Cassazione Civile, Ordinanza n. 14676/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
La controversia trae origine dall’occupazione, avvenuta nel 1971, di circa due ettari di terreno di proprietà di una società privata, poi irreversibilmente trasformati per la costruzione di una strada. Il soggetto che agiva in giudizio risultava cessionario dei crediti della società proprietaria nei confronti del consorzio di bonifica succeduto all’ente autore dell’occupazione. Dopo un primo giudizio in cui era stata declinata la competenza, il creditore riproponeva la domanda davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche chiedendo indennità di occupazione, risarcimento per la perdita del fondo e dei frutti, rivalutazione e interessi. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, pronunciando sull’appello, riconosceva solo una somma a titolo di valore commerciale del fondo e, in sede di successiva rettificazione ex art. 204 r.d. 1775/1933, riteneva che le ulteriori domande fossero state implicitamente rigettate dalla precedente sentenza. Il ricorrente per cassazione censurava tale decisione sostenendo che il giudice della rettificazione aveva erroneamente qualificato come rigetto implicito domande che, invece, non erano state affatto esaminate: in particolare la domanda di indennità di occupazione, quella di risarcimento del lucro cessante da mancata utilizzazione del fondo e quella di rivalutazione monetaria. Veniva inoltre dedotta la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e della disciplina processuale richiamata, nonché l’erroneità del ritenere compatibile il precedente decisum con il rigetto di tali capi. Il secondo motivo restava assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, affermando che la sentenza conclusiva del giudizio di rettificazione ex art. 204 r.d. 1775/1933, se erronea in punto di diritto, è impugnabile per cassazione. Ha poi accolto il primo motivo, ritenendo che non fosse configurabile un rigetto implicito delle domande di indennità di occupazione, di risarcimento del lucro cessante e di rivalutazione monetaria, perché tali domande non erano logicamente né giuridicamente incompatibili con il contenuto della sentenza precedente e perché rivalutazione e interessi, nelle obbligazioni di valore, assolvono funzioni diverse e non sono tra loro in rapporto di implicazione reciproca. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, affinché riesamini il ricorso per rettificazione e si pronunci espressamente sui capi di domanda non esaminati dalla sentenza del 10 febbraio 2022 n. 30. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 204 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
La sentenza conclusiva del giudizio di rettificazione può essere impugnata per cassazione se erronea in punto di diritto; il rimedio di rettificazione non esclude il sindacato di legittimità sulla decisione che lo definisce.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda; il rigetto implicito è configurabile solo quando la domanda non esaminata sia incompatibile con le statuizioni adottate.
La censura è stata evocata per denunciare un vizio di motivazione/struttura della decisione, in relazione al mancato esame di alcune domande.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale pretesamente violata, in relazione alla domanda e alla sua decisione.
Richiamato per distinguere le obbligazioni di valuta dalle obbligazioni di valore: se il credito fosse stato di valuta, avrebbe operato il principio nominalistico.
È il rito camerale nel quale è stata trattata la causa e depositata la motivazione nel termine previsto.
L. reg. Calabria 10 agosto 2023, n. 39
art. 36, comma 3, lett. b); art. 36, comma 2, penultimo periodo
Richiamata solo per escludere l’interruzione del giudizio di legittimità e per individuare il possibile successore del consorzio soppresso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la sentenza resa all’esito del procedimento di rettificazione ex art. 204 r.d. 1775/1933, se denunciata per errori di diritto, è impugnabile per cassazione come qualsiasi provvedimento definitivo e decisorio non altrimenti appellabile.
- Il rigetto implicito di una domanda o eccezione è configurabile solo se la sua accoglienza sarebbe logicamente o giuridicamente incompatibile con la decisione espressa resa su altro capo; in difetto di tale incompatibilità, l’omesso esame integra violazione dell’art. 112 c.p.c.
- Nelle obbligazioni di valore, rivalutazione monetaria e interessi svolgono funzioni diverse e autonome: la rivalutazione mira a reintegrare il valore reale del credito, mentre gli interessi compensano il ritardo nel godimento della somma; pertanto la pronuncia che accolga uno solo dei due capi non determina, di per sé, il rigetto implicito dell’altro.
- Quando la parte deduce specificamente più capi autonomi di domanda, il giudice deve darvi risposta espressa oppure, se intende ritenerli rigettati implicitamente, deve farlo solo nei limiti in cui la soluzione adottata renda incompatibile l’accoglimento di quei capi con la decisione complessiva.
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