Cassazione Civile, Ordinanza n. 27717/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia riguardava l’esistenza di una servitù di passaggio su un fondo sito in Comune di Roggiano Gravina. In primo grado la proprietaria del fondo servente aveva proposto azione negatoria servitutis chiedendo accertarsi l’inesistenza della servitù; i convenuti avevano proposto in via riconvenzionale azione confessoria, deducendo l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio. Il Tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione dichiarando inesistente la servitù, ritenendo non provata la presenza di opere visibili e permanenti idonee a far presumere il possesso della servitù e la conoscenza del peso da parte del proprietario del fondo servente. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i soccombenti hanno denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e cioè la presenza di un cancello collocato sul fondo dominante, che a loro dire costituiva l’opera visibile stabilmente destinata all’esercizio della servitù. Hanno quindi censurato la sentenza per non avere verificato se tale cancello avesse i caratteri richiesti dalla giurisprudenza per integrare l’apparenza della servitù.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha ricordato che integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, cioè tale che, se esaminato, avrebbe potuto condurre a un esito diverso della controversia. Ha osservato che la Corte d’appello non aveva considerato la concreta esistenza del cancello sul fondo dei ricorrenti e, per questo, non aveva verificato se tale elemento, per struttura, collocazione e funzione, potesse qualificarsi come opera visibile specificamente destinata all’esercizio della servitù. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
consente di denunciare in cassazione l’omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, discusso tra le parti, purché la sua considerazione avrebbe potuto determinare una decisione diversa.
Massime di principio
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre quando il giudice di merito ometta di esaminare un fatto storico decisivo, purché tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- Per integrare il vizio motivazionale deducibile in cassazione è necessario un nesso causale tra il fatto trascurato e la soluzione della controversia: il fatto omesso deve essere potenzialmente idoneo a condurre a un esito differente.
- In tema di servitù apparenti, il giudice di merito deve verificare la concreta esistenza di opere visibili e permanenti, valutandone struttura, collocazione e funzione per accertare se esse rivelino in modo non equivoco l’esercizio del peso sul fondo servente.
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