Cassazione Civile, Ordinanza n. 04308/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l'appello della società contribuente contro la decisione di primo grado, in una controversia avente ad oggetto un avviso di recupero di un credito d'imposta fruito mediante presentazione di F24 il 30 novembre 2006, richiamando gli artt. 8 della l. n. 388/2000 e 62 della l. n. 289/2002. Nel corso del giudizio di legittimità la società resistente ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo per avere aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla l. n. 197/2022 e per avere versato quanto dovuto, depositando la relativa documentazione. Ha inoltre ribadito la richiesta di cessazione della materia del contendere con memoria successiva.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentata adesione della contribuente alla definizione agevolata della lite pendente, rilevando che ricorrevano i presupposti previsti dall'art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022 per dichiarare l'estinzione del processo in ogni stato e grado. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio con ordinanza, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, ritenendo che esso operi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non anche in caso di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del credito d'imposta oggetto di recupero
richiamato come ulteriore base normativa del credito d'imposta oggetto di recupero
art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
"le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
la Corte ha valorizzato la previsione come fondamento dell'onere di deposito della domanda di definizione e del pagamento per ottenere la sospensione e poi l'estinzione del processo
art. 1, comma 198, l. n. 197/2022
"Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
la Corte ha applicato la norma nel senso che, depositata la documentazione della definizione agevolata, il processo deve essere dichiarato estinto
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, la presentazione della domanda di definizione agevolata e il deposito della prova del versamento degli importi dovuti impongono la declaratoria di estinzione del processo in ogni stato e grado, se ricorrono i presupposti della normativa speciale.
- La disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali prevale sulla prosecuzione del giudizio di merito e determina la cessazione della materia del contendere una volta documentato l'adempimento richiesto al contribuente.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non è estensibile, in via analogica o interpretativa, all'ipotesi di estinzione del processo per definizione agevolata.
- Quando la parte ricorrente è un'amministrazione che beneficia della prenotazione a debito, l'obbligo del contributo aggiuntivo non può essere affermato in assenza dei presupposti tipici previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04303/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04304/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04306/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04307/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04309/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04310/2024 del 19/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →