Cassazione Civile, Ordinanza n. 04303/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito di euro 34.785,22 vantato da un soggetto che rivendicava il compenso maturato per avere svolto, dal 2008 al 2012, l'incarico di presidente del collegio sindacale di una società poi dichiarata fallita. Il giudice delegato aveva negato l'ammissione in privilegio del credito; l'opposizione ex art. 98 l. fall. veniva rigettata dal Tribunale di Napoli. In sede di legittimità il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1460 c.c., sostenendo che il rapporto tra sindaco e società non sarebbe connotato da corrispettività e che, comunque, non potrebbe applicarsi l'eccezione di inadempimento; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il tribunale avesse erroneamente posto a suo carico la prova dell'effettivo svolgimento dell'incarico, nonostante la documentazione depositata (nomina, verbali assembleari, approvazione bilanci, partecipazione a CDA) e contestando anche la dedotta contraddittorietà della posizione della curatela, la quale aveva richiamato sia la mancanza di documentazione sia le gravi violazioni imputate al sindaco.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui tra sindaco e società di capitali intercorre un rapporto di corrispettività, con conseguente possibilità per la curatela di opporre l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. anche in sede di verifica del passivo. Ha inoltre confermato il riparto dell'onere della prova: una volta allegato l'inadempimento o l'inesatto adempimento, spetta al creditore dimostrare il proprio esatto adempimento. Nel caso concreto, il tribunale aveva accertato in fatto che il ricorrente non aveva prodotto documenti idonei a provare l'effettivo e regolare svolgimento delle funzioni sindacali, limitandosi a documentare la nomina e il compenso. La Corte ha ritenuto tali censure in parte infondate e in parte inammissibili perché mirate a una rivalutazione del merito. Ha infine escluso che vi fosse contraddizione nella difesa della curatela e ha affermato che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione ex art. 345 c.p.c. quanto alle nuove eccezioni del curatore. Spese a carico del ricorrente e dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
norma che regola l'opposizione allo stato passivo; il giudizio è a cognizione piena sul risultato della verifica sommaria
richiamato come base della domanda di privilegio sul compenso professionale
l'eccezione di inadempimento è opponibile anche nel rapporto tra società e sindaco, che la Corte qualifica come rapporto sinallagmatico/corrispettivo
il creditore che agisce dopo l'eccezione di inadempimento deve provare il proprio esatto adempimento
nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione per le nuove eccezioni del curatore
richiamato per il deposito della memoria
art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel rapporto tra società di capitali e sindaco, la prestazione dell'organo di controllo e il diritto al compenso sono trattati come prestazioni corrispettive; pertanto, in caso di contestazione del credito, la curatela può opporre l'eccezione di inadempimento per paralizzare, in tutto o in parte, la pretesa al compenso.
- Quando è sollevata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., il creditore non può limitarsi ad allegare il proprio diritto, ma deve dimostrare il proprio esatto adempimento; la regola vale anche se l'allegazione riguarda un inesatto adempimento e non solo un inadempimento totale.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può formulare nuove eccezioni difensive non proposte in sede di verifica davanti al giudice delegato, poiché non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, se la censura si risolve in una mera contestazione dell'apprezzamento delle prove.
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