Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16266/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice per il pagamento del residuo corrispettivo di lavori eseguiti presso l'immobile della proprietaria. In opposizione, il Tribunale aveva revocato il decreto e ridotto il credito, ritenendo provati alcuni pagamenti della debitrice. In appello, la corte territoriale ha ulteriormente ridotto il credito della società valorizzando una scrittura privata del 26 luglio 2012 prodotta in originale dalla committente, qualificata come quietanza dei pagamenti effettuati. La società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2702 c.c. e 214 c.p.c., sostenendo che la sottoscrizione apposta sulla scrittura fosse illeggibile e quindi inidonea a farla valere come scrittura privata o a riferirla con certezza alla società; 2) violazione degli artt. 2702 c.c. e 215, comma 1, n. 2, c.p.c., assumendo che, se il documento non poteva essere considerato scrittura privata, sarebbe stato inutile un disconoscimento tempestivo. La ricorrente contestava quindi sia l'attribuibilità della firma sia l'efficacia probatoria del documento ai fini della prova dei pagamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che la sottoscrizione, pur illeggibile, era apposta sul timbro sociale della società e dunque riferibile univocamente al soggetto legittimato a rappresentarla, salvo tempestivo disconoscimento, che nella specie non era avvenuto. Ha inoltre precisato che l'art. 2702 c.c. attiene alla provenienza delle dichiarazioni contenute nella scrittura privata quando la sottoscrizione sia riconosciuta o legalmente considerata riconosciuta, e non alla mera qualificazione del documento come scrittura privata. Conseguentemente, la scrittura del 26.7.2012 poteva essere valorizzata come quietanza e come prova dei pagamenti già eseguiti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle conseguenze ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    disciplina la efficacia probatoria della scrittura privata quanto alla provenienza delle dichiarazioni in essa contenute quando la sottoscrizione è riconosciuta o deve essere legalmente considerata riconosciuta; non riguarda l'identificazione astratta del documento come scrittura privata.

  • art. 214 c.p.c.

    il disconoscimento della scrittura privata deve essere tempestivo per evitare che il documento sia utilizzato come proveniente dalla parte che lo ha sottoscritto o da chi la rappresenta.

  • art. 215 c.p.c.

    in mancanza di tempestivo disconoscimento, il documento può essere valutato come proveniente dalla parte e assumere efficacia probatoria.

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso per cassazione può denunciare violazioni di legge, ma non può rimettere in discussione l'apprezzamento probatorio e l'interpretazione del documento se non nei limiti consentiti.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato solo per contestare l'interpretazione del documento; la Corte rileva che non sono stati articolati rilievi idonei a scardinare l'interpretazione operata dal giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata; la partecipazione del consigliere delegato non integra causa di incompatibilità.

  • art. 51 c.p.c.

    richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato che abbia formulato la proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato, in coordinamento con l'art. 51 c.p.c., per escludere ragioni di astensione/incompatibilità.

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    comporta l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La sottoscrizione apposta su un documento recante il timbro societario può essere sufficiente a riferire l'atto alla società, anche se il segno grafico è illeggibile, quando non vi siano dubbi sull'identificazione del soggetto che rappresenta l'ente e non sia stato proposto un tempestivo disconoscimento.
  • L'assenza di un tempestivo disconoscimento della scrittura privata ne consolida l'utilizzabilità probatoria nei confronti della parte che la contesta successivamente, consentendo al giudice di merito di attribuirle efficacia di quietanza o di prova dei pagamenti.
  • L'art. 2702 c.c. attiene alla prova della provenienza delle dichiarazioni contenute nella scrittura privata, non alla necessità che la sottoscrizione sia graficamente leggibile o che il documento sia qualificabile in astratto come scrittura privata.
  • In cassazione non è sufficiente dedurre una violazione di legge per rimettere in discussione l'apprezzamento del contenuto di un documento se la censura mira in realtà a sovvertire l'interpretazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.