Cassazione Civile, Ordinanza n. 27721/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Tra il 2005 e il 2008 un avvocato aveva prestato assistenza e difesa in tre procedimenti civili nell'interesse di un cliente. Dopo la rinuncia al mandato, il professionista aveva chiesto il pagamento dei compensi per l'attività svolta. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte; in appello, invece, era stata accolta integralmente. Il cliente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. I primi due, riferiti al compenso relativo a un giudizio risarcitorio definito in primo grado, denunciavano: a) l'erronea individuazione del momento rilevante per stabilire se si applicassero tariffe forensi o parametri, sostenendo che la rinuncia al mandato, quale dichiarazione recettizia, dovesse valere dalla ricezione da parte del cliente e non dal deposito in cancelleria; b) l'errore nell'aver assunto come base di calcolo il petitum dell'attore nel processo presupposto anziché la somma effettivamente attribuita al cliente-condannato. I successivi tre motivi, relativi al compenso per il giudizio di appello del primo processo, censuravano: a) la motivazione ritenuta apparente perché meramente per relationem; b) l'erronea qualificazione del valore della causa come indeterminabile, invece di quello corrispondente alle somme ancora controverse in appello; c) anche qui, l'erronea applicazione del regime tariffario anziché dei parametri, con riferimento alla data di efficacia della rinuncia al mandato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, secondo, quarto e quinto motivo, rigettando il terzo. Ha cassato i capi della sentenza d'appello relativi ai compensi per il giudizio n. 7332/07 e per la causa d'appello n. 1166/08, e ha rinviato alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel passaggio dal sistema tariffario ai parametri del d.m. 140/2012, per i rapporti avvocato-cliente il compenso va liquidato in base al sistema vigente al momento della cessazione dell'incarico; nel caso concreto, essendo la rinuncia successiva alla data di cessazione del regime tariffario, dovevano applicarsi i parametri. Inoltre, la base di calcolo va individuata, per il giudizio definito con condanna del cliente, nella somma effettivamente posta a suo carico; per il giudizio di appello, nella somma degli importi ancora in contestazione. La motivazione apparente è stata esclusa perché, pur sintetica, consentiva di cogliere la ratio, ma la decisione è stata comunque cassata per gli errori di diritto sulla liquidazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È stata evocata come norma di deduzione dei vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 9, comma 3, d.l. 1/2012
Le tariffe forensi continuano ad applicarsi solo fino all'entrata in vigore del d.m. 140/2012 e, comunque, non oltre il termine finale indicato dalla Corte; oltre tale limite si applicano i parametri.
d.m. 140/2012
Per la liquidazione del compenso professionale si applicano i parametri; il valore della controversia va rapportato alla somma effettivamente rilevante nella lite, con riferimento al valore effettivo quando quello presunto risulti manifestamente diverso.
art. 85 c.p.c.
Richiamato nel dibattito sulla rinuncia al mandato e sui suoi effetti nel rapporto difensivo.
art. 2237 c.c.
Richiamato come norma sul recesso/rinuncia del professionista dal mandato.
art. 1727 c.c.
Richiamato in relazione alla natura recettizia della rinuncia al mandato.
artt. 10 e 14 c.p.c.
Richiamati per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione del compenso.
d.m. 127/2004
Richiamato quale precedente sistema tariffario, fondato sul valore della controversia e sulla distinzione tra petitum e decisum in ipotesi di accoglimento parziale.
d.m. 585/1994
Evocato dalla Corte come base del sistema tariffario previgente, con logica di doppio binario tra liquidazione a carico del soccombente e a carico del cliente.
art. 132 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. per il vizio di motivazione apparente o mancante.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in tema di sufficienza della motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Nel rapporto tra avvocato e cliente, quando interviene il passaggio dal sistema tariffario ai parametri forensi, il compenso va determinato secondo il regime vigente al momento dell'esaurimento della prestazione o della cessazione dell'incarico, non già sulla base di una data diversa priva di rilievo causale.
- Ai fini della liquidazione del compenso professionale, il giudice deve individuare correttamente la base di calcolo del valore della controversia: se il cliente è stato convenuto e viene condannato, la base non è il petitum originario dell'attore, ma la somma effettivamente posta a carico del cliente; se vi è impugnazione, conta la somma ancora in contestazione nel grado di appello.
- Nel sistema dei parametri del d.m. 140/2012, il richiamo al valore presunto della controversia non impedisce al giudice di adeguare la liquidazione al valore effettivo della lite quando quello presunto risulti manifestamente diverso.
- La motivazione per relationem può essere sufficiente se consente di ricostruire la ratio decidendi; tuttavia la sentenza resta censurabile se la motivazione poggia su un errore di diritto che ha inciso sulla liquidazione del compenso.
- Nel sistema previgente, il criterio del 'disputatum' e del 'decisum' operava secondo la diversa logica della liquidazione a carico del soccombente; il mutamento normativo ha reso centrale il valore effettivo della controversia anche nei rapporti tra professionista e cliente.
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