Cassazione Civile, Ordinanza n. 16283/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una successione legittima apertasi alla morte di una donna che, secondo un figlio, non lasciava beni residui ma aveva in vita compiuto atti di disposizione a favore di un altro figlio e, in parte, degli altri germani. In particolare erano state prospettate: l’incasso, da parte della de cuius, di una somma proveniente da indennità di esproprio e il versamento su conti correnti cointestati con uno dei figli, nonché la vendita di un immobile e una donazione immobiliare, tutti atti qualificati come donazioni dirette o indirette lesive della legittima. Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte la ricostruzione dell’asse, assumendo che il figlio cointestatario avesse prelevato solo la metà delle somme versate sui conti e calcolando su tale base la lesione. In appello, la Corte territoriale ha invece ricondotto all’asse l’intero importo dell’indennizzo e del prezzo di vendita, rideterminando la massa ereditaria e la quota di riserva dei figli; ne è derivata una condanna più ampia del figlio beneficiario alla reintegrazione delle quote dei fratelli. Il ricorso per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dell’art. 346 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente riesaminato la questione della somma di euro 25.000,00 prelevata dal conto e destinata a soddisfare un debito di una sorella; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 99, 112, 329, 342, 324 c.p.c. e 2909 c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse esteso gli effetti della riforma anche ai germani rimasti inerti in appello e agli eredi della sorella appellante incidentale deceduta. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione risultava coperta da giudicato interno, essendo stata implicitamente decisa in primo grado e non impugnata incidentariamente dal ricorrente; ha invece accolto solo in parte il secondo motivo, affermando che il carattere personale dell’azione di riduzione impedisce di modificare in peius la condanna in favore dei fratelli non appellanti, ma ha ritenuto legittima la statuizione favorevole agli eredi della sorella deceduta, poiché questi erano già stati individuati nei fratelli e subentravano nella posizione processuale della de cuius che aveva proposto appello incidentale. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla parte in cui aveva aumentato le condanne in favore dei fratelli rimasti inerti in appello; decidendo nel merito, la Corte ha ripristinato per loro le somme già liquidate dal tribunale, aggiungendo però la quota spettante iure hereditatis quale eredi della sorella deceduta. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente nei confronti del controricorrente, mentre sono state compensate nei rapporti con le parti intimate.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo solo nei limiti relativi alla modifica in peius delle condanne in favore dei germani che non avevano proposto appello, ha cassato la sentenza impugnata in tale parte e, decidendo nel merito, ha rideterminato le somme dovute dal ricorrente ai fratelli non appellanti riportandole agli importi già liquidati in primo grado, con l’aggiunta della quota spettante loro come eredi della sorella appellante incidentale deceduta. La statuizione della Corte d’appello è stata invece confermata nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto degli eredi della sorella deceduta alla quota loro spettante. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore del controricorrente e compensate nei confronti delle parti intimate.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di riduzione per lesione della quota di legittima dei figli
evocato dal giudice di merito per escludere che l’importo versato sui conti cointestati fosse solo per metà di spettanza del destinatario della donazione indiretta
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per denunciare violazioni di legge e omesso esame; la Corte ha riqualificato il primo motivo come censura ex art. 112 c.p.c.
la sua violazione per omessa pronuncia o ultrapetizione è deducibile come error in procedendo; la Corte lo ha ritenuto violato solo in parte quanto alla modifica in peius delle posizioni dei non appellanti
la mera riproposizione dell’eccezione in appello non basta a evitare il giudicato interno quando la questione sia stata già respinta, anche implicitamente, in primo grado
richiamato per affermare che, formato il giudicato interno, la questione non è più riesaminabile in appello salvo impugnazione rituale
richiamato per il principio di acquiescenza e formazione del giudicato interno sulle statuizioni non impugnate
richiamato nel secondo motivo insieme all’art. 112 c.p.c. per denunciare l’estensione della decisione a soggetti non appellanti
richiamato per sostenere il limite devolutivo dell’appello
richiamato per il giudicato formale
richiamato per l’efficacia del giudicato sostanziale
applicato per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente
richiamato per la compensazione delle spese nei rapporti con le parti intimate secondo il testo ratione temporis applicabile
richiamato per il deposito della memoria del ricorrente in sede di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato per il parziale accoglimento del ricorso
Massime di principio
- L’erronea intestazione del motivo di ricorso non determina inammissibilità quando dal contenuto dell’argomentazione sia chiaramente individuabile il vizio effettivamente denunciato; il giudice di legittimità può riqualificare la censura.
- L’omessa pronuncia o il mancato esame di una questione già decisa in primo grado, anche implicitamente, non può essere dedotto in appello o in cassazione senza una specifica impugnazione sul punto: in difetto si forma giudicato interno.
- La mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. di un’eccezione già respinta in primo grado non evita la formazione del giudicato interno e non consente il riesame della questione in appello.
- L’azione di riduzione ha carattere strettamente personale: il giudice d’appello non può modificare in peius la posizione di soggetti rimasti inerti e non appellanti, perché il devolutum è circoscritto ai capi impugnati dalle parti legittimate.
- Quando l’appellante incidentale decede in corso di causa, la sentenza può essere resa nei confronti dei suoi eredi se questi sono individuabili e subentrano nella medesima posizione processuale, purché la pretesa sia stata ritualmente devoluta con l’impugnazione dell’originario appellante incidentale.
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