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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27720/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio per il pagamento di contributi e spese ordinarie e straordinarie approvate con delibere assembleari relative a più esercizi e a lavori sul tetto. Gli ingiunti proponevano opposizione con domanda riconvenzionale risarcitoria; il tribunale rigettava l’opposizione e confermava il decreto, ritenendo non tempestivamente impugnate le delibere e quindi dovute le somme approvate. In appello gli opponenti insistevano, deducendo tra l’altro la mancata CTU contabile; la corte confermava la condanna, revocando solo il decreto ingiuntivo per evitare duplicazione di titolo esecutivo sul medesimo credito. In cassazione i ricorrenti articolavano sei motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., sostenendo che la corte d’appello non avesse considerato i versamenti risultanti dalla CTU; (2) violazione dell’art. 2041 c.c. e dell’art. 113 c.p.c., assumendo che il condominio avesse incassato somme maggiori del dovuto; (3) violazione degli artt. 1173 c.c. e 63 disp. att. c.c., oltre che dell’art. 113 c.p.c., per illegittima riscossione di contributi non approvati o inesistenza delle delibere; (4) violazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 113 c.p.c., per indebito oggettivo e incasso oltre i titoli giudiziali; (5) violazione degli artt. 633 e 641 c.p.c. e dell’art. 474 c.p.c., per asserita inesistenza del credito e mancanza di titolo certo, liquido ed esigibile; (6) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della somma pignorata. La Corte ha ritenuto che tutti i motivi fossero costruiti sul saldo contabile emergente dalla CTU, ma tale saldo era ritenuto equivoco rispetto al credito oggetto del giudizio, perché riferito genericamente al 'periodo oggetto di causa' e non univocamente al credito azionato in monitorio. Di conseguenza, non poteva fondare né il vizio di omesso esame di un fatto decisivo né le denunciate violazioni sostanziali o processuali. Inoltre, il primo motivo era dichiarato inammissibile anche per difetto di specificità, essendo promiscuo e non adeguatamente argomentato nei suoi diversi profili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo per difetto di specificità e, comunque, tutti i restanti motivi perché fondati su un dato contabile della CTU giudicato equivoco e non decisivo rispetto al credito dedotto in giudizio. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo se il fatto storico allegato è decisivo, controverso e univocamente rilevante rispetto al diritto azionato; non basta richiamare risultati contabili o peritali equivoci.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di violazione delle regole di valutazione della prova deve essere specificamente argomentata; non è sufficiente l’enunciazione astratta della norma nella rubrica del motivo.

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente o mancante deve essere sviluppata in modo autonomo e specifico, non potendo restare solo enunciata nell’intestazione del motivo.

  • art. 2041 c.c.

    L’azione di arricchimento senza causa non può essere utilmente invocata se il dato contabile da cui si pretende di farla derivare è ambiguo rispetto al credito oggetto del giudizio.

  • art. 113 c.p.c.

    Le doglianze che richiedono di verificare il rapporto tra conteggi, titoli e oggetto del giudizio restano inammissibili se basate su un saldo contabile non univocamente riferibile al credito azionato.

  • art. 1173 c.c.

    La censura sulla fonte dell’obbligazione condominiale è inammissibile quando muove da un dato contabile non chiaramente riconducibile al debito azionato.

  • art. 63 disp. att. c.c.

    La critica alla riscossione di contributi condominiali presuppone una contestazione univoca del credito posto a base del decreto; un saldo contabile ambiguo non consente il sindacato richiesto.

  • art. 2033 c.c.

    La domanda di indebito oggettivo non può essere scrutinata se i conteggi su cui si fonda non consentono di stabilire con certezza quale sia la somma effettivamente non dovuta nel rapporto dedotto in giudizio.

  • artt. 633, co. 1, e 641 c.p.c.

    La contestazione del decreto ingiuntivo per carenza del credito monitorio è inammissibile quando i dati contabili richiamati non sono specificamente decisivi rispetto al credito azionato.

  • art. 474 c.p.c.

    La doglianza sull’assenza di un titolo esecutivo certo, liquido ed esigibile non può essere accolta se si fonda su conteggi non univoci e non riferibili al medesimo credito monitorio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia resta inammissibile se la pretesa restitutoria si fonda sul medesimo dato contabile ambiguo e non decisivo rispetto all’oggetto del processo.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. il fatto storico denunciato come omesso deve essere individuato con precisione, deve essere controverso e deve risultare decisivo in relazione al credito o al diritto oggetto del processo; non è sufficiente richiamare esiti contabili o peritali in termini generici.
  • Quando il ricorrente fonda più censure sul medesimo risultato di una CTU, il ricorso è inammissibile se quel risultato non è univocamente riferibile al credito dedotto in giudizio, perché un dato contabile ambiguo non consente di accertare la violazione delle norme sostanziali o processuali invocate.
  • La deduzione di violazione di norme sostanziali o processuali presuppone che il fatto posto a base della censura sia effettivamente pertinente all’oggetto del giudizio; se il fatto è solo astrattamente rilevante ma concretamente equivoco, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e non promiscuamente formulati: se un motivo cumula più profili senza distinta argomentazione, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Le contestazioni contro un credito condominiale fondato su delibere e decreto ingiuntivo non possono essere efficacemente costruite su un saldo contabile generico, se non è dimostrata la sua esatta imputazione al credito azionato e la sua idoneità a scalfire il titolo posto a base della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiDecreto ingiuntivoProveImpugnazioniInadempimento
RamiCondominioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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