a far valere la sua violazione.
art. 1366 c.c.
Invocato come criterio di buona fede nell'interpretazione del contratto, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché meramente sostitutiva della valutazione di merito.
art. 1367 c.c.
Invocato come criterio di conservazione del contratto; la Corte ha escluso che la sua deduzione bastasse a superare l'interpretazione accolta dal giudice di merito.
art. 100 c.p.c.
Richiamato per affermare che una censura è inammissibile per difetto di interesse quando non incide sulla ratio decidendi della statuizione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la violazione delle regole di interpretazione contrattuale non può essere dedotta mediante una mera contrapposizione tra la lettura proposta dal ricorrente e quella accolta dal giudice di merito: occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la censura mostra un effettivo scostamento dai criteri legali di interpretazione o una motivazione illogica o insufficiente.
- È inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, ma investa solo affermazioni aggiuntive o secondarie prive di autonoma portata decisoria.
- Ai fini dell'interesse ad impugnare, il motivo è inammissibile se, anche ove accolto, non inciderebbe sulla statuizione sostanziale contestata perché non colpisce la ragione effettiva del rigetto.
- Non è consentito attribuire al contratto un contenuto che la clausola esaminata non esprime: la critica alla decisione deve misurarsi con il testo contrattuale effettivamente interpretato dal giudice di merito.
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