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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00803/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno d’imposta 2008, emesso nei confronti di un’associazione culturale e, in parallelo, di un soggetto collegato per il reddito di partecipazione. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’atto impositivo, ritenendo che l’ente non avesse i requisiti per essere qualificato come ente non commerciale e quindi per fruire delle agevolazioni fiscali invocate; aveva inoltre rilevato irregolarità contabili, la legittimità dell’accertamento induttivo, la non duplicazione d’imposta rispetto al diverso atto emesso nei confronti del soggetto collegato e la corretta applicazione dell’aliquota IVA ordinaria alle tessere/quote associative. L’associazione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 148, 73 d.P.R. 917/1986, 14 e 20 d.P.R. 600/1973, 2 l. 398/1991, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la natura di ente non commerciale e negato il regime agevolato; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione alla condivisione dell’accertamento induttivo; 3) violazione degli artt. 67 d.P.R. 600/1973 e 163 d.P.R. 917/1986, per avere ritenuto inesistente una duplicazione di imposta rispetto all’accertamento emesso verso il soggetto collegato; 4) violazione del n. 123 della Tabella A allegata al d.P.R. 633/1972, per l’applicazione dell’aliquota ordinaria ai pagamenti delle tessere associative.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito circa la natura commerciale dell’ente e la mancanza dei presupposti statutari e gestionali per il regime agevolato. Ha respinto il secondo motivo escludendo che la motivazione della sentenza tributaria fosse apparente o inferiore al minimo costituzionale, poiché la CTR aveva esplicitato le ragioni della decisione, in particolare la natura commerciale dell’associazione e le irregolarità contabili. Ha respinto il terzo motivo osservando che i due atti impositivi riguardavano titoli d’imposta diversi e soggetti diversi, essendo l’associazione chiamata a rispondere per IRES, IRAP e IVA e il soggetto collegato per IRPEF quale reddito di partecipazione. Ha respinto anche il quarto motivo, ritenendo corretta l’applicazione dell’IVA ordinaria alle quote/tessere associative come corrispettivi non direttamente riferibili a una specifica attività agevolata, e ha rilevato che la censura postulava un diverso accertamento di fatto, inammissibile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    primo motivo; terzo motivo; quarto motivo

    La violazione di legge è configurabile solo se il provvedimento impugnatato ricostruisce erroneamente la fattispecie astratta; non può essere usata per rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consenta di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso decisorio.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve essere effettiva e non solo apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione può essere sintetica, ma deve comunque esprimere le ragioni del decisum.

  • art. 148 d.P.R. 917/1986

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l’applicabilità del regime degli enti non commerciali, ma ritenuto non decisivo in presenza dell’accertamento di fatto sulla natura commerciale dell’ente.

  • art. 73 d.P.R. 917/1986

    primo motivo; richiamo al comma 4

    Il giudice di merito ha valorizzato lo statuto e le concrete modalità operative dell’associazione per escluderne la natura non commerciale.

  • art. 14 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla contabilità e sugli obblighi fiscali, ma la censura è stata ritenuta inammissibilmente diretta a contestare il fatto.

  • art. 20 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto, senza che la Corte ne ricavasse una diversa regola decisiva.

  • art. 2 l. 398/1991

    Il regime agevolato presuppone il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 9-bis d.l. 417/1991

    citato nel corpo della motivazione

    Alle associazioni senza fini di lucro e alle pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della l. 398/1991.

  • l. 16 dicembre 1991, n. 398

    citata nel corpo della motivazione

    Prevede un regime fiscale agevolato fondato su semplificazione contabile e forfetizzazione delle imposte, fruibile solo se l’associazione dimostra i presupposti richiesti, in particolare l’assenza di fini di lucro.

  • art. 67 d.P.R. 600/1973

    Invocato per contestare la pretesa duplicazione impositiva, ma la Corte ha rilevato che i due atti riguardavano soggetti e imposte diversi.

  • art. 163 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non ostativo alla diversa imposizione delle due posizioni soggettive.

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    Il reddito attribuito al soggetto collegato era qualificato per trasparenza quale reddito di partecipazione proveniente dall’associazione.

  • n. 123 Tabella A allegata al d.P.R. 633/1972

    Non è applicabile, secondo la Corte, ai pagamenti delle tessere associative qualificati come ricavi generici e non come corrispettivi di una specifica attività agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura formalmente costruita come violazione di legge è infondata se mira in realtà a sovvertire l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, poiché l’apprezzamento del materiale probatorio resta riservato al giudice del merito.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di individuare, neppure in modo sintetico, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia concisa o non condivisa dalla parte soccombente.
  • Il regime fiscale agevolato degli enti associativi presuppone la prova dei requisiti sostanziali e statutari richiesti dalla disciplina speciale, inclusa l’assenza di finalità lucrative e la coerenza tra statuto, prassi applicativa e documentazione contabile.
  • La qualificazione di un ente come commerciale o non commerciale è questione di fatto riservata al giudice di merito, quando sia fondata sull’esame dello statuto, della concreta gestione e della contabilità dell’ente.
  • Non vi è duplicazione d’imposta quando gli atti impositivi riguardano soggetti diversi e tributi diversi, anche se collegati al medesimo rapporto economico sostanziale.
  • Le somme versate a titolo di quota o tessera associativa possono essere tassate come ricavi generici se, secondo l’accertamento di fatto del giudice, non risultano direttamente collegate a una specifica attività agevolata prevista dalla disciplina IVA speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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