Cassazione Civile, Ordinanza n. 19041/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da due atti di pignoramento dei crediti verso terzi, emessi ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, fondati su ruoli formati a seguito di avvisi di accertamento non impugnati. Gli avvisi presupposti avevano recuperato, per più annualità, imposte IRES, IRAP e IVA nei confronti di una società ritenuta cartiera, notificandoli anche al soggetto poi ricorrente, indicato come amministratore di fatto e coobbligato in solido. Secondo l’Ufficio, il contribuente aveva gestito un sistema fraudolento articolato su più società, con operazioni immobiliari fittizie e indebita detrazione/omesso versamento dell’IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR ha invece accolto l’appello incidentale dell’Agenzia e rigettato quello principale del contribuente. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: (1) nullità per omessa pronuncia, violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e omesso esame, sostenendo che non gli fosse stato notificato uno specifico avviso motivato di responsabilità personale ex art. 36; (2) nullità per omessa pronuncia, violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973, 7 L. n. 212/2000 e artt. 23 e 57 d.lgs. n. 546/1992, per asserita carenza di motivazione degli avvisi e degli atti esecutivi e per illegittima integrazione in giudizio della pretesa; (3) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, oltre omesso esame, lamentando di non aver potuto presentare osservazioni al PVC e di non aver potuto contestare utilmente la pretesa, anche perché nelle more era fallita la società. La Corte ha ritenuto i motivi in parte inammissibili per cumulo indistinto di censure eterogenee e, comunque, infondati o inammissibili nel merito: ha qualificato la responsabilità del contribuente non come responsabilità civilistica ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, ma come imputazione diretta dei redditi e delle imposte all’effettivo dominus che gestisce uti dominus una società interposta/cartiera; ha affermato che gli avvisi e gli atti notificati contenevano una motivazione sufficiente a rendere comprensibile la pretesa; ha ribadito che, impugnando il solo pignoramento seguito ad avvisi definitivi non impugnati, non possono essere dedotti vizi dell’atto presupposto, salvo il caso di mancata conoscenza della pretesa, qui escluso. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia delle entrate.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha chiarito che la pretesa fiscale e le sanzioni erano state legittimamente riferite al soggetto che aveva gestito di fatto la società cartiera e l’intero sistema societario, quale effettivo possessore dei redditi e dei proventi dell’evasione. Ha inoltre escluso la necessità di uno specifico avviso motivato ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, trattandosi non di responsabilità civilistica dei liquidatori/amministratori/soci, ma di imputazione diretta del reddito al dominus interponente. Quanto al contraddittorio e alla motivazione, la Corte ha ritenuto che gli avvisi presupposti e gli atti esecutivi fossero sufficientemente motivati e che, essendo stati gli avvisi presupposti notificati e non impugnati, l’impugnazione del pignoramento non poteva essere usata per contestare i vizi dell’accertamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente nei confronti della controricorrente Agenzia delle entrate; nulla sulle spese verso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
L’atto di pignoramento presso terzi è il titolo esecutivo impugnato, ma i vizi dell’accertamento presupposto non sono deducibili contro di esso se l’atto impositivo è divenuto definitivo e il contribuente ne aveva conoscenza.
La disposizione è richiamata per distinguere la diversa ipotesi di responsabilità civilistica di liquidatori, amministratori e soci in società in liquidazione, non applicabile al caso dell’amministratore di fatto che abbia gestito la società come dominus.
È invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di notificare un avviso specificamente motivato; la Corte esclude che tale notifica sia necessaria nella fattispecie concreta.
art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973
La Corte ricondice la fattispecie all’interposizione fittizia o reale: il reddito della società interposta si trasla sull’effettivo gestore uti dominus, quale possessore del reddito.
L’avviso è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere i fatti essenziali della pretesa e di contestarne an e quantum.
Richiamato per censurare la motivazione degli atti; la Corte ritiene tuttavia che la motivazione fosse adeguata in relazione alla pretesa contestata.
artt. 23 e 57 d.lgs. n. 546/1992
La Corte esclude che vi sia stata in giudizio un’illegittima integrazione della pretesa o introduzione di ius novorum.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte ne esclude la violazione perché la pretesa era già conoscibile dagli atti notificati.
art. 111 Cost.
Invocato insieme all’art. 24 Cost.; non viene ravvisata lesione del giusto processo o del contraddittorio.
art. 24 L. n. 4/1929
Richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio, ma non ritenuto violato nella fattispecie.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
La Corte non riconosce la dedotta lesione del termine per osservazioni al PVC, rilevando che gli atti consentivano comunque la piena conoscenza della pretesa.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
La Corte segnala l’inammissibilità di motivi che cumulino indistintamente violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti/deduzioni difensive.
La doglianza di omessa pronuncia è respinta perché il giudice di merito, anche implicitamente, aveva deciso nel senso della non necessità dell’atto specifico e del rigetto delle eccezioni.
È richiamato nel ragionamento sulla prova contraria: una volta accertato il totale asservimento della società all’interponente, incombe al contribuente fornire prova contraria circa la mancata percezione dei redditi.
Citati solo per descrivere la diversa responsabilità civilistica prevista per liquidatori/amministratori/soci in liquidazione, distinta dalla fattispecie decisa.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
L’atto esecutivo successivo ad un accertamento definitivo è impugnabile solo per vizi propri; i vizi dell’atto presupposto non possono essere riproposti salvo mancata conoscenza della pretesa.
La Corte conferma la sua inapplicabilità alle sanzioni quando la violazione è riferita direttamente all’effettivo possessore del reddito e non all’ente-società schermata.
art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973
La Corte lo considera pertinente solo alla distinta responsabilità civilistica degli organi sociali in liquidazione, non al caso dell’interposizione fittizia/gestione uti dominus.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione dimostri che una società è stata gestita uti dominus da un soggetto che ne è l’effettivo dominus, il reddito d’impresa e le relative imposte possono essere imputati direttamente a quest’ultimo, secondo lo schema dell’interposizione fittizia o reale.
- In tale ipotesi la responsabilità non va confusa con quella civilistica prevista per liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione: l’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 opera in un diverso perimetro e non richiede l’atto motivato quando la pretesa è fondata sull’imputazione diretta del reddito all’interponente.
- L’avviso di accertamento è sufficientemente motivato se pone il contribuente in condizione di comprendere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e di contestarne an e quantum; non è necessaria una motivazione minuziosa di ogni passaggio probatorio.
- L’impugnazione di un atto della riscossione successivo ad un accertamento definitivo non consente di dedurre i vizi dell’atto impositivo presupposto, salvo che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa solo con l’atto successivo.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la commistione indistinta di censure eterogenee (nullità, violazione di legge, omesso esame) senza una separata e chiara esposizione delle singole doglianze.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque rigettato, anche implicitamente, la domanda o l’eccezione incompatibile con la decisione adottata.
- L’omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la mera mancata valutazione di deduzioni difensive o argomentazioni della parte.
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