Cassazione Civile, Ordinanza n. 14673/2024 del 27/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’occupazione e trasformazione di terreni privati da parte del Comune per la realizzazione di una strada pubblica, senza avvio della procedura espropriativa. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria dei proprietari; in appello, però, era stata dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento. La precedente cassazione aveva cassato tale decisione, rilevando che, in una fattispecie di occupazione illegittima sine titulo senza dichiarazione di pubblica utilità, la prescrizione non poteva decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha rideterminato il quantum, sulla base di una nuova consulenza tecnica che ha qualificato i terreni in parte edificabili e in parte agricoli, liquidando rivalutazione e interessi dal 30.6.1978 e condannando gli attori alla restituzione delle somme percepite in eccedenza. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno dedotto: violazione dell’art. 384 c.p.c. per avere il giudice di rinvio riesaminato questioni precluse; violazione delle norme sul giudizio di rinvio e improcedibilità dell’appello del Comune per tardiva costituzione; violazione dell’art. 2043 c.c. e omesso esame di fatti decisivi in relazione alla consulenza tecnica; violazione della disciplina urbanistica applicabile; violazione della CEDU, dell’art. 2043 c.c. e delle norme sul risarcimento per occupazioni illegittime anteriori al 1992, sostenendo che non potessero applicarsi criteri sopravvenuti di liquidazione del danno.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di rinvio poteva esaminare le questioni rimaste assorbite nella precedente fase di legittimità, non essendo state decise nel merito dalla Cassazione. Ha respinto il secondo motivo osservando che, nel giudizio di rinvio, non opera una sanzione di improcedibilità dell’appello originario e che le parti mantengono le rispettive posizioni processuali, senza necessità di riproposizione formale delle domande o impugnazioni già introdotte. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché cumulava violazione di legge e vizio motivazionale, mirava a una rivalutazione del merito e non indicava un fatto storico decisivo omesso. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità, non essendo chiarito quale affermazione della sentenza violasse la disciplina urbanistica richiamata. Ha giudicato inammissibile anche il quinto motivo per genericità e carenza di autosufficienza, poiché non si confrontava con la sentenza impugnata e con il concreto criterio applicato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può esaminare le questioni rimaste assorbite e non decise nella precedente fase di legittimità.
Nel giudizio di rinvio si osservano le norme del procedimento davanti al giudice di rinvio e le parti conservano la stessa posizione processuale avuta nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata.
La riassunzione dopo la cassazione con rinvio può essere effettuata da ciascuna parte nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza rescindente.
La riassunzione deve essere notificata alla parte personalmente entro il termine previsto; la regolarità della riassunzione è il profilo rilevante nel rinvio.
La sanzione di improcedibilità dell’appello non si applica automaticamente nel giudizio di rinvio per il solo fatto che una parte fosse appellante nel giudizio originario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge processuale deve essere dedotto in modo specifico e coerente con la concreta statuizione censurata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere usata in modo surrettizio per ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera critica a una consulenza tecnica o una diversa lettura del materiale probatorio.
La deduzione della responsabilità aquiliana deve confrontarsi con l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito; non è consentito trasformare la doglianza in un nuovo giudizio sul merito della quantificazione del danno.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere in concreto; in materia di occupazione illegittima ciò esclude la decorrenza quando manchi ancora la possibilità giuridica di esercitare l’azione risarcitoria.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
La perdita della proprietà senza indennizzo in contesti di occupazione illegittima viene valutata alla luce della tutela convenzionale del bene.
art. 6 CEDU
La disciplina convenzionale è richiamata dai ricorrenti a sostegno delle doglianze sul risarcimento e sulla correttezza del procedimento, ma la Corte non accoglie le censure.
art. 39 l. n. 2359 del 1865
Richiamato dai ricorrenti come criterio di liquidazione del danno per occupazioni illegittime anteriori al 1992.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l’applicazione di criteri sopravvenuti alla liquidazione del danno, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, le questioni rimaste assorbite dalla precedente decisione di legittimità possono essere riesaminate dal giudice di rinvio, perché la cassazione ha precluso solo ciò che ha effettivamente deciso o coperto da principio di diritto.
- La disciplina del rinvio non consente di far valere automaticamente l’improcedibilità dell’appello originario: occorre verificare la regolare riassunzione e la corretta prosecuzione del processo secondo le regole proprie del rinvio.
- Il ricorso per cassazione non può cumulare indistintamente vizi di violazione di legge e di motivazione quando ciò comporti una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
- La censura sulla consulenza tecnica d’ufficio è ammissibile solo se individuа un preciso fatto storico decisivo omesso dal giudice; non è sufficiente esprimere dissenso sulle metodologie o sulle conclusioni del consulente.
- Le doglianze che investono la quantificazione del danno o il valore del bene devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare con precisione quale errore giuridico sarebbe stato commesso.
- In tema di occupazione illegittima, la prescrizione del diritto risarcitorio decorre solo quando il diritto sia concretamente esercitabile; non può farsi decorrere in un momento in cui il proprietario non abbia ancora una possibilità giuridica effettiva di agire.
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