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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16268/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

Gli eredi impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado: pur confermando l'accertamento della perdita di chance, aveva rideterminato gli importi liquidati a titolo di danno parentale e patrimoniale. La parte resistente si costituiva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, sono state depositate reciproche rinunce e relative accettazioni.

La decisione

La Corte ha preso atto delle reciproche rinunce e accettazioni, ritenendole formalmente idonee ai sensi degli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la statuizione sulle spese della fase di legittimità in ragione della reciproca accettazione. Quanto al contributo unificato, ha precisato che non opera il raddoppio nei casi di estinzione del giudizio, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    "reciproche rinunce e accettazioni"

    Le dichiarazioni depositate in atti sono state ritenute conformi ai requisiti formali della rinuncia al ricorso in cassazione con accettazione della controparte.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    "sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione"

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per effetto della rinuncia accettata.

  • art. 391 c.p.c.

    "non bisogna provvedere sulle spese del giudizio di questa fase di legittimità"

    In presenza di reciproca accettazione delle rinunce, la Corte ha escluso la statuizione sulle spese della fase di cassazione.

  • Cass. n. 6888 del 3/04/2015

    "il raddoppio" del contributo unificato

    È richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • Cass. n. 19560 del 30/09/2015

    "misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria"

    È richiamata per sostenere che il raddoppio del contributo unificato è di stretta interpretazione e non è estensibile o applicabile analogicamente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non si provvede sulle spese della fase di legittimità se le parti hanno reciprocamente accettato le rinunce.
  • Il raddoppio del contributo unificato costituisce misura eccezionale e si applica solo nei casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche nell'ipotesi di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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