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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04303/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito di euro 34.785,22 vantato da un soggetto che rivendicava il compenso maturato per avere svolto, dal 2008 al 2012, l'incarico di presidente del collegio sindacale di una società poi dichiarata fallita. Il giudice delegato aveva negato l'ammissione in privilegio del credito; l'opposizione ex art. 98 l. fall. veniva rigettata dal Tribunale di Napoli. In sede di legittimità il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1460 c.c., sostenendo che il rapporto tra sindaco e società non sarebbe connotato da corrispettività e che, comunque, non potrebbe applicarsi l'eccezione di inadempimento; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il tribunale avesse erroneamente posto a suo carico la prova dell'effettivo svolgimento dell'incarico, nonostante la documentazione depositata (nomina, verbali assembleari, approvazione bilanci, partecipazione a CDA) e contestando anche la dedotta contraddittorietà della posizione della curatela, la quale aveva richiamato sia la mancanza di documentazione sia le gravi violazioni imputate al sindaco.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui tra sindaco e società di capitali intercorre un rapporto di corrispettività, con conseguente possibilità per la curatela di opporre l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. anche in sede di verifica del passivo. Ha inoltre confermato il riparto dell'onere della prova: una volta allegato l'inadempimento o l'inesatto adempimento, spetta al creditore dimostrare il proprio esatto adempimento. Nel caso concreto, il tribunale aveva accertato in fatto che il ricorrente non aveva prodotto documenti idonei a provare l'effettivo e regolare svolgimento delle funzioni sindacali, limitandosi a documentare la nomina e il compenso. La Corte ha ritenuto tali censure in parte infondate e in parte inammissibili perché mirate a una rivalutazione del merito. Ha infine escluso che vi fosse contraddizione nella difesa della curatela e ha affermato che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione ex art. 345 c.p.c. quanto alle nuove eccezioni del curatore. Spese a carico del ricorrente e dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma che regola l'opposizione allo stato passivo; il giudizio è a cognizione piena sul risultato della verifica sommaria

  • art. 2751 bis n. 2 c.c.

    richiamato come base della domanda di privilegio sul compenso professionale

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento è opponibile anche nel rapporto tra società e sindaco, che la Corte qualifica come rapporto sinallagmatico/corrispettivo

  • art. 2697 c.c.

    il creditore che agisce dopo l'eccezione di inadempimento deve provare il proprio esatto adempimento

  • art. 345 c.p.c.

    nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione per le nuove eccezioni del curatore

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria

  • art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel rapporto tra società di capitali e sindaco, la prestazione dell'organo di controllo e il diritto al compenso sono trattati come prestazioni corrispettive; pertanto, in caso di contestazione del credito, la curatela può opporre l'eccezione di inadempimento per paralizzare, in tutto o in parte, la pretesa al compenso.
  • Quando è sollevata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., il creditore non può limitarsi ad allegare il proprio diritto, ma deve dimostrare il proprio esatto adempimento; la regola vale anche se l'allegazione riguarda un inesatto adempimento e non solo un inadempimento totale.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può formulare nuove eccezioni difensive non proposte in sede di verifica davanti al giudice delegato, poiché non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, se la censura si risolve in una mera contestazione dell'apprezzamento delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoImpugnazioniSindaci e revisori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civileSocietario
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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