Cassazione Civile, Ordinanza n. 27730/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva chiesto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria, deducendo di aver lasciato il Paese perché aveva rifiutato l'adesione alla setta degli Ogboni, alla quale apparteneva il padre. Il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Venezia aveva confermato il rigetto, ritenendo non credibile la vicenda personale e insussistenti i presupposti di ogni forma di protezione anche alla luce della situazione generale della Nigeria. In cassazione il richiedente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza e motivazione apparente sul diniego della protezione umanitaria, per mancata autonoma valutazione della vulnerabilità personale e della comparazione tra integrazione in Italia e rischi in caso di rimpatrio; 2) violazione delle norme sulla valutazione della credibilità e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe motivato in modo scorretto e parziale e avrebbe trascurato l'impossibilità di ottenere tutela dalle autorità statali; 3) nullità della sentenza per violazione del giudice naturale e per vizio di costituzione del collegio, in relazione alla composizione del giudice d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente ritenuto irrituale e quindi inammissibile la costituzione del Ministero dell'Interno, effettuata con un atto non qualificabile come controricorso. Ha poi respinto il terzo motivo, affermando che il vizio di costituzione del giudice sussiste solo se la decisione provenga da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione, mentre non rilevano le mere variazioni nella composizione del collegio o nella destinazione dei magistrati. Infine ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva infatti argomentato in modo dettagliato sia la non credibilità della narrazione, sia l'assenza di specifica vulnerabilità e di elementi concreti per la protezione umanitaria. Nulla è stato disposto sulle spese per l'irrituale costituzione del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
base procedurale per la trattazione in camera di consiglio
base procedurale per la fissazione del ricorso in camera di consiglio
il controricorso deve contenere i motivi di diritto e la mera dichiarazione di costituzione per partecipare all'udienza non basta
la mancanza dell'esposizione dei motivi di diritto nel controricorso ne comporta l'inammissibilità
i motivi erano formulati come violazione di legge e nullità della sentenza
dedotti vizi processuali e omesso esame di fatti decisivi
artt. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998
richiamati come base del diniego della protezione umanitaria e della censura di motivazione apparente
art. 8 CEDU
richiamato ai fini della tutela della vita privata e familiare nella valutazione della protezione umanitaria
artt. 3, comma 3, 4, 5, 6 D.Lgs. 251/2007
richiamati in relazione alla valutazione di credibilità del richiedente e ai presupposti della protezione internazionale
art. 8, comma 3, D.Lgs. 25/2008
richiamato in relazione all'istruttoria e alla valutazione della domanda di protezione
artt. 25 e 102 Cost.
richiamati a sostegno della censura sul giudice naturale e sulla costituzione del giudice
richiamato per sostenere la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice
art. 110 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
richiamato per contestare la composizione del giudice
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto
richiamato nel ragionamento sulla progressiva efficacia della declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina sulla magistratura onoraria
richiamato nella parte sull'illegittimità costituzionale della disciplina della magistratura onoraria
richiamata come legge di conversione del D.L. 69/2013
Massime di principio
- Il controricorso, per essere tale, deve contenere l'esposizione dei motivi di diritto: una mera dichiarazione di costituzione per partecipare all'udienza non vale come valido controricorso ed è inammissibile.
- Il vizio di costituzione del giudice e la nullità della sentenza per violazione del giudice naturale si configurano solo se la decisione è resa da persona estranea all'ufficio o non investita della funzione; non bastano le variazioni nella composizione del collegio o nella destinazione dei magistrati.
- Le censure in cassazione contro il giudizio di non credibilità del richiedente protezione internazionale sono inammissibili se non si confrontano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a deduzioni generiche.
- Il diniego della protezione umanitaria richiede che il ricorrente alleghi e specifichi in modo concreto la propria condizione di vulnerabilità e il livello di integrazione raggiunto in Italia; doglianze astratte o meramente assertive non sono sufficienti.
- La valutazione comparativa tra integrazione nel territorio nazionale e rischio di compressione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio deve essere sorretta da allegazioni specifiche e da un effettivo confronto con la situazione personale del richiedente.
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