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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27719/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di costituzione di servitù di passaggio con veicoli e mezzi meccanici su una strada interpoderale che collega il fondo dell'attrice alla via comunale attraversando più proprietà confinanti. Il Tribunale aveva accolto la domanda e costituito la servitù su diversi mappali, ma aveva omesso di menzionare il mappale 120 perché non espressamente indicato nelle conclusioni introduttive. In appello i convenuti avevano censurato tale omissione e anche il criterio di liquidazione dell'indennità ex art. 1053 c.c.; la Corte d'appello ha rigettato l'appello principale, ha accolto l'appello incidentale dell'attrice e ha esteso la servitù anche al mappale 120, ritenendo l'omissione frutto di mera imprecisione espressiva. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente integrato la domanda e pronunciato ultra petita sul mappale 120. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 1053 c.c., lamentando che l'indennità fosse stata determinata senza tener conto dei costi da loro sostenuti in passato per la costruzione del tratto stradale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché diretto sostanzialmente a contestare l'interpretazione della domanda giudiziale operata dal giudice di merito: una volta che il giudice abbia espressamente ritenuto che il mappale 120 fosse compreso nel thema decidendum, non è configurabile in via immediata un vizio di ultrapetizione, dovendosi prima censurare l'eventuale erroneità dell'interpretazione della domanda. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice del merito non è vincolato al solo tenore letterale degli atti, ma deve accertare il contenuto sostanziale della pretesa e può considerare implicite istanze connesse a petitum e causa petendi. Il secondo motivo è stato respinto perché infondato: l'indennità dovuta per la servitù coattiva di passaggio ha natura risarcitoria e va commisurata al pregiudizio arrecato al fondo servente dalla servitù, non al vantaggio del fondo dominante; di conseguenza, le spese già sostenute dai proprietari per costruire la strada non costituiscono un danno indennizzabile derivante dall'imposizione della servitù. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di ultrapetizione non è direttamente configurabile quando il giudice di merito abbia espresso un'interpretazione della domanda e abbia ritenuto la questione compresa nel thema decidendum.

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata per l'eterointegrazione della domanda; la Corte non ne accoglie la censura.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'inammissibilità della domanda in appello sul mappale 120; la censura è stata dichiarata inammissibile nel contesto dell'interpretazione della domanda.

  • art. 1053 c.c.

    l'indennità per servitù coattiva di passaggio non è il corrispettivo dell'utilità per il fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio commisurato al pregiudizio subito dal fondo servente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    sussistono le condizioni per il raddoppio dell'importo del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito interpreta la domanda come comprensiva di un determinato bene o mappale, la censura di ultrapetizione non può essere proposta in modo meramente formale: occorre prima contestare l'erroneità dell'interpretazione della domanda, che appartiene al giudizio di merito.
  • Nell'individuazione del thema decidendum il giudice non è vincolato alla sola formulazione letterale degli atti, ma deve ricostruire il contenuto sostanziale della pretesa, potendo ritenere implicitamente compresa un'istanza strettamente connessa a petitum e causa petendi.
  • L'indennità dovuta per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio ha funzione compensativa del danno arrecato al fondo servente e deve essere commisurata al pregiudizio effettivamente derivante dalla servitù, non ai costi o agli investimenti pregressi sostenuti dal proprietario del fondo.
  • Spese sostenute in passato per la realizzazione di una strada non integrano, di per sé, un pregiudizio causato dall'imposizione successiva della servitù e non entrano nel calcolo dell'indennità ex art. 1053 c.c.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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