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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04306/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento notificato al contribuente per redditi di capitale/reddito di partecipazione riferiti alla presunta distribuzione di utili extracontabili di una società partecipata nel periodo indicato. Nel giudizio tributario era stata disposta la sospensione del processo dal giudice di merito, ritenendo pregiudiziale il diverso giudizio promosso dalla società contro il proprio avviso di accertamento. Il contribuente aveva già proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di sospensione; quel ricorso era stato rigettato. Con il presente giudizio ha chiesto la revocazione ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. dell'ordinanza di rigetto, sostenendo che la Corte avrebbe fondato la decisione su un fatto processuale inesistente, cioè sull'assunto che egli avesse riconosciuto la pregiudizialità del giudizio sulla società rispetto al proprio, e chiedendo per conseguenza anche l'annullamento dell'ordinanza di sospensione. La censura è stata però ricondotta dalla Corte non a un errore di fatto revocatorio, ma a una critica di diritto sul principio applicato e sulla sua asserita incongrua estensione al caso concreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che il dedotto errore non riguardava una falsa percezione di un fatto decisivo e incontroverso risultante dagli atti, ma la contestazione della correttezza giuridica del principio di diritto applicato nell'ordinanza revocanda e della sua applicazione alla fattispecie concreta. Poiché l'art. 391-bis c.p.c. non consente di rimettere in discussione errori di diritto sotto la veste dell'errore revocatorio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.300, oltre accessori e spese prenotate a debito, dando atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992

    richiamato quale base della sospensione del processo tributario quando la decisione dipende da altra controversia pregiudiziale

  • art. 2909 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di efficacia del giudicato, ma la censura è stata respinta

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato nel ricorso originario per denunciare violazione di legge

  • art. 391-bis c.p.c.

    indicato come rimedio straordinario esperibile contro le sentenze della Cassazione solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo, incontroverso e risultante dagli atti

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato in relazione alla sospensione per pregiudizialità tra giudizi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., azionabile contro le sentenze della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., sussiste solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti invece incontrovertibilmente dagli atti in senso opposto, con errore immediatamente rilevabile e decisivo.
  • Non è ammissibile il ricorso per revocazione quando la censura, anche se formulata come errore di fatto, mira in realtà a contestare l'interpretazione di una norma o l'applicazione del principio di diritto al caso concreto: in tal caso si verte in un error iuris e non in un errore revocatorio.
  • Nelle controversie fiscali relative a società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento dei maggiori utili extracontabili della società costituisce presupposto dell'accertamento presuntivo nei confronti del socio; il giudizio sul rapporto pregiudicante può giustificare la sospensione di quello sul rapporto pregiudicato fino al passaggio in giudicato della decisione rilevante.
  • La contestazione del socio conserva, in linea di principio, autonomia rispetto al giudizio instaurato dalla società, ma la verifica della sussistenza del presupposto societario può incidere sulla definizione della controversia personale del socio secondo le regole della pregiudizialità processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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