Cassazione Civile, Ordinanza n. 16370/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 2010, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione costi ritenuti non deducibili e l'IVA relativa: in particolare spese di pubblicità e sponsorizzazione verso associazioni sportive e soggetti legati a fiere, nonché spese di rappresentanza verso un fornitore, per asserita mancanza di certezza, inerenza ed effettività delle prestazioni; l'Agenzia ha inoltre contestato la detrazione IVA. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e difetto di motivazione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ricondotto la ripresa a mera antieconomicità, senza affrontare la contestazione sulla mancanza di certezza e inerenza dei costi; 2) violazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse mal applicato i criteri sull'onere della prova e sull'inerenza dei costi di pubblicità/sponsorizzazione; 3) ulteriore nullità per omessa pronuncia e difetto di motivazione sulle spese di distribuzione di articoli pubblicitari e sulle spese di rappresentanza. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, affermando che la CTR aveva effettivamente deciso e motivato sulla contestazione dell'effettività delle prestazioni, valorizzando contratti regolari, pagamenti tracciati e mancanza di prova, da parte dell'Ufficio, di fatture false o gonfiate o di retrocessioni di denaro; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando l'Agenzia alle spese.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha precisato che non vi era omessa pronuncia né difetto di motivazione, perché la CTR aveva espresso un giudizio chiaro sull'effettività e sull'inerenza delle spese contestate, riferendosi in modo generale a tutte le poste recuperate a tassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che la censura non denunciava un errore nell'individuazione della norma applicabile, ma pretendeva una nuova valutazione del materiale probatorio; inoltre ha ricordato che, per le sponsorizzazioni a favore di società sportive dilettantistiche entro il limite di legge, opera una presunzione assoluta di inerenza che esonera il contribuente dall'onere probatorio. Il ricorso è stato pertanto rigettato e l'Agenzia condannata a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità. È stato anche escluso l'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione soccombente, in quanto ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la violazione di legge è deducibile solo quando si contesti l'erronea individuazione o interpretazione della norma applicabile, non la ricostruzione o valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il vizio di nullità per omessa pronuncia o difetto di motivazione non sussiste se la decisione contiene un rigetto implicito incompatibile con la tesi di parte o una motivazione idonea a sorreggere la pronuncia
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro del contenuto motivazionale della sentenza tributaria
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 per denunciare vizi di motivazione della sentenza tributaria
la sentenza deve pronunciarsi su tutti i motivi e le domande devolute, ma il vizio non ricorre se il rigetto è implicito nella decisione
richiamato come parametro della motivazione della sentenza
invocato dall'Ufficio come norma sull'inerenza e deducibilità dei costi
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dall'Ufficio ai fini della detraibilità IVA connessa ai costi contestati
la Corte ribadisce che la censura sull'onere della prova non può tradursi nella richiesta di rivalutare il fatto; nel caso concreto la CTR ha ritenuto non assolto dall'Ufficio l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni
art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002
individuata come norma correttamente applicabile alle spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche, entro il limite di 200.000 euro, con presunzione assoluta di inerenza e conseguente esonero del contribuente dalla prova
richiamato per il deposito della memoria illustrativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato all'Agenzia delle Entrate soccombente, perché l'amministrazione è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando la decisione di merito, pur non affrontando analiticamente ogni singola allegazione, contenga una statuizione incompatibile con l'accoglimento della censura dedotta.
- Il difetto di motivazione sussiste solo se manca del tutto una trama argomentativa idonea a sorreggere la decisione; non basta una motivazione sintetica o involuta, se consente di comprendere la ratio del decisum.
- La violazione di legge non può essere prospettata per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito; occorre invece indicare un errore nell'individuazione o interpretazione della norma applicabile.
- In materia di spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche, entro il limite previsto dalla legge, opera una presunzione assoluta di inerenza che esonera il contribuente dall'onere di provarne la deducibilità.
- Quando l'Ufficio contesta l'inesistenza di operazioni fatturate, la prova può essere fornita anche tramite documentazione contrattuale, pagamenti tracciati e assenza di elementi che dimostrino retrocessioni di denaro; in difetto di prova contraria specifica, la ripresa a tassazione non può reggersi sulla sola contestazione apodittica.
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