Cassazione Civile, Ordinanza n. 00803/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno d’imposta 2008, emesso nei confronti di un’associazione culturale e, in parallelo, di un soggetto collegato per il reddito di partecipazione. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’atto impositivo, ritenendo che l’ente non avesse i requisiti per essere qualificato come ente non commerciale e quindi per fruire delle agevolazioni fiscali invocate; aveva inoltre rilevato irregolarità contabili, la legittimità dell’accertamento induttivo, la non duplicazione d’imposta rispetto al diverso atto emesso nei confronti del soggetto collegato e la corretta applicazione dell’aliquota IVA ordinaria alle tessere/quote associative. L’associazione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 148, 73 d.P.R. 917/1986, 14 e 20 d.P.R. 600/1973, 2 l. 398/1991, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la natura di ente non commerciale e negato il regime agevolato; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione alla condivisione dell’accertamento induttivo; 3) violazione degli artt. 67 d.P.R. 600/1973 e 163 d.P.R. 917/1986, per avere ritenuto inesistente una duplicazione di imposta rispetto all’accertamento emesso verso il soggetto collegato; 4) violazione del n. 123 della Tabella A allegata al d.P.R. 633/1972, per l’applicazione dell’aliquota ordinaria ai pagamenti delle tessere associative.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito circa la natura commerciale dell’ente e la mancanza dei presupposti statutari e gestionali per il regime agevolato. Ha respinto il secondo motivo escludendo che la motivazione della sentenza tributaria fosse apparente o inferiore al minimo costituzionale, poiché la CTR aveva esplicitato le ragioni della decisione, in particolare la natura commerciale dell’associazione e le irregolarità contabili. Ha respinto il terzo motivo osservando che i due atti impositivi riguardavano titoli d’imposta diversi e soggetti diversi, essendo l’associazione chiamata a rispondere per IRES, IRAP e IVA e il soggetto collegato per IRPEF quale reddito di partecipazione. Ha respinto anche il quarto motivo, ritenendo corretta l’applicazione dell’IVA ordinaria alle quote/tessere associative come corrispettivi non direttamente riferibili a una specifica attività agevolata, e ha rilevato che la censura postulava un diverso accertamento di fatto, inammissibile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
primo motivo; terzo motivo; quarto motivo
La violazione di legge è configurabile solo se il provvedimento impugnatato ricostruisce erroneamente la fattispecie astratta; non può essere usata per rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consenta di percepire il fondamento della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso decisorio.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere effettiva e non solo apparente.
La motivazione può essere sintetica, ma deve comunque esprimere le ragioni del decisum.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’applicabilità del regime degli enti non commerciali, ma ritenuto non decisivo in presenza dell’accertamento di fatto sulla natura commerciale dell’ente.
primo motivo; richiamo al comma 4
Il giudice di merito ha valorizzato lo statuto e le concrete modalità operative dell’associazione per escluderne la natura non commerciale.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla contabilità e sugli obblighi fiscali, ma la censura è stata ritenuta inammissibilmente diretta a contestare il fatto.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto, senza che la Corte ne ricavasse una diversa regola decisiva.
Il regime agevolato presuppone il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina speciale.
citato nel corpo della motivazione
Alle associazioni senza fini di lucro e alle pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della l. 398/1991.
citata nel corpo della motivazione
Prevede un regime fiscale agevolato fondato su semplificazione contabile e forfetizzazione delle imposte, fruibile solo se l’associazione dimostra i presupposti richiesti, in particolare l’assenza di fini di lucro.
Invocato per contestare la pretesa duplicazione impositiva, ma la Corte ha rilevato che i due atti riguardavano soggetti e imposte diversi.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non ostativo alla diversa imposizione delle due posizioni soggettive.
Il reddito attribuito al soggetto collegato era qualificato per trasparenza quale reddito di partecipazione proveniente dall’associazione.
n. 123 Tabella A allegata al d.P.R. 633/1972
Non è applicabile, secondo la Corte, ai pagamenti delle tessere associative qualificati come ricavi generici e non come corrispettivi di una specifica attività agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura formalmente costruita come violazione di legge è infondata se mira in realtà a sovvertire l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, poiché l’apprezzamento del materiale probatorio resta riservato al giudice del merito.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di individuare, neppure in modo sintetico, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia concisa o non condivisa dalla parte soccombente.
- Il regime fiscale agevolato degli enti associativi presuppone la prova dei requisiti sostanziali e statutari richiesti dalla disciplina speciale, inclusa l’assenza di finalità lucrative e la coerenza tra statuto, prassi applicativa e documentazione contabile.
- La qualificazione di un ente come commerciale o non commerciale è questione di fatto riservata al giudice di merito, quando sia fondata sull’esame dello statuto, della concreta gestione e della contabilità dell’ente.
- Non vi è duplicazione d’imposta quando gli atti impositivi riguardano soggetti diversi e tributi diversi, anche se collegati al medesimo rapporto economico sostanziale.
- Le somme versate a titolo di quota o tessera associativa possono essere tassate come ricavi generici se, secondo l’accertamento di fatto del giudice, non risultano direttamente collegate a una specifica attività agevolata prevista dalla disciplina IVA speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00609/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00611/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00615/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00621/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00627/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00643/2023 del 12/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →