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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08406/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento riferita a 33 cartelle per complessivi euro 156.527,05. La contribuente ha contestato, in sintesi, l’inesistenza o invalidità della notifica dell’intimazione, l’omessa notifica delle cartelle presupposte, la decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione dei crediti. In appello ha inoltre dedotto l’omessa pronuncia su varie questioni e, in cassazione, ha articolato sette motivi: (1) nullità della costituzione dell’Agente della riscossione con avvocato del libero foro in violazione dell’art. 11 d.lgs. 546/1992; (2) violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e sull’onere della prova per mancata produzione delle relate/ricevute; (3) omessa o apparente motivazione sulla regolarità della notifica di alcune cartelle e violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c.; (4) violazione delle norme sulla decadenza per la notifica di due cartelle; (5) omessa o apparente motivazione sulla decadenza dell’Agente dal sollevare eccezioni processuali per tardiva costituzione; (6) prescrizione quinquennale di una cartella relativa a TARSU; (7) omessa o apparente motivazione e violazione delle norme sulla notificazione via PEC e sul documento informatico, per asserita invalidità dell’intimazione inviata tramite PEC perché priva di attestazione di conformità e di firma digitale.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della CTR sulla regolarità delle notifiche di alcune cartelle fosse solo apparente e non consentisse di comprendere le ragioni della decisione. Ha rigettato il primo motivo, perché la difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro è compatibile con il quadro normativo richiamato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha dichiarato inammissibile o comunque infondato il quinto motivo, relativo alla pretesa decadenza dell’Agente dal sollevare eccezioni, ritenendo che la questione fosse preclusa dall’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 e comunque già assorbita dalla ratio della decisione. Ha ritenuto assorbiti i motivi secondo, quarto e sesto, perché dipendenti dall’accertamento sulla regolarità della notifica delle cartelle. Ha infine rigettato il settimo motivo: pur riconoscendo che la censura sulla notifica via PEC era stata dedotta in appello e non esaminata, la Corte ha deciso nel merito per ragioni di economia processuale, affermando che l’atto inviato via PEC non richiede attestazione di conformità se la copia informatica non è disconosciuta e che la copia informatica della cartella non necessita di firma digitale in difetto di una specifica prescrizione normativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 546/1992

    La censura di nullità della difesa dell’Agente della riscossione tramite avvocato del libero foro è stata ritenuta infondata alla luce della disciplina e della giurisprudenza che ammettono tale modalità di rappresentanza in specifici casi.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Sono stati evocati per denunciare violazioni di legge, omessa pronuncia e motivazione apparente; la Corte ha distinto i profili e ha valutato separatamente i singoli motivi.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro della nullità per motivazione mancante o apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di requisito minimo della motivazione della sentenza.

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    La CTR lo ha richiamato per affermare la sufficienza dell’intimazione di pagamento; la Cassazione non ha censurato tale passaggio nel motivo accolto, ma ha concentrato l’esame sulla motivazione relativa alle notifiche delle cartelle.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    È stato invocato per le regole sulla notifica delle cartelle di pagamento e sulla prova della stessa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova della regolarità delle notifiche.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel motivo sulla decadenza in relazione ad alcune cartelle riferite ad annualità d’imposta pregresse.

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel motivo sulla decadenza in relazione ad alcune cartelle inerenti pretese fiscali.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Richiamato per sostenere la decadenza dal potere di riscossione; la Corte osserva che la questione, rispetto ad atti definitivi, è preclusa ove non deducibile nei limiti di legge.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività della costituzione dell’Agente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    La Corte lo valorizza come norma che preclude, in materia tributaria, la contestazione di vizi non deducibili contro un atto divenuto definitivo.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Richiamato per la prescrizione quinquennale di una pretesa TARSU, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973

    Invocato in tema di notifica degli atti di riscossione via PEC.

  • art. 3 d.P.R. 68/2005

    Richiamato in relazione alla disciplina della posta elettronica certificata.

  • art. 45 d.lgs. 82/2005

    Richiamato per la validità del documento informatico notificato.

  • art. 48 d.lgs. 82/2005

    Richiamato per la trasmissione del documento informatico tramite PEC.

  • art. 20 d.lgs. 82/2005

    Richiamato per la validità e l’efficacia del documento informatico.

  • art. 22 d.lgs. 82/2005

    La Corte afferma che la copia per immagine di documento analogico notificata via PEC ha efficacia probatoria se non è espressamente disconosciuta e non richiede attestazione di conformità nel caso esaminato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della decisione di definire nel merito il motivo sulla PEC per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per consentire, in presenza di questioni di puro diritto, la decisione nel merito senza rinvio.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933

    Richiamato nella giurisprudenza sulle modalità di difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 4 e art. 17 d.lgs. 50/2016

    Richiamati dalla giurisprudenza come regole per il ricorso a professionisti esterni.

  • art. 1, comma 5, d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016

    Richiamato come base dei criteri generali per la scelta dei difensori esterni dell’Agenzia.

  • art. 4-nonies d.l. 34/2019

    Richiamato come disposizione di interpretazione autentica in materia di difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la motivazione della sentenza deve rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione solo apparente, che non consenta di comprendere perché una notifica sia stata ritenuta valida, integra nullità della decisione.
  • L’eccezione di prescrizione o di decadenza relativa a un atto presupposto divenuto definitivo è preclusa nel giudizio contro l’atto successivo, salvo i limiti di legge; la preclusione è rilevabile d’ufficio perché attiene alla definitività dell’atto non impugnato.
  • La costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro è ammissibile nei casi consentiti dalla disciplina speciale e dalla convenzione con l’Avvocatura dello Stato, senza necessità di ulteriori formalità quando la fattispecie rientra nei casi autorizzati.
  • In tema di notificazione telematica, la copia informatica di un atto cartaceo trasmessa via PEC non richiede necessariamente attestazione di conformità né firma digitale, se la normativa applicabile non lo prescrive e se la conformità non è stata specificamente disconosciuta.
  • Quando il motivo di ricorso dipende logicamente dall’accertamento sulla regolarità della notifica dell’atto presupposto, l’accoglimento della censura sulla motivazione apparente assorbe le ulteriori doglianze che presuppongono quello stesso accertamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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