DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1991, n. 417
Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto-legge del 30 dicembre 1991 con numerose modifiche urgenti alla disciplina IVA, alle tasse sui contratti di trasferimento di titoli, alle ritenute su premi ippici, alla riscossione e ad altri profili fiscali. Molte disposizioni sono transitorie o riferite agli anni 1991-1992; diverse parti risultano oggi abrogate o superate.
Misure tributarie urgenti su IVA, imposte e riscossione
Misure tributarie urgenti del 30 dicembre 1991
Il provvedimento interviene in modo ampio sulla disciplina IVA, sulle tasse per il trasferimento di titoli e su varie norme fiscali e organizzative connesse alla riscossione, ai rimborsi, al settore ippico, al tabacco e ad altri ambiti specifici. Molte disposizioni hanno efficacia limitata nel tempo o sono chiaramente collegate a esercizi 1991-1992.
Interventi sulla disciplina IVA
Il decreto modifica numerose disposizioni del DPR n. 633/1972. Viene precisata la disciplina della destinazione di beni a uso personale o familiare dell’imprenditore o del professionista, includendo anche l’ipotesi di cessazione dell’attività, salvo i beni per i quali la detrazione IVA non sia stata operata all’acquisto.
Sul momento di effettuazione delle operazioni viene soppressa una delle ipotesi contenute nell’articolo 6, con conseguente adeguamento del rinvio nel quarto comma.
In materia di affitto di azienda, il trasferimento del beneficio per acquistare beni e servizi senza IVA per operazioni all’esportazione è efficace solo se previsto espressamente nel contratto e comunicato entro 30 giorni all’ufficio IVA competente. Per i casi anteriori, sono fatti salvi i trasferimenti già avvenuti anche senza menzione espressa e restano valide le operazioni compiute dall’affittuaria.
Viene inoltre chiarito che tra le prestazioni di produzione di beni rientrano anche montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento e perfezionamento, anche se relative a semilavorati.
Detrazione IVA e limiti soggettivi oggettivi
Il provvedimento introduce specifiche ipotesi di indetraibilità dell’IVA:
- per beni immobili acquistati, anche in leasing, in comunione o comproprietà con soggetti privi dei requisiti di impresa o professione;
- per immobili strumentali acquistati da esercenti arti e professioni, anche se acquisiti in locazione finanziaria.
Viene anche precisato l’ambito applicativo di una norma precedente in tema di operazioni rilevanti ai fini della detrazione.
Sanzioni, rimborsi e adempimenti IVA
Sono modificati i criteri di regolarizzazione e le relative sanzioni in materia IVA, con incremento della soprattassa e riduzione delle sanzioni se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo.
Gli interessi sui rimborsi IVA sono riconosciuti anche per rimborsi relativi a periodi inferiori all’anno, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento e soggezione alla prescrizione ordinaria decennale.
Vengono inoltre modificati:
- i casi di esenzione per l’Istituto universitario europeo e la Scuola europea di Varese;
- la possibilità di autorizzazione per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti;
- l’obbligo di presentare, in determinate ipotesi, anche la dichiarazione IVA dell’anno precedente insieme alla dichiarazione relativa all’imposta dovuta per l’anno solare precedente.
Regime IVA per immobili cimiteriali e pubblicazione delle norme
È chiarito che l’aliquota IVA per opere di urbanizzazione primaria e secondaria si applica anche agli immobili cimiteriali, inclusi manufatti per sepoltura e aree per costruzione o ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, loculi e altri manufatti per sepoltura non costituiscono attività commerciale ai fini IVA. Restano fermi i trattamenti fiscali già applicati, senza rimborsi né variazioni.
Le disposizioni IVA devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale almeno 60 giorni prima dell’entrata in vigore, anziché 90.
Tasse sui contratti di trasferimento di titoli o valori
Viene riscritta la tabella delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, distinguendo tra operazioni concluse direttamente tra contraenti, tramite intermediari bancari o di mercato, o tra operatori di borsa/SIM. Sono previsti importi minimi, esenzioni per operazioni di modico importo e limiti massimi in alcuni casi.
Per i contratti pronti contro termine la tassa è assolta mediante due foglietti bollati redatti contestualmente, ciascuno pari alla metà della tassa dovuta.
La tassa si applica anche a taluni contratti a titolo oneroso non conformi agli usi di borsa, con esclusioni per operazioni già soggette a imposta di registro proporzionale, per rapporti infragruppo in presenza di controllo e per operazioni con non residenti; sono esentate anche le negoziazioni dei contratti del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato. Le SIM e le società fiduciarie possono essere autorizzate al pagamento virtuale.
Ritenute su premi ippici e contributi allevatori
UNIRE e FISE devono operare una ritenuta alla fonte sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche e sui premi previsti dalla disciplina UNIRE. La ritenuta è a titolo d’acconto per i soggetti esercenti attività commerciali e a titolo d’imposta per gli altri.
La stessa ritenuta si applica ai contributi corrisposti all’allevatore come incentivo all’attività allevatoria, con concorso di tali somme alla formazione del reddito secondo la categoria reddituale di appartenenza.
I procedimenti amministrativi e contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore sono definiti secondo tale disciplina, senza interessi moratori né sanzioni per il periodo anteriore.
Contrasto al contrabbando dei tabacchi
Vengono introdotti obblighi rafforzati per l’Amministrazione finanziaria e per i produttori di tabacchi lavorati, finalizzati a contrastare il contrabbando. I produttori devono adottare sistemi di identificazione dei prodotti idonei a ricostruire origine, data e luogo di produzione, macchinario, turno, paese di destinazione e primo acquirente, comunicandoli entro 30 giorni.
Per i sequestri di tabacchi sono previste regole di contabilizzazione, comunicazione ai produttori, ispezione della merce e successiva trasmissione delle informazioni. È previsto un rapporto semestrale del Ministero delle finanze con i produttori e sanzioni amministrative da 300 milioni a 1 miliardo di lire, elevabili in casi di insufficienza della misura massima. Questa disciplina è stata poi abrogata a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento ministeriale previsto dal d.lgs. n. 188/2014.
Controlli su alcole etilico, propilene e assistenza doganale
Nelle fabbriche che impiegano alcole etilico per bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente, le attività del personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituite da controlli contabili.
Si esclude inoltre che il propilene con purezza almeno pari al 90% e non destinato a combustione o autotrazione rientri nel regime fiscale dei gas di petrolio liquefatti.
Gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni possono svolgere ulteriori compiti di assistenza doganale, anche tramite società di capitali dedicate, con capitale minimo di 100 milioni di lire e con autorizzazione ministeriale. È prevista anche la possibilità di ricevere richieste di dati dall’Amministrazione finanziaria e di disciplinare con decreto ministeriale i criteri di iscrizione, autorizzazione, vigilanza e revoca.
Misure sull’organizzazione dell’Amministrazione finanziaria
Per il 1991 è autorizzata una spesa di 130 miliardi di lire per attività e forniture dell’Amministrazione finanziaria: concorsi, collegamenti informativi, automazione, banche dati, strumenti informatici, catasto, sicurezza e un piano straordinario di recupero dell’arretrato IVA e registro. È prevista la relativa copertura finanziaria con riduzione di stanziamenti del Ministero del tesoro e possibilità di utilizzo nel 1992 delle somme non impegnate.
Riscossione e compensazioni finanziarie
Sono previsti contributi in conto esercizio a favore di concessionari del servizio di riscossione e commissari governativi per squilibri di gestione negli esercizi 1990 e 1991, con criteri di riparto basati su personale, popolazione servita e articoli di ruolo riscossi. La domanda va presentata entro il 31 marzo 1992 e il Ministro delle finanze decide entro due mesi dalla documentazione completa. Sono previste dilazioni nei versamenti e regole speciali per le aree colpite dal sisma del 1984 e per le concessioni in Sicilia.
Per il 1991, in deroga alla disciplina ordinaria, alcuni compensi dei concessionari per riscossioni di importo non eccedente 100 mila lire sono posti a carico dello Stato. Sono inoltre disciplinate compensazioni per canoni demaniali marittimi e prorogato al 31 dicembre 1992 il termine per talune denunce catastali relative a immobili urbani e variazioni non registrate.
Disposizioni su evasione, premi e altri interventi puntuali
Il decreto proroga al 31 dicembre 1992 le disposizioni dell’articolo 19 della legge n. 879/1986. Modifica inoltre la disciplina dei premi e dei contributi, dei benefici fiscali e di alcuni aspetti relativi alla normativa tributaria già vigente, con interventi puntuali su acconti, eccedenze e modalità di computo.
Sono anche previste modifiche alla disciplina della CONSOB, con ampliamento dell’organico, nuove facoltà di assunzione a tempo determinato e copertura finanziaria per gli anni 1992-1994.
Regime transitorio e proroghe
Molte norme del decreto hanno efficacia retroattiva o transitoria:
- alcune disposizioni IVA decorrono dal 1° gennaio 1990;
- il regime sull’affitto di azienda si applica dal 30° giorno successivo all’entrata in vigore;
- varie misure operano per il solo 1991 o 1992;
- sono previsti termini specifici per regolarizzazioni, domande di contributo, ispezioni e pubblicazione delle disposizioni.
Obsolescenza complessiva
Il provvedimento è in larga parte di carattere storico e transitorio, con numerose disposizioni già superate, modificate o abrogate. Per l’uso pratico attuale è di interesse limitato, salvo il valore ricostruttivo o interpretativo delle modifiche originariamente introdotte.
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