Cassazione Civile, Ordinanza n. 13861/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società beneficiaria di una scissione societaria ha impugnato una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per debiti fiscali riferiti a una società scissa, relativi a IRES, IVA e IRAP dell'anno 2005. La cartella traeva origine da un avviso di accertamento divenuto definitivo in seguito al contenzioso della società scissa e l'ente della riscossione aveva richiesto il pagamento alla beneficiaria quale coobbligata in solido. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: primo, violazione della disciplina sulla scissione e sulle obbligazioni tributarie, sostenendo che il presupposto impositivo si era verificato dopo la scissione e che quindi non poteva operare la solidarietà; secondo, nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia sui vari motivi di appello relativi alla cartella, alla motivazione dell'atto, agli interessi, ai compensi di riscossione e alla sottoscrizione; terzo, violazione delle norme sulla formazione del ruolo e sulla cartella, lamentando che il ruolo non fosse stato correttamente formato nei confronti del coobbligato e che mancasse una specifica motivazione sul fondamento della pretesa verso la beneficiaria.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha affermato che, in caso di scissione, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti, e che ai fini dell'individuazione di tali debiti rileva l'insorgenza del debito tributario e dei suoi presupposti sostanziali, non il momento dell'accertamento o dell'iscrizione a ruolo. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della sentenza di merito superasse il minimo costituzionale e che i motivi di appello fossero stati comunque sostanzialmente disattesi. Infine, ha ribadito che l'iscrizione a ruolo avviene a nome del contribuente principale e che la cartella può essere notificata anche al coobbligato solidale senza necessità di ulteriori avvisi o adempimenti specifici, potendo questi contestare in sede di impugnazione la pretesa fiscale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore atto dovuto relativo al contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
È richiamato come parametro di deduzione del vizio di nullità della sentenza per motivazione o omessa pronuncia.
È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne fonda l'accoglimento.
Per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente le società partecipanti; i controlli e gli accertamenti restano svolti nei confronti della società scissa.
È richiamato dalla ricorrente tra le norme invocate, senza rilievo decisivo nella motivazione finale.
art. 15 comma 2 d.lgs. n. 472/1997
Conferma, per le violazioni fiscali della società scissa, la solidarietà illimitata delle beneficiarie.
art. 36 comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546/1992
È la norma sulla motivazione della sentenza tributaria evocata a sostegno della censura di nullità, ma la Corte esclude il vizio.
È richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ritiene insussistente il vizio.
art. 111 comma 6 Cost.
Delimita il controllo di legittimità sulla motivazione al solo minimo costituzionale.
La mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione si traduce in nullità della sentenza; nel caso concreto il vizio non ricorre.
art. 12 comma 3 d.P.R. n. 602/1973
L'iscrizione a ruolo si effettua a nome del contribuente.
art. 25 comma 1 d.P.R. n. 602/1973
La cartella va notificata al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali si procede.
art. 49 comma 1 d.P.R. n. 602/1973
È richiamato per collegare il ruolo al titolo esecutivo.
È invocato dalla ricorrente per denunciare carenza di motivazione della cartella; la Corte respinge la doglianza.
È invocato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti tributari; la Corte non accoglie la censura.
È invocato dalla ricorrente per censurare la pretesa impositiva e la formazione del ruolo; la Corte rigetta.
È richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla riscossione, senza esito favorevole.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio/contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 1 comma 17 L. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria, per i debiti fiscali riferiti a periodi d'imposta anteriori all'operazione rispondono solidalmente tutte le società partecipanti, secondo la disciplina tributaria speciale, anche se la pretesa viene accertata o iscritta a ruolo dopo la scissione.
- Ai fini dell'individuazione dei debiti tributari "relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione" rileva il momento di insorgenza del debito e dei suoi presupposti sostanziali, non il momento dell'accertamento né quello dell'iscrizione a ruolo.
- Nel processo civile di cassazione la censura sulla motivazione della sentenza di merito è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": è denunciabile la totale mancanza di motivazione, la motivazione apparente, la motivazione perplessa o incomprensibile, o la manifesta e irriducibile contraddittorietà, purché il vizio emerga dal testo della sentenza.
- L'iscrizione a ruolo è effettuata a nome del contribuente principale; la successiva notifica della cartella può riguardare anche il coobbligato solidale senza necessità di un ruolo autonomamente intestato o di un ulteriore avviso specificamente motivato nei suoi confronti.
- Il coobbligato solidale destinatario della cartella conserva comunque il diritto di difesa e può contestare in sede di impugnazione tutti i profili della pretesa fiscale e della riscossione.
- rami
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