Cassazione Civile, Ordinanza n. 04307/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato davanti al giudice amministrativo il bando di gara indetto da una società ferroviaria per la fornitura e il servizio di manutenzione di autocarrelli destinati alla diagnostica territoriale. Sosteneva che l’oggetto della procedura fosse impossibile e illecito perché sovrapponibile a una tecnologia di diagnostica impresenziata da essa coperta da brevetto industriale, del quale rivendicava l’esclusiva. In appello al Consiglio di Stato, la controversia era stata qualificata come domanda volta principalmente ad accertare la pretesa usurpazione del brevetto, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione la società ha contestato tale qualificazione, sostenendo che il petitum sostanziale fosse l’annullamento di atti amministrativi illegittimi e che l’eventuale verifica della sussistenza del brevetto dovesse avvenire solo in via incidentale ex art. 8 c.p.a., senza valore di giudicato. Deduce inoltre che il giudice ordinario, pur potendo conoscere in via principale della lesione del brevetto, non potrebbe sostituirsi al giudice amministrativo nell’annullamento degli atti di gara.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso e confermato la decisione del Consiglio di Stato sul punto della giurisdizione. La Corte ha ritenuto che, nonostante la formale impugnazione del bando, il contenuto sostanziale della domanda fosse l’accertamento della violazione del brevetto e della tutela esclusiva vantata dalla ricorrente, con eventuali effetti civilistici e risarcitori. Tale accertamento non era meramente incidentale rispetto all’esercizio del potere amministrativo, ma costituiva il thema decidendum principale, estraneo alla giurisdizione amministrativa. Di conseguenza è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle controricorrenti costituite ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
utilizzato come base del ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio di Stato sulla giurisdizione.
richiamato quale fondamento del ricorso alle Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione.
richiamato insieme alle norme sul ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice amministrativo.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative agli atti di gara.
la Corte ne esclude l’applicazione, ritenendo che l’accertamento della violazione del brevetto non fosse un accertamento incidentale rispetto al giudizio amministrativo.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla giurisdizione amministrativa.
citata nel ricorso originario come parametro normativo relativo alla tutela della privativa, indice della natura civilistica della pretesa.
richiamato nel ricorso originario come ulteriore norma civilistica evocata a sostegno della domanda sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per il calcolo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale della domanda e non alla sola formula utilizzata dal ricorrente o alla veste formale dell’impugnazione proposta.
- Quando la domanda, pur formalmente diretta contro atti di gara o provvedimenti amministrativi, mira in sostanza all’accertamento di un diritto soggettivo di privativa industriale e della sua asserita violazione, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.
- L’accertamento incidentale previsto dall’art. 8 c.p.a. è ammissibile solo se la questione pregiudiziale resta strumentale alla valutazione della legittimità dell’atto amministrativo; se invece l’accertamento del diritto soggettivo costituisce il nucleo principale della controversia, esso esula dalla giurisdizione amministrativa.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo richiede un effettivo intreccio tra interesse legittimo e diritto soggettivo; ove venga in rilievo soltanto la tutela di un diritto soggettivo autonomo, la controversia resta devoluta al giudice ordinario.
- La prospettazione di una lesione di brevetto o di altra privativa industriale, quando sia fatta valere come fonte di responsabilità civilistica e di possibili conseguenze risarcitorie, va qualificata come controversia di natura civilistica, anche se l’illecito venga dedotto in connessione con un procedimento amministrativo.
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