Cassazione Civile, Ordinanza n. 14675/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo chirografario, sottoscritto da una soggetto indicato come "richiedente" e dal padre come "cointestatario/coobbligato", cui accedeva una polizza assicurativa che, secondo le attrici, avrebbe dovuto coprire il rischio di morte di uno dei soggetti obbligati, con conseguente pagamento delle rate insolute e manleva nei confronti della banca cessionaria del credito. Dopo il decesso del padre, la banca ottenne decreto ingiuntivo per il residuo del mutuo; le debitrici proposero opposizione e chiamarono in garanzia l’assicuratrice. Il tribunale accolse l’opposizione ritenendo operante la polizza anche per la morte del coobbligato; la corte d’appello riformò invece la decisione, affermando che la copertura era limitata al solo soggetto indicato nel modulo di finanziamento come "richiedente" e che quindi il decesso del coobbligato non integrava il rischio assicurato. In Cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; 2) violazione dei criteri ermeneutici del contratto, sostenendo che il coobbligato fosse in realtà un cointestatario/debitore principale e che la polizza andasse letta insieme al mutuo, con estensione della garanzia a entrambi; 3) omesso rilievo del comportamento successivo delle parti; 4) difetto di interpretazione sistematica; 5) violazione del canone di buona fede; 6) violazione del criterio dell’equo contemperamento nei contratti onerosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’appello della compagnia assicuratrice conteneva una critica sufficiente e specifica alla sentenza di primo grado, idonea a devolvere al giudice di secondo grado le questioni controverse. Ha poi respinto i motivi dall’ottavo al sesto (qui numerati secondo il testo come secondo-sesto) perché diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito sull’interpretazione del contratto di mutuo e della polizza. La Corte ha confermato che il giudice di merito aveva interpretato in modo plausibile e non illogico la clausola della polizza che individua come assicurato il solo "richiedente" del finanziamento, mentre il coobbligato non rientrava nel rischio coperto; di conseguenza, il decesso del coobbligato non faceva sorgere il diritto all’indennizzo. Sono state quindi confermate le spese del giudizio di legittimità a carico solidale delle ricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.
richiamato come base dell’opposizione a decreto ingiuntivo da cui origina la lite
l’appello è specifico se individua chiaramente i punti della decisione impugnata contestati e le ragioni della critica, senza formule sacramentali o progetto alternativo di sentenza
invocato dalle ricorrenti per sostenere una lettura della polizza favorevole all’assicurato, ma la Corte non ne accoglie l’applicazione nel caso concreto
richiamato quale criterio ermeneutico la cui violazione non è stata dimostrata, non essendo sufficiente il richiamo astratto alla norma
la censura sistematica è respinta perché si risolve in una diversa valutazione del testo contrattuale senza mostrare un effettivo discostamento dai canoni legali
il canone di interpretazione secondo buona fede non consente di sovvertire una clausola contrattuale dal tenore ritenuto chiaro e univoco
la regola dell’equo contemperamento nei contratti onerosi non può essere invocata per alterare un testo contrattuale chiaro e per attribuire copertura a soggetti non compresi nella clausola
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 342 c.p.c., l’appello è specifico quando consente di individuare con chiarezza le questioni e i capi della sentenza impugnata e contiene una critica idonea a scardinarne la ratio decidendi; non è richiesta la riproposizione di formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
- L’interpretazione dei contratti è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e in Cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica e incongrua; non è consentito sostituire alla lettura adottata dal giudice una diversa interpretazione semplicemente preferibile.
- Quando il testo contrattuale è ritenuto chiaro e univoco, i canoni di interpretazione sistematica, di buona fede e di equo contemperamento non possono essere utilizzati per ampliare la copertura assicurativa oltre i soggetti espressamente indicati come assicurati.
- Se una polizza accessoria a un finanziamento individua come assicurato il solo soggetto qualificato nel modulo di richiesta come "richiedente", il coobbligato o cointestatario non è automaticamente incluso nella copertura, salvo diversa previsione testuale del contratto.
- Il sindacato di legittimità non può essere trasformato in un riesame del merito mediante la mera contrapposizione tra la lettura contrattuale proposta dal ricorrente e quella accolta dalla sentenza impugnata.
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