Cassazione Civile, Ordinanza n. 27718/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
Un elettore del Comune, spendendo la legittimazione sostitutiva prevista dall'art. 9 d.lgs. 267/2000, aveva promosso opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. contro una sentenza divisionale del Pretore di Giarre del 1982, confermata dal Tribunale di Catania nel 1986, per sostenere che una certa area cortilizia adiacente a una via del centro urbano dovesse essere qualificata come demanio comunale in base alla presunzione di cui all'art. 22 della legge n. 2248/1865, all. F. Chiedeva quindi l'accertamento dell'inesistenza del diritto di proprietà dei privati sull'area e la condanna al rilascio in favore del Comune. Il Tribunale e poi la Corte d'appello rigettavano la domanda; in cassazione il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 22, commi 1 e 3, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, censurando l'affermazione secondo cui la presenza di un portone avrebbe escluso l'operatività della presunzione di demanialità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto preliminarmente assorbente un vizio di ammissibilità: l'opposizione di terzo era stata proposta nel 2001 contro una sentenza di primo grado ormai superata dalla sentenza di appello del 1986, già passata in giudicato, sicché mancava sin dall'origine l'interesse ad agire richiesto dall'art. 404 c.p.c. Poiché la sentenza di appello sostituisce quella di primo grado, l'impugnazione avrebbe dovuto investire la decisione di secondo grado; proposta invece quando questa era definitiva, l'opposizione era inammissibile. Di conseguenza la Cassazione ha cassato senza rinvio sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado, dichiarando irripetibili le spese del giudizio di legittimità, compensando le spese del primo grado e regolando quelle dell'appello come deciso dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 267/2000
«Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia»
è richiamato come base della legittimazione sostitutiva del singolo elettore ad agire nell'interesse dell'ente locale.
art. 404 c.p.c.
l'opposizione di terzo deve essere proposta quando sussista l'interesse ad agire; se proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza di appello sostitutiva di quella di primo grado, è inammissibile per difetto originario di interesse.
art. 22 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F
«nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze gli spazi e di vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico»
la norma era invocata per sostenere una presunzione di demanialità dell'area cortilizia, ma la Corte non ha esaminato il merito della questione perché ha deciso per l'inammissibilità originaria dell'opposizione.
art. 382 c.p.c.
il difetto di interesse ad agire, rilevabile anche in cassazione, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta.
art. 385 c.p.c.
è richiamato in relazione alla regolazione delle spese nei precedenti gradi di giudizio quando l'inammissibilità viene rilevata in cassazione.
Massime di principio
- L'opposizione di terzo contro una sentenza di primo grado esecutiva è proponibile solo finché penda il giudizio di impugnazione ordinaria; se la sentenza di appello è già passata in giudicato, viene meno l'interesse ad agire perché l'unico provvedimento rilevante è quello di secondo grado.
- Il difetto originario di interesse ad agire è rilevabile anche in sede di legittimità e determina la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, poiché la causa non poteva essere proposta.
- Quando la sentenza di appello sostituisce quella di primo grado, l'eventuale opposizione di terzo deve riguardare il titolo effettivamente in grado di incidere sui diritti delle parti, non una decisione ormai assorbita dal giudicato di secondo grado.
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