Cassazione Civile, Ordinanza n. 27723/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di mediazione immobiliare nei confronti di un soggetto che aveva formulato una proposta di acquisto di un immobile. La società sosteneva che l'affare si fosse concluso con l'accettazione della proposta da parte dei venditori e che, quindi, fosse maturato il diritto alla provvigione, indipendentemente dal successivo mancato trasferimento dell'immobile per ripensamento dei venditori. In primo grado, tuttavia, il decreto fu revocato perché il Tribunale ritenne, da un lato, che l'affare non si fosse concluso e, dall'altro, che le parti avessero comunque concordato l'esonero dell'opponente dal pagamento della provvigione. In appello, la società ottenne la riforma della decisione: la Corte d'appello ritenne che la proposta accettata contenesse gli elementi essenziali della compravendita e che, con l'accettazione portata a conoscenza del proponente, si fosse perfezionato il vincolo giuridico idoneo a far sorgere il diritto del mediatore alla provvigione. Nel ricorso per cassazione il destinatario del decreto dedusse: 1) omessa pronuncia sulla eccezione di rinuncia alla provvigione da parte della società, con nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.; 2) omesso rilievo del giudicato interno formatosi sulla statuizione di primo grado relativa all'accordo di esonero dal pagamento della provvigione, in mancanza di specifica impugnazione di tale ratio in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che nell'atto di appello della società non era stata proposta alcuna censura contro una delle due autonome rationes decidendi della sentenza di primo grado, e cioè quella relativa all'accordo con cui le parti avevano esonerato l'opponente dal pagamento della provvigione. Poiché la sentenza di primo grado era sorretta da una pluralità di ragioni autonome e una di esse non era stata impugnata, l'appello doveva considerarsi inammissibile per difetto di interesse. Tale inammissibilità era rilevabile d'ufficio in cassazione e comportava la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, perché il processo non poteva essere proseguito. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la decisione impugnata, lasciando ferma la sentenza di primo grado, con condanna della società resistente alle spese del giudizio di cassazione e di appello e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
primo motivo e secondo motivo di ricorso
invocato per denunciare nullità processuali consistenti in omessa pronuncia e mancato rilievo del giudicato interno
la mancata pronuncia sulla eccezione di rinuncia alla provvigione è prospettata come vizio della sentenza
richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla ratio non impugnata
richiamato quale fondamento dell'efficacia del giudicato interno
consente la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito per inammissibilità dell'appello
la Corte afferma che il rilievo officioso dell'inammissibilità dell'appello non impone il previo contraddittorio su una questione di rito di ammissibilità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando una sentenza di primo grado è fondata su più rationes decidendi autonome e una di esse non viene specificamente censurata in appello, l'impugnazione è inammissibile per difetto di interesse, poiché la ratio non impugnata è ormai idonea da sola a sorreggere la decisione.
- L'inammissibilità dell'appello per mancata impugnazione di una ratio autonoma può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione anche se non eccepita dalle parti.
- Il rilievo d'ufficio di una causa di inammissibilità dell'appello che attiene a requisiti processuali di ammissibilità non richiede necessariamente la previa rimessione della questione al contraddittorio delle parti, quando si tratti di vizio che la parte diligente avrebbe dovuto prevedere.
- La cassazione senza rinvio è il corretto esito quando la sentenza d'appello è stata pronunciata nonostante l'inammissibilità originaria dell'appello, perché in tale situazione il processo non poteva essere ulteriormente coltivato e resta ferma la decisione di primo grado.
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