Cassazione Civile, Ordinanza n. 14796/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista, responsabile dell'assistenza fiscale per conto di un CAAF, aveva apposto il visto di conformità su un modello 730. A seguito di controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito, l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto il visto infedele e aveva iscritto a ruolo nei confronti del professionista l'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, notificando poi la relativa cartella. Il ricorrente ha impugnato la cartella sostenendo, in primo luogo, che la pretesa fosse viziata per incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo, perché la competenza spettava alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, ossia del professionista, e non alla direzione provinciale che aveva controllato la dichiarazione del contribuente. In via subordinata ha dedotto anche l'applicazione del favor rei per la diversa quantificazione della sanzione introdotta dalla modifica del 2019, nonché vizi motivazionali e di legittimazione passiva della cartella. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ha assorbito gli altri e ha deciso nel merito annullando l'atto impugnato per incompetenza dell'ufficio procedente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente/professionista, dichiarando illegittima la cartella di pagamento perché emessa a seguito di iscrizione a ruolo da parte di un ufficio incompetente. Ha ritenuto che, anche nella fattispecie in cui l'Amministrazione proceda direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme dovute dal soggetto che ha apposto il visto infedele, la competenza funzionale e territoriale appartenga alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza dei precedenti conformi.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
comma 1, lett. a), secondo periodo; comma 2; comma 1-bis
La violazione consistente nell'apposizione di un visto di conformità infedele è attratta alla competenza della direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore; tale competenza è funzionale ed esclusiva e non è derogabile dall'ufficio locale che abbia effettuato il controllo sulla dichiarazione del contribuente assistito.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo formale sulla dichiarazione del contribuente costituisce il presupposto fattuale della contestazione, ma non individua l'ufficio competente ad agire nei confronti del professionista che ha apposto il visto infedele.
art. 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
ratione temporis secondo comma
Richiamato come criterio generale di collegamento territoriale nella materia accertativa, distinto dalla regola speciale prevista per il visto infedele.
art. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come criterio generale di competenza territoriale in materia di imposta sul valore aggiunto, in parallelo all'art. 31 d.P.R. n. 600/1973.
art. 12, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato per l'estensione del criterio del domicilio fiscale anche alla legittimazione a procedere alla iscrizione a ruolo nel sistema ordinario.
art. 16, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato in relazione all'applicazione del procedimento sanzionatorio nel sistema generale, per analogia rispetto ai criteri di competenza territoriali.
art. 7-bis d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Richiamato nel comma 2 dell'art. 39 come ulteriore ipotesi soggetta alla medesima regola di contestazione e irrogazione da parte della direzione regionale.
art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
La fattispecie riguarda la dichiarazione dei redditi presentata con le modalità previste da tale disposizione, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997.
art. 6 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Ha modificato il comma 1, lett. a), dell'art. 39, ampliando le conseguenze economiche del visto infedele, ma senza incidere sulla regola di competenza del comma 2.
art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamata come fonte della precedente estensione alla competenza della direzione regionale anche della fase di contestazione della violazione.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del favor rei, ma il motivo è stato assorbito per l'accoglimento del primo motivo.
art. 7 CEDU
Invocato dal ricorrente con riferimento alla retroattività della disciplina sanzionatoria più favorevole; questione assorbita.
artt. 3, 23 e 53 Cost.
Richiamati dal ricorrente nella censura sulla retroattività del trattamento sanzionatorio e sulla natura dell'obbligazione; la Corte ha escluso che la maggiore imposta dovuta dal contribuente possa essere qualificata come danno ingiusto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Richiamato indirettamente nel contesto della regola generale sull'onere della prova, ma non costituisce ratio decidendi autonoma.
art. 53 Cost.
Richiamato per escludere che l'imposta dovuta dal contribuente possa essere trattata come danno ingiusto risarcibile verso l'erario.
Massime di principio
- La competenza amministrativa stabilita da una norma di legge per la contestazione o l'irrogazione di una pretesa nei confronti del trasgressore è funzionale ed esclusiva e non può essere derogata dall'ufficio che abbia svolto l'attività istruttoria sul soggetto diverso direttamente controllato.
- Quando una disposizione collega la pretesa al domicilio fiscale del trasgressore, l'ufficio competente va individuato in base alla posizione del soggetto a cui viene richiesto il pagamento, non in base al domicilio fiscale del contribuente terzo nel cui procedimento è emersa l'irregolarità.
- La modifica legislativa delle conseguenze economiche di una violazione non comporta automaticamente lo spostamento della competenza dell'ufficio se il legislatore non interviene espressamente sulla disciplina della competenza.
- La natura non tributaria dell'obbligazione posta a carico del professionista che abbia rilasciato un visto infedele non esclude, di per sé, che la misura abbia anche funzione punitiva o deterrente.
- Non può essere qualificata come danno risarcibile la maggiore imposta che il contribuente è tenuto a versare in base alla corretta applicazione della legge tributaria, poiché tale importo costituisce adempimento del debito d'imposta e non pregiudizio ingiusto causato dal terzo.
- Il vizio di incompetenza dell'ufficio che emette l'atto, quando la competenza sia attribuita da una norma di legge, determina l'illegittimità dell'atto stesso e la nullità della pretesa azionata nei confronti del destinatario.
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