Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14674/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2008 con cui l’Ufficio aveva rettificato la plusvalenza dichiarata in relazione alla vendita di un appartamento. L’Amministrazione aveva ritenuto che, nel rogito di vendita del 31 gennaio 2008, fosse stato indicato un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito e aveva rideterminato la plusvalenza imponibile sulla base del corrispettivo risultante dagli atti e dei dati emergenti dalla precedente acquisizione dell’immobile. In cassazione la contribuente deduceva violazione dell’art. 10 L. n. 212/2000 e degli artt. 1 e 8 preleggi, sostenendo che il prezzo reale pagato per l’acquisto nel 2005, indicato in un preliminare non registrato ma provato con assegni bancari, dovesse essere opposto al Fisco in luogo del prezzo simulato riportato nell’atto pubblico registrato; lamentava quindi che la CTR non avesse riconosciuto l’opponibilità all’Amministrazione del contratto simulato e del corrispettivo effettivo, anche in ragione della disciplina catastale applicabile all’imposta di registro.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato, in sintesi, che la disciplina dell’imposta di registro invocata dalla contribuente non consente di far valere verso il Fisco un corrispettivo simulato o comunque occultato per conseguire vantaggi sulle imposte dirette, poiché per fruire della disciplina agevolativa occorre dichiarare il reale corrispettivo pattuito; inoltre il contribuente non può ottenere benefici fiscali ulteriori da una condotta elusiva/illecita già posta in essere. La Corte ha quindi confermato la sentenza della CTR e condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. b, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    individua la plusvalenza da cessione di immobile quale reddito diverso soggetto a tassazione, base dell’avviso di accertamento

  • art. 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per la determinazione della plusvalenza imponibile

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dalla contribuente, ma ritenuto non idoneo a fondare l’opponibilità al Fisco del prezzo simulato o occultato

  • art. 1 preleggi c.c.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi, senza esito favorevole

  • art. 8 preleggi c.c.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi, senza esito favorevole

  • art. 2704 c.c.

    la data della scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi solo nei casi previsti o quando un fatto certo dimostri con uguale certezza l’anteriorità della formazione del documento

  • art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni"

    richiama la disciplina dell’imposta di registro, distinta da quella delle imposte dirette, e non esonera dall’obbligo di dichiarare il corrispettivo reale

  • art. 72 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    sanziona l’occultamento, anche parziale, del corrispettivo convenuto

  • art. 35, comma 22, d.l. n. 223/2006

    "le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito"

    se il corrispettivo è occultato anche solo in parte, le imposte sono dovute sull’intero importo e si applica la sanzione amministrativa prevista

  • art. 53 Cost.

    fondamento del principio generale antielusivo che impedisce al contribuente di trarre vantaggio fiscale da condotte elusive

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    giustifica l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In materia tributaria, la disciplina sull’opponibilità ai terzi della data di una scrittura privata non autenticata non può essere utilizzata per legittimare l’opponibilità al Fisco di un corrispettivo simulato o occultato, quando il contribuente miri a conseguire un indebito vantaggio d’imposta.
  • La normativa sull’imposta di registro e la disciplina delle imposte dirette rispondono a presupposti diversi: il fatto che in sede di registro operino regole di valutazione automatica o limiti alla rettifica non elimina l’obbligo di dichiarare il corrispettivo reale né impedisce le conseguenze sanzionatorie dell’occultamento.
  • Quando il contribuente ammette una condotta elusiva o illecita sotto il profilo tributario, non può invocarla per ottenere ulteriori benefici fiscali; opera un principio generale antielusivo che rende inopponibili all’Amministrazione gli effetti abusivi dell’operazione.
  • Per opporre a terzi la data di una scrittura privata non autenticata è necessario un fatto certo, diverso dalla registrazione, che dimostri in modo affidabile l’anteriorità della formazione del documento, ma tale regola non può essere invocata per sterilizzare l’accertamento fiscale se il contenuto economico dichiarato è simulato o non veritiero.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàAbuso del dirittoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.