Cassazione Civile, Ordinanza n. 14674/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2008 con cui l’Ufficio aveva rettificato la plusvalenza dichiarata in relazione alla vendita di un appartamento. L’Amministrazione aveva ritenuto che, nel rogito di vendita del 31 gennaio 2008, fosse stato indicato un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito e aveva rideterminato la plusvalenza imponibile sulla base del corrispettivo risultante dagli atti e dei dati emergenti dalla precedente acquisizione dell’immobile. In cassazione la contribuente deduceva violazione dell’art. 10 L. n. 212/2000 e degli artt. 1 e 8 preleggi, sostenendo che il prezzo reale pagato per l’acquisto nel 2005, indicato in un preliminare non registrato ma provato con assegni bancari, dovesse essere opposto al Fisco in luogo del prezzo simulato riportato nell’atto pubblico registrato; lamentava quindi che la CTR non avesse riconosciuto l’opponibilità all’Amministrazione del contratto simulato e del corrispettivo effettivo, anche in ragione della disciplina catastale applicabile all’imposta di registro.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato, in sintesi, che la disciplina dell’imposta di registro invocata dalla contribuente non consente di far valere verso il Fisco un corrispettivo simulato o comunque occultato per conseguire vantaggi sulle imposte dirette, poiché per fruire della disciplina agevolativa occorre dichiarare il reale corrispettivo pattuito; inoltre il contribuente non può ottenere benefici fiscali ulteriori da una condotta elusiva/illecita già posta in essere. La Corte ha quindi confermato la sentenza della CTR e condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. b, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
individua la plusvalenza da cessione di immobile quale reddito diverso soggetto a tassazione, base dell’avviso di accertamento
art. 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per la determinazione della plusvalenza imponibile
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dalla contribuente, ma ritenuto non idoneo a fondare l’opponibilità al Fisco del prezzo simulato o occultato
richiamato dalla ricorrente nei motivi, senza esito favorevole
richiamato dalla ricorrente nei motivi, senza esito favorevole
la data della scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi solo nei casi previsti o quando un fatto certo dimostri con uguale certezza l’anteriorità della formazione del documento
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni"
richiama la disciplina dell’imposta di registro, distinta da quella delle imposte dirette, e non esonera dall’obbligo di dichiarare il corrispettivo reale
art. 72 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
sanziona l’occultamento, anche parziale, del corrispettivo convenuto
art. 35, comma 22, d.l. n. 223/2006
"le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito"
se il corrispettivo è occultato anche solo in parte, le imposte sono dovute sull’intero importo e si applica la sanzione amministrativa prevista
art. 53 Cost.
fondamento del principio generale antielusivo che impedisce al contribuente di trarre vantaggio fiscale da condotte elusive
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
giustifica l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia tributaria, la disciplina sull’opponibilità ai terzi della data di una scrittura privata non autenticata non può essere utilizzata per legittimare l’opponibilità al Fisco di un corrispettivo simulato o occultato, quando il contribuente miri a conseguire un indebito vantaggio d’imposta.
- La normativa sull’imposta di registro e la disciplina delle imposte dirette rispondono a presupposti diversi: il fatto che in sede di registro operino regole di valutazione automatica o limiti alla rettifica non elimina l’obbligo di dichiarare il corrispettivo reale né impedisce le conseguenze sanzionatorie dell’occultamento.
- Quando il contribuente ammette una condotta elusiva o illecita sotto il profilo tributario, non può invocarla per ottenere ulteriori benefici fiscali; opera un principio generale antielusivo che rende inopponibili all’Amministrazione gli effetti abusivi dell’operazione.
- Per opporre a terzi la data di una scrittura privata non autenticata è necessario un fatto certo, diverso dalla registrazione, che dimostri in modo affidabile l’anteriorità della formazione del documento, ma tale regola non può essere invocata per sterilizzare l’accertamento fiscale se il contenuto economico dichiarato è simulato o non veritiero.
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