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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05484/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mutuatari)

La controversia

La lite nasce da due contratti di mutuo ipotecario conclusi nel 2006 e nel 2011 e da un rapporto di conto corrente collegato. In appello la banca aveva ottenuto la condanna della società mutuataria e dei garanti al pagamento di somme residue dovute per i mutui, oltre al riconoscimento di un credito anche per lo scoperto di conto corrente; erano state inoltre respinte le domande riconvenzionali dei mutuatari, tra cui una domanda risarcitoria fondata, da un lato, sulla dedotta corresponsione di interessi anatocistici e, dall’altro, sul preteso rifiuto della banca di consentire la riduzione di ipoteca in vista della vendita di un immobile. I ricorrenti principali censurano: la ritenuta specificità dell’appello della banca; varie statuizioni sulla consulenza tecnica d’ufficio; la valutazione sulla usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori; la decisione sullo scoperto di conto corrente; la declaratoria di inammissibilità e infondatezza della domanda riconvenzionale risarcitoria. La banca propone ricorso incidentale sostenendo, tra l’altro, che i decreti ministeriali sui tassi soglia non potessero essere acquisiti d’ufficio e che gli interessi moratori non dovessero essere considerati ai fini dell’usura o dovessero comunque essere comparati a un tasso soglia maggiorato. La Corte di cassazione dichiara inammissibili o infondati quasi tutti i motivi principali e inammissibile il ricorso incidentale; accoglie solo il motivo principale relativo alla domanda riconvenzionale risarcitoria, limitatamente al profilo della sua inammissibile esclusione per difetto di collegamento oggettivo, ritenendo che il giudice di merito abbia applicato in modo troppo restrittivo l’art. 36 c.p.c. e che, quando non vi è spostamento di competenza, basti un collegamento obiettivo tra domanda principale e riconvenzionale tale da rendere opportuno il simultaneus processus. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione per il riesame di quel solo capo e per la liquidazione delle spese di legittimità.

La decisione

La Corte accoglie solo il motivo del ricorso principale che censura la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale risarcitoria nella parte in cui il giudice di merito ha escluso il collegamento oggettivo con la domanda principale. Tutti gli altri motivi del ricorso principale sono dichiarati inammissibili o disattesi; il ricorso incidentale della banca è dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, che dovrà rivalutare l’ammissibilità della riconvenzionale alla luce del principio per cui, fuori dai casi di spostamento di competenza, è sufficiente un collegamento obiettivo tra domanda principale e riconvenzionale che renda opportuno il simultaneus processus.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    l’appello è ammissibile se contiene una chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; il motivo di cassazione che ne deduca l’aspecificità è inammissibile se non trascrive adeguatamente i motivi di appello e non ne attacca le rationes decidendi.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di autosufficienza quando non riporta in modo sufficiente il contenuto degli atti censurati.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni devolute; la censura di omessa pronuncia non può però colpire una motivazione che abbia deciso ex novo e autonomamente la questione.

  • art. 157 c.p.c.

    la doglianza relativa alla nullità di attività processuale è inammissibile quando chi la propone abbia contribuito a determinare il vizio nei termini dedotti, ma nel caso esaminato la censura non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di attacco alle rationes decidendi.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    la censura è dichiarata inammissibile quando si pone in contrasto con principi già consolidati della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    in presenza di interessi usurari, opera la disciplina sanzionatoria; tuttavia la valutazione sulla mora usuraria va coordinata con gli arresti delle Sezioni Unite richiamati in motivazione, e non conduce automaticamente alla gratuità dell’intero mutuo nel caso di specie.

  • art. 644 c.p.

    viene richiamato come base del divieto di usura nei rapporti di finanziamento, anche con riguardo agli interessi moratori.

  • art. 2 l. n. 108/1996

    i tassi soglia antiusura fissati nei decreti ministeriali rilevano per la verifica dell’usurarietà degli interessi pattuiti.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    in caso di mora, gli interessi moratori usurari non sono dovuti nella misura pattuita, ma opera la disciplina degli interessi dovuti nei limiti leciti richiamati dalla Corte.

  • art. 36 c.p.c.

    la riconvenzionale è ammissibile non solo quando sussista comunanza di titolo rilevante per la competenza, ma anche, se non vi è spostamento di competenza, quando esista un collegamento oggettivo tra domanda principale e riconvenzionale che renda opportuno il simultaneus processus.

  • art. 99 c.p.c.

    la Corte richiama il principio della domanda come ulteriore argomento processuale nella parte relativa alla restituzione degli interessi moratori eccedenti, evidenziando che quel capo non è stato specificamente censurato.

  • art. 50 t.u.b.

    l’estratto bancario ex art. 50 t.u.b. è utilizzato, insieme agli estratti conto integrali e al contratto, come prova del credito sul conto corrente.

  • art. 1283 c.c.

    è invocato in relazione alla dedotta capitalizzazione degli interessi, ma la Corte rileva che non è stato accertato alcun anatocismo nel caso concreto.

  • art. 1384 c.c.

    è richiamato nel ricorso incidentale ma non assume rilievo decisivo nella soluzione adottata dalla Corte.

  • art. 2, comma 4, l. n. 108/1996

    viene richiamato per affermare la validità della clausola di salvaguardia che obbliga a mantenere comunque il tasso entro i limiti di usura.

Massime di principio

  • La valutazione dell’ammissibilità della domanda riconvenzionale, quando non determini spostamento di competenza, non si esaurisce nella comunanza del titolo, ma richiede un collegamento oggettivo tra domanda principale e riconvenzionale idoneo a rendere opportuno il simultaneus processus; il giudice di merito deve motivare specificamente se ritiene tale collegamento insussistente.
  • In materia di usura nei contratti di finanziamento, gli interessi moratori possono rilevare ai fini della verifica del superamento della soglia, ma la questione va affrontata secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, senza automatica sommatoria con gli interessi corrispettivi e senza che la dedotta usurarietà travolga necessariamente l’intero rapporto quando restino leciti gli interessi corrispettivi.
  • La clausola di salvaguardia che impone di mantenere il tasso convenzionale entro i limiti di legge è ritenuta lecita e comporta un obbligo contrattuale della banca di non applicare interessi usurari; in caso di contestazione, l’onere di dimostrare il corretto adempimento grava sull’istituto di credito.
  • Nel giudizio di cassazione, una censura è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata o se si limita a proporre una diversa lettura del materiale probatorio senza specifico errore di diritto o omesso esame decisivo.
  • Ai fini della prova del credito bancario sul conto corrente, il giudice può valorizzare contratto, estratti conto integrali ed estratto ex art. 50 t.u.b.; le contestazioni generiche della controparte non sono sufficienti a superare la prova del capitale, mentre l’omessa produzione di ulteriori documenti può incidere solo sulle poste accessorie non adeguatamente provate.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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