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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11793/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2016 contestando alla società maggior reddito d'impresa, maggior valore della produzione IRAP e IVA indebitamente detratta, assumendo che una parte dei costi e degli acquisti documentati da fatture si riferisse a operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti, con applicazione di sanzioni e interessi. Il ricorso per cassazione dell'Agenzia era affidato a quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente; (2) violazione delle norme IVA, reddituali e sul riparto dell'onere della prova, per avere la CTR escluso la prova dell'Ufficio e accolto l'appello nonostante gli indizi di inesistenza delle operazioni e della fittizietà dei fornitori; (3) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, per avere la CTR confuso motivazione dell'avviso e prova dei fatti, ritenendo necessario il deposito dei verbali di accertamento dei terzi; (4) violazione delle norme sulla deducibilità dei costi e sulla detrazione IVA, per avere la CTR ammesso, in sostanza, l'efficacia fiscale di fatture relative a operazioni inesistenti. La società contribuente resisteva al ricorso e depositava anche una pronuncia penale di non luogo a procedere, ritenuta però irrilevante nel giudizio tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. In motivazione la Cassazione ha ribadito, tra l'altro, che nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, mentre nelle operazioni oggettivamente inesistenti è l'Amministrazione a dover provare l'inesistenza dell'operazione, potendo il contribuente solo fornire prova contraria; ha inoltre chiarito che l'avviso non deve allegare i verbali richiamati se ne riproduce il contenuto essenziale, e che la pronuncia penale di non luogo a procedere non produce effetti vincolanti nel giudizio tributario. La questione sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni qualificate inesistenti è stata rimessa al giudice di rinvio per il corretto riesame alla luce della distinzione tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria, ma la censura di motivazione apparente è stata esclusa nel caso concreto

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della motivazione apparente; la Corte ha escluso la violazione del minimo costituzionale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che dopo la riforma del 2012 non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il vizio di motivazione apparente o mancante

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    richiamato in tema di detrazione IVA e di operazioni inesistenti

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    richiamato sia per la fatturazione delle operazioni inesistenti sia per la regola secondo cui l'imposta è dovuta per l'intero importo indicato in fattura dal soggetto emittente

  • art. 26 d.P.R. 633/1972

    richiamato nel motivo relativo alla disciplina IVA, senza autonoma statuizione decisiva

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    richiamato per la rettifica e per la contestazione dell'IVA indebitamente detratta

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    richiamato per l'accertamento del maggior reddito d'impresa

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    richiamato nel fondamento dell'avviso di accertamento

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per le presunzioni semplici poste a base dell'accertamento

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la prova presuntiva degli indizi di fittizietà e inesistenza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    la Corte afferma che l'avviso non deve allegare i documenti richiamati se ne riproduce il contenuto essenziale

  • art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993

    le imposte sui redditi consentono la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti se sussistono i requisiti di effettività e inerenza, ma escludono la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti

  • art. 8, comma 1, d.l. 16/2012

    norma modificativa richiamata per la disciplina dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti

  • l. 44/2012

    legge di conversione richiamata per la disciplina dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti

  • d.P.R. 917/1986

    richiamato per i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza e determinabilità dei costi

  • art. 21-bis d.lgs. 74/2000

    ritenuto inapplicabile alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito delle indagini preliminari

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è oggi configurabile solo quando la sentenza sia del tutto priva di motivazione, meramente apparente, internamente irriducibile o obiettivamente incomprensibile; non è più consentito sindacare insufficienza o contraddittorietà della motivazione nel merito.
  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza rapportata alla sua professionalità, della partecipazione all'evasione; il contribuente deve fornire prova contraria della propria estraneità e dell'adozione della massima diligenza esigibile.
  • Nelle operazioni oggettivamente inesistenti, spetta all'Amministrazione provare l'inesistenza dell'operazione, anche mediante presunzioni semplici; la fattura e la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non bastano a dimostrare l'effettività dell'operazione.
  • L'avviso di accertamento non è nullo perché non allega i documenti richiamati, se il loro contenuto essenziale è riprodotto nell'atto e il contribuente è posto in condizione di difendersi; la prova dei fatti posti a base della pretesa fiscale è questione distinta e attiene al giudizio, non alla sola motivazione dell'atto.
  • Ai fini delle imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti solo se rispettano i requisiti di effettività e inerenza, mentre i costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti restano indeducibili.
  • La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito delle indagini preliminari non produce, di regola, effetti vincolanti nel giudizio tributario ed è inidonea a fondare l'applicazione automatica delle norme che attribuiscono rilevanza al giudicato penale assolutorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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