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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.

Normativa italiana17G00129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, istituendo gli uffici di collaborazione nelle procure e regolando requisiti, incompatibilità, tirocinio, conferimento dell’incarico e funzioni. Prevede limiti di impegno, organizzazione degli uffici, assegnazioni all’ufficio per il processo e regole transitorie per l’utilizzo nelle attività giudiziarie.

Riforma della magistratura onoraria

Riforma della magistratura onoraria

Il decreto organico ridefinisce status, accesso, organizzazione e funzioni dei magistrati onorari, distinguendo tra giudici onorari di pace e vice procuratori onorari. La disciplina mira a garantire temporaneità dell’incarico, compatibilità con altre attività lavorative e un più preciso inserimento negli uffici giudiziari.

Definizioni e natura dell’incarico

Il giudice onorario di pace è il magistrato onorario addetto all’ufficio del giudice di pace ed è incaricato delle funzioni previste dal decreto. Il vice procuratore onorario è addetto all’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica istituito presso le procure dei tribunali ordinari.

L’incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, deve essere compatibile con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in alcun caso un rapporto di pubblico impiego. Per assicurare tale compatibilità, non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana.

Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e delle esigenze di efficienza e funzionalità dell’ufficio.

Uffici di collaborazione presso le procure

Presso le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari sono istituite strutture organizzative denominate uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica. Tali uffici si avvalgono, secondo le determinazioni del procuratore, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria e anche di soggetti impegnati nel tirocinio formativo o nella formazione professionale dei laureati, secondo le discipline richiamate dal decreto.

Dotazioni organiche e piante organiche

La dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari deve essere fissata con decreto ministeriale entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, tenendo conto delle esigenze di efficienza e funzionalità dei servizi della giustizia. Con separato decreto è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace e, conseguentemente, degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica.

In prima applicazione, la dotazione organica dei giudici onorari di pace non può superare quella dei magistrati professionali con funzioni giudicanti di merito; analogamente, quella dei vice procuratori onorari non può superare quella dei magistrati professionali con funzioni requirenti di merito, escludendo dal computo i magistrati con funzioni direttive di merito. Le dotazioni devono comunque rispettare il limite di impegno settimanale previsto per i magistrati onorari.

La modifica delle piante organiche segue le stesse modalità previste per la loro determinazione. Il decreto ministeriale sugli uffici del giudice di pace individua per ciascun ufficio sia i giudici onorari che esercitano la giurisdizione civile e penale, sia quelli addetti all’ufficio per il processo del tribunale del circondario.

Requisiti di accesso e cause ostative

Per il conferimento dell’incarico sono richiesti cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili e politici, condotta incensurabile, idoneità fisica e psichica, età compresa tra 27 e 60 anni e laurea in giurisprudenza conseguita dopo un corso universitario non inferiore a quattro anni. Per gli uffici di Bolzano e Valle d’Aosta è richiesta anche la conoscenza della lingua tedesca o francese.

Non può ricevere l’incarico chi abbia riportato determinate condanne penali, sia sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza personali, abbia subito sanzioni disciplinari superiori alla più lieve, sia collocato in quiescenza, abbia già svolto per più di quattro anni le funzioni onorarie disciplinate dal decreto, oppure non sia stato confermato o sia stato revocato dall’incarico.

Sono previsti titoli di preferenza, tra cui l’esercizio pregresso di funzioni giudiziarie, l’avvocatura, il notariato, l’insegnamento universitario di materie giuridiche, il tirocinio giudiziario svolto con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari, il dottorato in materie giuridiche e l’insegnamento nelle scuole superiori statali. A parità di titoli prevalgono anzianità professionale o di servizio, minore età anagrafica e maggiore voto di laurea; la previsione sul limite massimo di dieci anni di anzianità è stata dichiarata incostituzionale nel 2025.

Incompatibilità

Sono incompatibili con le funzioni di magistrato onorario, tra gli altri, parlamentari nazionali ed ევროპei eletti in Italia, membri del Governo e delle giunte territoriali, consiglieri e deputati regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, ecclesiastici e ministri di culto, dirigenti o esecutivi di partiti e sindacati in un arco temporale rilevante, difensori civici e soggetti che abbiano svolto in via abituale e prevalente attività di avvocato per imprese assicurative, bancarie o finanziarie, nonché i loro stretti congiunti quando operino nello stesso circondario.

Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono svolgere funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale in cui esercitano la professione, né in quello in cui operano i loro associati o familiari indicati dalla norma; per chi opera in società o associazioni tra professionisti rileva il circondario in cui la struttura presta servizi. Rimane escluso dall’incompatibilità il patrocinio davanti a tribunale per i minorenni, tribunale penale militare, giudici amministrativi e contabili e commissioni tributarie.

Gli avvocati e praticanti abilitati che svolgono funzioni onorarie non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari del circondario in cui ha sede l’ufficio di assegnazione, né patrocinare nei successivi gradi di giudizio nei procedimenti ivi trattati. Ulteriori incompatibilità riguardano i rapporti di parentela, affinità, coniugio, unione civile o convivenza tra magistrati onorari assegnati al medesimo ufficio, nonché il divieto per il magistrato onorario di ricevere o mantenere incarichi dall’autorità giudiziaria nei procedimenti del proprio circondario.

Accesso al tirocinio e selezione

Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera adottata ad anni alterni entro il 31 marzo, individua i posti da bandire nelle piante organiche degli uffici interessati, anche sulla base delle vacanze previste nei dodici mesi successivi, e stabilisce modalità del bando e termine per le domande. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario pubblica il bando entro trenta giorni e ne dà pubblicità tramite Gazzetta Ufficiale, sito del Ministero della giustizia e comunicazioni agli ordini forensi, notarili e alle università del distretto.

Le domande, corredate dai requisiti, dai titoli e dalla dichiarazione di assenza di incompatibilità, sono presentate al presidente della corte di appello. Ciascun interessato può concorrere per non più di tre uffici dello stesso distretto. La sezione autonoma redige la graduatoria, acquisito il parere dell’ordine professionale eventualmente interessato, e formula le proposte di ammissione; gli atti sono trasmessi al CSM, che ammette al tirocinio un numero di candidati pari, ove possibile, ai posti banditi aumentati della metà. Se il CSM non adotta la delibera per due bienni consecutivi, le piante organiche vengono rideterminate in base ai posti effettivamente coperti.

Tirocinio e conferimento dell’incarico

Il tirocinio è organizzato da Consiglio superiore della magistratura e Scuola superiore della magistratura e dura sei mesi. Si svolge presso il tribunale o la procura del circondario di riferimento ed è coordinato dalla sezione autonoma del consiglio giudiziario, che nomina magistrati collaboratori e affidatari. Oltre alla pratica negli uffici, è prevista la frequenza obbligatoria e con profitto di corsi teorico-pratici di almeno 30 ore.

Al termine del tirocinio, sulla base delle relazioni dei magistrati collaboratori e tutori, la sezione autonoma formula un parere di idoneità e propone la graduatoria degli idonei. Il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari da nominare in numero pari alle vacanze esistenti; la graduatoria resta efficace per i due anni successivi alla delibera di ammissione al tirocinio e può essere utilizzata anche per coprire vacanze sopravvenute nel periodo di efficacia. Il Ministro della giustizia conferisce l’incarico con decreto. Ai tirocinanti non spetta alcuna indennità e ai magistrati collaboratori e affidatari non compete alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per la formazione.

Organizzazione dell’ufficio del giudice di pace

Il presidente del tribunale coordina l’ufficio del giudice di pace del circondario, distribuisce il lavoro con procedure automatiche, vigila sull’attività dei giudici, sorveglia i servizi di cancelleria e adotta i provvedimenti necessari al funzionamento dell’ufficio. Può inoltre disporre l’applicazione temporanea di personale amministrativo tra tribunale e ufficio del giudice di pace del medesimo circondario, sentito il dirigente amministrativo.

La proposta organizzativa segue il procedimento tabellare dell’ordinamento giudiziario; il presidente della corte d’appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari. Il presidente del tribunale può avvalersi di giudici professionali e onorari e può attribuire a giudici professionali il compito di vigilare sull’attività dei giudici onorari in materia esecutiva immobiliare e mobiliare, secondo prassi e direttive concordate. Per la gestione informatica dei registri e per l’assegnazione automatica degli affari sono previsti programmi messi a disposizione dal Ministero della giustizia.

Funzioni dei giudici onorari di pace

I giudici onorari di pace esercitano la giurisdizione civile e penale presso l’ufficio del giudice di pace e svolgono anche la funzione conciliativa in materia civile. Sono inoltre assegnati all’ufficio per il processo del tribunale del circondario.

Chi è assegnato all’ufficio per il processo non può esercitare la giurisdizione civile e penale presso l’ufficio del giudice di pace. Nei primi due anni dal conferimento dell’incarico, i giudici onorari di pace devono essere assegnati all’ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente le attività inerenti a tale struttura; per i nominati fino al 31 dicembre 2026, tale termine è ridotto a sei mesi.

Ai giudici onorari inseriti nell’ufficio per il processo può essere delegata, nei limiti previsti dal decreto, la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario.

Destinazione all’ufficio per il processo

L’assegnazione dei giudici onorari di pace all’ufficio per il processo avviene su proposta del presidente del tribunale, secondo criteri obiettivi stabiliti dal CSM e in relazione alla funzionalità degli uffici. Il presidente individua almeno due volte l’anno le posizioni da coprire, tenendo conto delle scadenze imminenti e proponendo d’ufficio l’assegnazione dei magistrati che si trovano nella fase iniziale di attività prevista dalla legge.

In presenza di più aspiranti, la scelta tiene conto dell’attitudine, del tempo trascorso nello svolgimento delle funzioni e della posizione in graduatoria di ammissione al tirocinio. In assenza di domande, si privilegia chi è stato nominato da minor tempo. L’assegnazione segue il procedimento tabellare ed è approvata dal CSM; può essere revocata per sopravvenute esigenze dell’ufficio del giudice di pace. Sono previsti limiti temporali per il passaggio ad altro ufficio del processo e regole specifiche per le assegnazioni d’ufficio.

Nel lavoro all’interno dell’ufficio per il processo il giudice onorario coadiuva il giudice professionale, svolge attività preparatorie, studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e redazione delle minute dei provvedimenti, potendo assistere alla camera di consiglio. Il giudice professionale può delegargli, nei procedimenti civili non particolarmente complessi, attività istruttorie e preparatorie, compresi tentativi di conciliazione, alcuni procedimenti speciali e provvedimenti di liquidazione o su questioni semplici e ripetitive.

La delega non può riguardare provvedimenti definitori, salvo specifiche eccezioni, tra cui alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione, previdenza e assistenza, impugnazioni di provvedimenti amministrativi, controversie su beni mobili o somme entro determinati valori, risarcimento da circolazione nei limiti di valore fissati e assegnazioni di crediti in espropriazione presso terzi entro il limite indicato. Il giudice onorario deve attenersi alle direttive concordate con il giudice professionale; se ritiene di non potervi conformarsi, rimette la questione al giudice professionale, che riprende l’attività delegata. Quest’ultimo vigila sull’attività svolta e può revocare la delega per giustificati motivi.

Assegnazione di procedimenti del tribunale ai giudici onorari di pace

Ai giudici onorari di pace inseriti nell’ufficio per il processo, e che non rientrano nella fase iniziale obbligatoria prevista dal decreto, può essere affidata la trattazione di procedimenti civili e penali del tribunale in presenza di specifiche condizioni straordinarie e contingenti, come vacanze di organico o forti squilibri nel carico di lavoro, rilevati con criteri statistici ministeriali. L’assegnazione riguarda solo procedimenti pendenti alla data di scadenza del termine previsto e non può superare un terzo del numero medio nazionale dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale.

Restano esclusi dall’assegnazione numerosi procedimenti, tra cui nel civile quelli cautelari e possessori, di lavoro e previdenza, societari, fallimentari e di famiglia; nel penale quelli diversi dai reati di competenza a citazione diretta, le funzioni di GIP e GUP, gli appelli contro provvedimenti del giudice di pace e i procedimenti di convalida e conseguente giudizio previsti dalla legge. L’assegnazione è disposta entro termini perentori e deve essere approvata dal CSM; può essere mantenuta per un massimo di tre anni e non può essere rinnovata prima che siano trascorsi tre anni dalla sua scadenza, salvo il caso delle vacanze di organico. Il Ministero pubblica annualmente i dati statistici necessari per verificare le condizioni di assegnazione.

Destinazione nei collegi civili e penali

I giudici onorari di pace inseriti nell’ufficio per il processo possono essere destinati a comporre collegi civili e penali del tribunale quando ricorrono le medesime condizioni straordinarie previste per l’assegnazione di procedimenti monocratici. Il provvedimento deve essere adottato entro dodici mesi dal verificarsi della condizione rilevante o dalla pubblicazione dei dati statistici e riguarda solo procedimenti pendenti alla scadenza del termine.

La destinazione permane fino alla definizione dei relativi procedimenti e in ciascun collegio può far parte un solo giudice onorario di pace. Restano esclusi, nel civile, i collegi fallimentari e quelli delle sezioni specializzate; nel penale, i collegi del tribunale del riesame e quelli relativi ai reati indicati dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

Supplenze e applicazioni dei giudici onorari di pace

In caso di assenza o impedimento temporaneo di un magistrato professionale, il giudice onorario di pace può essere destinato a funzioni di supplenza, anche nel collegio, in presenza di specifiche esigenze di servizio. La scelta avviene con i criteri previsti per l’assegnazione all’ufficio per il processo, ma non può dipendere dal mero carico di lavoro o dalle vacanze in organico.

Negli uffici del giudice di pace, in presenza di vacanza d’ufficio o di assenza/impedimento di uno o più giudici onorari, il presidente del tribunale può destinare in supplenza giudici onorari di altro ufficio del circondario e, fuori da tali ipotesi, può disporne l’applicazione per speciali esigenze di servizio. L’applicazione è motivata, segue un procedimento con parere della sezione autonoma del consiglio giudiziario e ha durata massima di un anno, rinnovabile una sola volta per un altro anno; un’ulteriore applicazione richiede il decorso di due anni dalla fine del periodo precedente.

Organizzazione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e funzioni dei vice procuratori onorari

Il procuratore della Repubblica coordina l’ufficio di collaborazione, distribuisce il lavoro con procedure automatiche, vigila sull’attività dei vice procuratori onorari e sui servizi di segreteria e ausiliari. Può avvalersi di magistrati professionali con funzioni di vigilanza e coordinamento delle direttive e prassi applicative.

I vice procuratori onorari svolgono attività preparatoria e di studio sotto la direzione del magistrato professionale e, inoltre, le attività loro delegate secondo le regole del decreto. Nei procedimenti davanti al giudice di pace possono esercitare, per delega del procuratore della Repubblica, le funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale, per taluni atti previsti dalla disciplina del giudice di pace, nei procedimenti in camera di consiglio e nei procedimenti di esecuzione per l’intervento del pubblico ministero. Nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica possono svolgere funzioni di PM in udienza dibattimentale, in convalida dell’arresto, per la richiesta di decreto penale di condanna e nei procedimenti in camera di consiglio, con esclusione di specifiche fattispecie di reato in materia di infortuni sul lavoro e di lesioni colpose gravi.

In alcuni procedimenti a citazione diretta, anche se procedono con rito direttissimo o con giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale, possono assumere le determinazioni sull’applicazione della pena su richiesta. Nei procedimenti per i reati di cui all’articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, possono anche formulare richieste di archiviazione e svolgere attività di indagine, incluse informazioni e interrogatorio. Nel primo anno di incarico, i vice procuratori onorari possono svolgere solo le attività preparatorie di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16.

Regime temporale e attuazione informatica

Il decreto contiene termini stringenti per la definizione delle dotazioni organiche, per la pubblicazione dei bandi e per l’adozione delle assegnazioni e destinazioni. Sono previsti anche interventi informatici del Ministero della giustizia per automatizzare la distribuzione del lavoro negli uffici di giudice di pace e di procura, con l’obiettivo di assicurare trasparenza nell’assegnazione degli affari.

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