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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14671/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione المالية)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione una plusvalenza ritenuta non dichiarata derivante dalla cessione di un terreno edificabile. L'accertamento si fondava, da un lato, sull'omessa compilazione del quadro del Mod. Unico 2009 relativo ai redditi a tassazione separata e, dall'altro, sulla cessione indicata in atto a un prezzo di euro 300.000, poi confrontato con un precedente avviso di rettifica del valore del bene ai fini dell'imposta di registro, che aveva stimato un valore di euro 661.400. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado; in appello l'Ufficio aveva sostenuto che la CTR aveva illegittimamente annullato integralmente l'accertamento, pur avendo implicitamente riconosciuto l'esistenza della plusvalenza, e che l'avviso era sufficientemente motivato anche senza dimostrare la conoscenza, da parte del contribuente, del precedente accertamento di registro. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, perché la CTR avrebbe annullato integralmente l'avviso invece di limitarsi, semmai, alla sola parte di imposta eventualmente derivante dalla rettifica di valore; 2) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 7 L. 212/2000, poiché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto lacunosa la motivazione dell'avviso, nonostante esso indicasse autonomamente l'omessa dichiarazione della plusvalenza e usasse il precedente accertamento di registro solo come elemento di quantificazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR sufficientemente comprensibile e non affetta da nullità per motivazione apparente o perplessa. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che l'avviso di accertamento IRPEF era motivato in modo idoneo quanto all'an della pretesa, perché contestava l'omessa dichiarazione della plusvalenza da cessione di terreno edificabile, e che il precedente accertamento ai fini dell'imposta di registro serviva solo a determinare il quantum della plusvalenza. Di conseguenza, la CTR, in un giudizio di impugnazione-merito, non poteva annullare integralmente l'atto, ma avrebbe dovuto verificare il corretto ammontare della maggiore pretesa tributaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, perplessa o affetta da irriducibile contraddizione, non quando sia semplicemente ritenuta insufficiente.

  • art. 36, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata; la mancanza o l'apparenza della motivazione integra nullità solo nei casi estremi individuati dalla giurisprudenza.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza è deducibile come nullità processuale.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    L'avviso di accertamento deve essere sufficientemente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

  • art. 7 L. 212/2000

    L'atto impositivo deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa e le relative ragioni.

  • art. 5, comma 3, D.Lgs. 147/2015

    La norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, esclude che la plusvalenza immobiliare o aziendale possa essere determinata solo sulla base del valore accertato ai fini del registro, richiedendo ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti a supporto del maggior corrispettivo.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza è nulla solo quando sia del tutto assente, meramente apparente o irriducibilmente contraddittoria; non basta che la parte soccombente la ritenga insufficiente o non condivisibile.
  • Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, se la pretesa fiscale è fondata nell'an ma contestata nel quantum, il giudice non può limitarsi ad annullare integralmente l'atto senza verificare la corretta misura dell'imposizione.
  • Un avviso di accertamento sulla plusvalenza da cessione di immobile o terreno è sufficientemente motivato quando contesti l'omessa dichiarazione della plusvalenza e indichi gli elementi essenziali della pretesa; il richiamo a un precedente accertamento di registro può servire alla quantificazione, ma non deve necessariamente costituire l'unico fondamento dell'an.
  • In tema di plusvalenze immobiliari, il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, sorreggere in via induttiva la maggiore tassazione sui redditi: l'Ufficio deve allegare ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, restando a carico del contribuente la prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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