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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04304/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui venivano recuperati maggiori ricavi ai fini di imposte dirette e IVA. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente e la CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva confermato il rigetto dell'appello. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a più motivi, tutti centrati su asserite violazioni del contraddittorio endoprocedimentale e delle regole dell'accertamento: mancata attivazione del contraddittorio preventivo, irregolarità nella fase istruttoria e nella verbalizzazione delle richieste documentali, mancato invito a comparire, omessa informativa sulle conseguenze della mancata produzione documentale, mancato invio di questionario, mancata considerazione del principio di cassa, omessa allegazione dello studio di settore utilizzato e difetto di motivazione dell'atto. Deduceva anche omesso esame di fatti decisivi. Successivamente, però, il ricorrente ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione quater), con rinuncia al giudizio pendente, chiedendo l'estinzione del processo e la compensazione delle spese. La Corte ha preso atto della definizione agevolata e della volontà di rinuncia, rilevando che la comunicazione della rinuncia alla controparte non risultava provata, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, collegata all'adesione del ricorrente alla definizione agevolata dei carichi e alla conseguente rinuncia al giudizio. Ha altresì escluso la liquidazione delle spese processuali, ritenendo che il costo del processo fosse assorbito dalla definizione agevolata, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché la causa dell'estinzione/inammissibilità era sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro per i motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il motivo di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 10, comma 1, L. 212/2000

    Invocato dal ricorrente a tutela del contraddittorio e dei rapporti tra contribuente e amministrazione.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Invocato dal ricorrente in relazione al contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 32, comma 1, nn. 2-4, d.P.R. 600/1973

    Invocato per contestare richieste documentali, questionari e conseguenze della mancata risposta.

  • art. 39, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di presupposti dell'accertamento induttivo.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente in tema di accertamento IVA e motivazione dell'atto.

  • art. 51, comma 2, n. 3, d.P.R. 633/1972

    Richiamato per contestare le modalità di acquisizione di documenti e l'istruttoria fiscale.

  • art. 52, comma 6, d.P.R. 633/1972

    Richiamato per la dedotta mancanza di verbale sottoscritto relativo alle richieste documentali.

  • art. 54, commi 1 e 5, d.P.R. 917/1986

    Richiamato dal ricorrente per la dedotta mancata applicazione del principio di cassa.

  • art. 7, L. 212/2000

    Richiamato per il difetto di motivazione e di allegazione degli atti richiamati.

  • art. 3, L. 241/1990

    Invocato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 25, L. 28/1999

    Richiamato dal ricorrente per il mancato avviso delle conseguenze della mancata trasmissione dei documenti.

  • art. 10, commi 3-bis e 5, d.lgs. 218/1997

    Invocato per censurare il mancato invito al contraddittorio prima dell'avviso.

  • art. 1, commi 231-252, L. 197/2022

    Richiamato per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione quater), su cui si fonda la sopravvenuta rinuncia al giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte come base per l'estinzione del giudizio in caso di rinuncia del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché il presupposto della rinuncia è sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle presunzioni e alla ripartizione probatoria nell'accertamento fiscale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adesione del ricorrente alla definizione agevolata dei carichi e la conseguente rinuncia al giudizio determinano la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per cassazione, con inammissibilità del mezzo impugnatorio se non risulta perfezionata o provata la comunicazione della rinuncia alla controparte.
  • Quando la causa di definizione agevolata e rinuncia interviene dopo la proposizione del ricorso, non si applica automaticamente il raddoppio del contributo unificato previsto per i ricorsi inammissibili o rigettati, perché il presupposto sanzionatorio è venuto meno per fatto sopravvenuto.
  • In presenza di definizione agevolata del debito tributario, le spese processuali possono non essere liquidate ove la Corte ritenga che il costo del processo sia assorbito dalla procedura agevolata e dalla rinuncia al contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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