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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05488/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento Ici emessi per le annualità 2007 e 2008 su quattro aree edificabili possedute in comproprietà dalla contribuente insieme alla sorella, nell'ambito di una società semplice agricola. Dopo il rigetto nei gradi di merito, la Corte di cassazione aveva già cassato con rinvio una precedente decisione di appello, affermando che anche le società agricole di persone possono beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, purché ricorrano i requisiti di legge. In sede di rinvio, la CTR ha nuovamente respinto l'appello, rilevando che né la ricorrente né l'altra socia risultavano iscritte alla previdenza agricola come coltivatrici dirette e che nessuna delle due ricavava dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito. Con l'unico motivo di ricorso la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 99 del 2004, sostenendo che la CTR avesse escluso ingiustamente la sussistenza delle condizioni per l'esenzione Ici sui terreni condotti dalla società semplice. Il Comune ha resistito e ha anche eccepito il giudicato esterno in relazione a una decisione su annualità 2013-2015 tra le stesse parti.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di giudicato esterno, ritenendo che una pronuncia relativa ad annualità d'imposta successive e temporalmente distanti non potesse spiegare efficacia vincolante sulle annualità 2007 e 2008. Ha poi qualificato le censure come dirette contro accertamenti di fatto compiuti dal giudice del rinvio, in particolare sulla mancanza dei requisiti soggettivi e reddituali per l'agevolazione Ici. Tali valutazioni erano insindacabili in sede di legittimità, anche perché lo stesso precedente rescindente aveva indicato che l'accertamento della CTR sulla sussistenza dei requisiti era una valutazione di fatto non sindacabile. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge; la Corte ha tuttavia rilevato che la censura mirava in realtà a contestare apprezzamenti di fatto insindacabili.

  • art. 9, commi 1 e 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Disciplina il beneficio fiscale Ici invocato dalla contribuente per i terreni agricoli/edificabili condotti in forma societaria; la Corte richiama la necessità del possesso dei requisiti legali per accedere all'agevolazione.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere l'estensione del beneficio fiscale alle società agricole; la Corte non ne discute il contenuto astratto, ma constata che nel caso concreto mancavano i requisiti di fatto richiesti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia Ici, il beneficio fiscale riconosciuto ai soggetti agricoli presuppone una verifica concreta e attuale dei requisiti soggettivi e reddituali richiesti dalla legge; se tali requisiti non risultano provati, l'agevolazione non può essere riconosciuta.
  • L'accertamento della qualità di imprenditore agricolo o coltivatore diretto, quando dipende da elementi fattuali e documentali, è una valutazione di merito insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non meramente apparente.
  • Il giudicato formatosi su annualità d'imposta diverse può spiegare effetti solo entro limiti temporali ravvicinati e non opera automaticamente su periodi molto distanti, specie quando la verifica richiede un accertamento in concreto della situazione fiscale del periodo controverso.
  • Non è consentito trasformare in vizio di violazione di legge una censura che, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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