Cassazione Civile, Ordinanza n. 04309/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Un soggetto che aveva svolto, secondo la propria prospettazione, l'incarico di sindaco effettivo e poi di sindaco unico di una società tra il 2008 e il 2012 chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento per il compenso maturato, invocando il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. La domanda era stata rigettata dal giudice delegato e, in sede di opposizione ex art. 98 l. fall., il tribunale aveva confermato il rigetto ritenendo non provato l'effettivo svolgimento delle funzioni sindacali, la durata e l'entità delle prestazioni, e reputando che la curatela potesse eccepire l'inadempimento o inesatto adempimento del sindaco. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione/falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., sostenendo che il rapporto tra società e sindaco non sarebbe caratterizzato da corrispettività e quindi non sarebbe soggetto all'eccezione di inadempimento; 2) violazione/falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., contestando il riparto dell'onere probatorio e affermando di avere comunque documentato, negli atti di causa e nel fascicolo fallimentare, la nomina, la partecipazione agli organi sociali e l'approvazione dei bilanci, mentre la curatela avrebbe motivato in modo contraddittorio il diniego di ammissione al passivo. Inoltre lamentava che il tribunale avesse trascurato la documentazione prodotta e che le gravi violazioni addebitate al sindaco potessero essere valutate solo nell'eventuale azione di responsabilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati e in parte inammissibili. Ha confermato che tra sindaco e società di capitali intercorre un rapporto di corrispettività, così da consentire alla curatela, in caso di fallimento, di opporre l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa al compenso. Ha inoltre ribadito che, quando il creditore agisce per l'ammissione al passivo e il fallimento contesta il credito opponendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento del rapporto, il creditore deve provare il proprio esatto adempimento o, comunque, l'effettivo svolgimento dell'incarico. Nel caso concreto il tribunale aveva accertato in fatto che il ricorrente non aveva prodotto documenti idonei a dimostrare l'effettivo e regolare svolgimento delle funzioni sindacali, limitandosi alla nomina e alla delibera sul compenso; tali censure miravano solo a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. È stato anche chiarito che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non opera il divieto di nuove eccezioni ex art. 345 c.p.c., sicché la curatela poteva sollevare anche in quella sede l'eccezione di inadempimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
disciplina l'opposizione allo stato passivo, oggetto del giudizio di merito confermato dalla Corte
è il titolo di privilegio invocato per il credito da compenso del sindaco
l'eccezione di inadempimento è applicabile al rapporto tra società e sindaco, poiché il rapporto è di natura corrispettiva; il creditore che agisce deve provare il proprio esatto adempimento o l'inesistenza della scadenza
il riparto dell'onere della prova resta a carico del creditore/opponente quanto alla prova dell'esatto adempimento quando la controparte eccepisce l'inadempimento
nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione alle nuove eccezioni del curatore
richiamato per il deposito della memoria in cassazione
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel rapporto tra sindaco di società di capitali e società sussiste un vincolo di corrispettività tale da legittimare, in caso di contestazione del credito per compensi, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte della curatela fallimentare.
- Quando il creditore chiede l'ammissione al passivo e la controparte eccepisce l'inadempimento o l'inesatto adempimento, l'onere di dimostrare l'effettivo e corretto svolgimento della propria prestazione grava sul creditore che pretende il compenso.
- La prova dell'incarico non basta da sola: occorre dimostrare, con elementi idonei, l'effettivo esercizio delle funzioni e non soltanto la nomina o il riconoscimento del compenso.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può proporre nuove eccezioni difensive non esaminate dal giudice delegato, poiché non si applica in modo rigido il divieto di nuove eccezioni proprio dell'appello.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio o una nuova ricostruzione dei fatti, se il giudice di merito ha già motivato in modo congruo sull'insufficienza della prova.
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