Cassazione Civile, Ordinanza n. 14672/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I proprietari di un fondo agricolo occupato d'urgenza per la realizzazione di una sede ferroviaria e poi parzialmente espropriato chiedevano la determinazione della giusta indennità di occupazione e di esproprio, considerando il valore del terreno, i reliquati, le interclusioni, il carattere parziale dell'esproprio e le maggiorazioni previste per il proprietario coltivatore diretto. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione ritenendo che essi avessero già accettato l'indennità definitiva determinata dalla Commissione provinciale espropri, richiamata nel decreto di esproprio. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno dedotto: contraddittorietà e motivazione apparente dell'ordinanza; violazione delle norme sulla necessaria accettazione espressa e senza riserve; applicazione dell'art. 1326 c.c. sul rapporto tra proposta e accettazione; violazione dei criteri ermeneutici; omessa considerazione delle domande relative a reliquati, maggiorazione per coltivatore diretto e espropriazione parziale; violazione delle norme speciali del T.U. espropri sulle indennità e sull'espropriazione parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva errato nel considerare concluso il rapporto indennitario sulla base di lettere nelle quali l'accettazione dell'indennità non era conforme alla proposta, essendo accompagnata da richieste ulteriori che, senza adeguata motivazione, erano state prima isolate come dichiarazioni autonome e poi ritenute non esaminabili perché inerenti a voci che concorrono unitariamente alla determinazione dell'indennità di esproprio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma evocata per denunciare violazioni di legge sostanziale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma evocata per denunciare nullità della decisione e vizi di motivazione
evocato nel quinto motivo in relazione al contenuto della decisione impugnata
invocato per dedurre contrasto irriducibile della motivazione
richiamato per sostenere la nullità/irrilevanza del vizio denunciato
invocato per omessa pronuncia sulle richieste relative a voci indennitarie
art. 111 Cost.
richiamato per il requisito di motivazione e per il giusto processo
la Corte ribadisce che la conclusione del contratto richiede la conformità tra proposta e accettazione; un'accettazione non conforme equivale a nuova proposta e non conclude il contratto
invocato come criterio ermeneutico dei documenti contenenti proposta e accettazione
invocato come criterio di interpretazione secondo buona fede
invocato come criterio di interpretazione coerente con la natura del rapporto
art. 21, commi 12 e 16, d.P.R. 327/2001
richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'accettazione dell'indennità deve essere espressa e senza riserve
norma base del decreto di occupazione d'urgenza del fondo
art. 45, comma 2, d.P.R. 327/2001
richiamato dai ricorrenti per le maggiorazioni connesse all'accordo/accettazione dell'indennità
art. 40, comma 4, d.P.R. 327/2001
evocato in relazione al trattamento indennitario del fondo agricolo
richiamato con riferimento ai criteri dell'espropriazione parziale
art. 35 Cost.
richiamato dai ricorrenti in relazione al trattamento della proprietà e dell'attività agricola
art. 36 Cost.
richiamato dai ricorrenti in relazione alle maggiorazioni collegate alla qualità di coltivatore
Sez. U, n. 5823 del 5.11.1981
richiamata per affermare che la verifica della corrispondenza tra proposta e accettazione è questione giuridica che il giudice deve esaminare anche d'ufficio
Cass. n. 1770 del 28.1.2014
richiamata per il medesimo principio sulla conformità tra proposta e accettazione
Massime di principio
- Nel verificare la conclusione di un accordo, il giudice deve accertare in via giuridica, anche d'ufficio, se l'accettazione sia conforme alla proposta; in difetto di conformità, l'accettazione non conclude il contratto e vale come nuova proposta.
- Una motivazione è apparente o contraddittoria quando non spiega in modo intellegibile perché una dichiarazione contenente accettazione e contestuali riserve possa essere scissa in parti autonome, con una parte idonea a perfezionare l'accordo e l'altra priva di rilievo.
- In materia di indennità espropriative, le contestazioni relative a reliquati, espropriazione parziale e maggiorazioni non possono essere escluse senza una verifica coerente della loro incidenza sulla determinazione unitaria dell'indennità; il giudice deve evitare di frammentare in modo illogico dichiarazioni e poste che, per loro natura, concorrono alla stessa quantificazione.
- Quando una decisione afferma simultaneamente che una dichiarazione vale come accettazione piena e che le ulteriori richieste non possono essere esaminate perché attengono a voci unitariamente rilevanti, incorre in un vizio di contraddizione logica e giuridica.
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