Cassazione Civile, Ordinanza n. 04399/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da distinti avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2007 e 2008, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA ritenuta indetraibile, contestando l'utilizzo di fatture emesse da un'impresa individuale qualificata come evasore totale e riferite a operazioni oggettivamente inesistenti; nei confronti dei soci era stato inoltre rettificato il reddito di partecipazione. La CTR aveva rigettato l'appello, ritenendo che le fatture fossero troppo generiche nella descrizione delle prestazioni, che gravasse sui contribuenti l'onere di provare inerenza ed effettività dei costi, che le risultanze contabili non confermassero le prestazioni fatturate, e che il motivo sulle sanzioni fosse inammissibile per difetto di specificità. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 109 TUIR, 2697 c.c. e 112 c.p.c., oltre a nullità per motivazione apparente, sostenendo di avere già documentato l'inerenza mediante un prospetto di raccordo tra fatture ricevute e fatture emesse ai clienti; 2) nullità per motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il thema decidendum fosse l'esistenza dei costi e non la loro inerenza, e che la CTR avesse omesso di valutare le deduzioni sull'irrilevanza di mancati pagamenti e prosecuzione dei rapporti; 3) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c., oltre a motivazione irragionevole/apparente, contestando che l'Ufficio non avesse provato l'inesistenza delle prestazioni e che non bastasse la qualifica dell'emittente come "cartiera"; 4) violazione di norme processuali e sanzionatorie, per l'erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello sulle sanzioni. Prima della decisione, i ricorrenti hanno però depositato memoria dando atto di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e di avere pagato integralmente il debito, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato l'adesione dei ricorrenti alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, attestata dalla documentazione prodotta in memoria. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Quanto alle spese, le ha poste a carico della parte che le aveva anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre escluso la condanna al raddoppio del contributo unificato per effetto dell'adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, lett. g), d.P.R. n. 633 del 1972
La fattura deve indicare natura, qualità e quantità dei beni o servizi oggetto dell'operazione; la CTR ha ritenuto non conforme una descrizione estremamente generica delle prestazioni.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la deducibilità dei costi e la prova dell'inerenza.
Richiamato dai ricorrenti e dalla CTR sul riparto dell'onere della prova in ordine all'effettività/inerenza dei costi.
Richiamato dai ricorrenti per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia e dalla CTR per la specificità del thema decidendum.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
La CTR ha ritenuto inammissibile il motivo di appello sulle sanzioni per difetto di specificità.
artt. 5, 7, 16 e 17 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle sanzioni tributarie.
art. 15 d.lgs. n. 158 del 2015
Richiamato dai ricorrenti in relazione al regime sanzionatorio.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione è stata ritenuta causa di estinzione del giudizio.
Richiamato dalla Corte per l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia/desistenza connessa alla definizione agevolata.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Le spese del giudizio sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato per effetto della definizione agevolata.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, se documentata in giudizio, determina l'estinzione del processo, anche senza una formale rinuncia espressa al ricorso, perché integra una rinuncia inequivoca o comunque una causa estintiva ex lege.
- Quando il contribuente deduce la deducibilità di costi e la detraibilità dell'IVA in presenza di fatture contestate come relative a operazioni inesistenti, il riparto dell'onere probatorio e la sufficienza della documentazione contabile restano temi centrali; tuttavia, tali questioni restano assorbite se interviene una causa estintiva del giudizio.
- La definizione agevolata esclude la condanna al doppio contributo unificato e comporta una regolazione delle spese secondo le regole speciali del processo tributario.
- La specificità del motivo di appello in materia tributaria è requisito essenziale: il mero richiamo alle difese già svolte in primo grado può non essere sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
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