Cassazione Civile, Ordinanza n. 08406/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento riferita a 33 cartelle per complessivi euro 156.527,05. La contribuente ha contestato, in sintesi, l’inesistenza o invalidità della notifica dell’intimazione, l’omessa notifica delle cartelle presupposte, la decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione dei crediti. In appello ha inoltre dedotto l’omessa pronuncia su varie questioni e, in cassazione, ha articolato sette motivi: (1) nullità della costituzione dell’Agente della riscossione con avvocato del libero foro in violazione dell’art. 11 d.lgs. 546/1992; (2) violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e sull’onere della prova per mancata produzione delle relate/ricevute; (3) omessa o apparente motivazione sulla regolarità della notifica di alcune cartelle e violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c.; (4) violazione delle norme sulla decadenza per la notifica di due cartelle; (5) omessa o apparente motivazione sulla decadenza dell’Agente dal sollevare eccezioni processuali per tardiva costituzione; (6) prescrizione quinquennale di una cartella relativa a TARSU; (7) omessa o apparente motivazione e violazione delle norme sulla notificazione via PEC e sul documento informatico, per asserita invalidità dell’intimazione inviata tramite PEC perché priva di attestazione di conformità e di firma digitale.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della CTR sulla regolarità delle notifiche di alcune cartelle fosse solo apparente e non consentisse di comprendere le ragioni della decisione. Ha rigettato il primo motivo, perché la difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro è compatibile con il quadro normativo richiamato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha dichiarato inammissibile o comunque infondato il quinto motivo, relativo alla pretesa decadenza dell’Agente dal sollevare eccezioni, ritenendo che la questione fosse preclusa dall’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 e comunque già assorbita dalla ratio della decisione. Ha ritenuto assorbiti i motivi secondo, quarto e sesto, perché dipendenti dall’accertamento sulla regolarità della notifica delle cartelle. Ha infine rigettato il settimo motivo: pur riconoscendo che la censura sulla notifica via PEC era stata dedotta in appello e non esaminata, la Corte ha deciso nel merito per ragioni di economia processuale, affermando che l’atto inviato via PEC non richiede attestazione di conformità se la copia informatica non è disconosciuta e che la copia informatica della cartella non necessita di firma digitale in difetto di una specifica prescrizione normativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La censura di nullità della difesa dell’Agente della riscossione tramite avvocato del libero foro è stata ritenuta infondata alla luce della disciplina e della giurisprudenza che ammettono tale modalità di rappresentanza in specifici casi.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Sono stati evocati per denunciare violazioni di legge, omessa pronuncia e motivazione apparente; la Corte ha distinto i profili e ha valutato separatamente i singoli motivi.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È stato richiamato come parametro della nullità per motivazione mancante o apparente.
Richiamato in tema di requisito minimo della motivazione della sentenza.
La CTR lo ha richiamato per affermare la sufficienza dell’intimazione di pagamento; la Cassazione non ha censurato tale passaggio nel motivo accolto, ma ha concentrato l’esame sulla motivazione relativa alle notifiche delle cartelle.
È stato invocato per le regole sulla notifica delle cartelle di pagamento e sulla prova della stessa.
Richiamato in tema di onere della prova della regolarità delle notifiche.
Richiamato nel motivo sulla decadenza in relazione ad alcune cartelle riferite ad annualità d’imposta pregresse.
Richiamato nel motivo sulla decadenza in relazione ad alcune cartelle inerenti pretese fiscali.
Richiamato per sostenere la decadenza dal potere di riscossione; la Corte osserva che la questione, rispetto ad atti definitivi, è preclusa ove non deducibile nei limiti di legge.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività della costituzione dell’Agente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
La Corte lo valorizza come norma che preclude, in materia tributaria, la contestazione di vizi non deducibili contro un atto divenuto definitivo.
Richiamato per la prescrizione quinquennale di una pretesa TARSU, ma il motivo è stato assorbito.
art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973
Invocato in tema di notifica degli atti di riscossione via PEC.
Richiamato in relazione alla disciplina della posta elettronica certificata.
Richiamato per la validità del documento informatico notificato.
Richiamato per la trasmissione del documento informatico tramite PEC.
Richiamato per la validità e l’efficacia del documento informatico.
La Corte afferma che la copia per immagine di documento analogico notificata via PEC ha efficacia probatoria se non è espressamente disconosciuta e non richiede attestazione di conformità nel caso esaminato.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della decisione di definire nel merito il motivo sulla PEC per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Richiamato per consentire, in presenza di questioni di puro diritto, la decisione nel merito senza rinvio.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
Richiamato nella giurisprudenza sulle modalità di difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 4 e art. 17 d.lgs. 50/2016
Richiamati dalla giurisprudenza come regole per il ricorso a professionisti esterni.
art. 1, comma 5, d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016
Richiamato come base dei criteri generali per la scelta dei difensori esterni dell’Agenzia.
Richiamato come disposizione di interpretazione autentica in materia di difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la motivazione della sentenza deve rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione solo apparente, che non consenta di comprendere perché una notifica sia stata ritenuta valida, integra nullità della decisione.
- L’eccezione di prescrizione o di decadenza relativa a un atto presupposto divenuto definitivo è preclusa nel giudizio contro l’atto successivo, salvo i limiti di legge; la preclusione è rilevabile d’ufficio perché attiene alla definitività dell’atto non impugnato.
- La costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro è ammissibile nei casi consentiti dalla disciplina speciale e dalla convenzione con l’Avvocatura dello Stato, senza necessità di ulteriori formalità quando la fattispecie rientra nei casi autorizzati.
- In tema di notificazione telematica, la copia informatica di un atto cartaceo trasmessa via PEC non richiede necessariamente attestazione di conformità né firma digitale, se la normativa applicabile non lo prescrive e se la conformità non è stata specificamente disconosciuta.
- Quando il motivo di ricorso dipende logicamente dall’accertamento sulla regolarità della notifica dell’atto presupposto, l’accoglimento della censura sulla motivazione apparente assorbe le ulteriori doglianze che presuppongono quello stesso accertamento.
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