Cassazione Civile, Ordinanza n. 06718/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di otto ruoli esattoriali, delle relative cartelle di pagamento e di un'iscrizione ipotecaria. La CTP aveva ritenuto regolarmente notificate le cartelle, annullando solo l'ipoteca. In appello la CTR aveva accolto le doglianze del contribuente, ritenendo che la documentazione originale prodotta dall'agente della riscossione evidenziasse richiami a normative successive alla data di notifica. La società di riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente dubitato dell'autenticità delle cartelle, benché la ristampa dei duplicati avesse solo recepito automaticamente riferimenti normativi successivi senza alterare il contenuto; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando una cattiva valutazione delle prove, in particolare degli originali delle matrici delle cartelle e delle relate di notifica; 3) omessa o insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR esaminato la produzione documentale. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato di sei motivi, deducendo soprattutto omessa pronuncia su eccezioni relative: alla mancata produzione delle matrici/copie conformi delle cartelle e relate; al disconoscimento della conformità delle copie; alla carenza di potere dell'agente di autenticare le copie; alla limitata efficacia probatoria degli estratti di ruolo; alla mancata raccomandata informativa in caso di notifiche eseguite a familiare convivente; e alla mancata prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposti, restando contumace l'ente impositore comunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società di riscossione. Preliminarmente ha accolto l'eccezione del contribuente circa la non idoneità della procura alla lite, perché il soggetto che aveva rilasciato la procura al difensore si qualificava come 'Direttore Generale f.f. – Procuratore', ma la procura sostanziale notarile che gli attribuiva i poteri rappresentativi non era stata prodotta né allegata al ricorso, con conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo e quindi inammissibilità del ricorso. La Corte ha comunque aggiunto che, anche a prescindere da tale profilo, tutti e tre i motivi del ricorso principale erano inammissibili: il primo per difetto di specificità, per mancata trascrizione del contenuto dei documenti e per l'indeterminatezza delle cartelle effettivamente prodotte; il secondo perché le censure su artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. non denunciavano un vero errore di regola processuale ma solo una diversa valutazione delle prove; il terzo perché il vizio motivazionale denunciato non integrava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma si limitava a contestare genericamente la valutazione della documentazione. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato assorbito, trattandosi di ricorso incidentale condizionato e risultando il resistente già totalmente vittorioso nel merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973
La Corte non ha accolto la tesi della ricorrente perché il motivo era privo di specificità e non consentiva di verificare il contenuto delle cartelle e delle relate; viene ribadito che la censura non può risolversi in una contestazione generica dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce a una prova un valore legale o un regime di valutazione diverso da quello previsto; non è deducibile per contestare una mera diversa ponderazione del materiale istruttorio.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice ne abbia invertito il riparto tra le parti; non ricorre quando si contesti semplicemente che la parte onerata non abbia provato i fatti allegati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione né la mera critica alla valutazione di documenti o argomentazioni.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso nel processo, oltre alla sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, richiede anche il deposito e la puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti.
La rappresentanza processuale della persona giuridica deve essere verificabile; se la costituzione avviene tramite procuratore speciale fondato su procura notarile, questa deve essere prodotta per comprovare il potere rappresentativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Le doglianze incidentali del contribuente erano formulate come omessa pronuncia; la Corte non le ha esaminate nel merito perché assorbite dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.
art. 60 del d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalle censure del contribuente in tema di notifica delle cartelle, ma il ricorso incidentale è stato assorbito.
Richiamato dal contribuente per contestare l'idoneità delle attestazioni di conformità, ma il relativo motivo incidentale è stato assorbito.
Richiamato per il disconoscimento della conformità dei documenti prodotti in copia, senza esame nel merito per assorbimento.
Richiamato per la prova della conformità delle copie agli originali, senza esame nel merito per assorbimento.
art. 5, comma 5, del d.l. n. 669/1996
Richiamato dal contribuente per contestare il valore probatorio di copie ed estratti di ruolo, senza esame nel merito per assorbimento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione proposto da una società di capitali, se la procura alla lite è conferita da un soggetto che non riveste in modo direttamente verificabile la qualità di legale rappresentante ma agisce come procuratore in base a procura notarile, tale procura sostanziale deve essere prodotta o allegata al ricorso; in difetto, il potere rappresentativo non è controllabile e il ricorso è inammissibile.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l'applicazione di un regime legale di valutazione diverso da quello previsto; non consente di sindacare la mera preferenza accordata dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non basta contestare che la parte onerata non abbia, in concreto, fornito una prova ritenuta insufficiente dal giudice di merito.
- Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono più proponibili censure di insufficienza, contraddittorietà o mera inadeguatezza della motivazione, né doglianze sulla valutazione di documenti o deduzioni difensive.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: quando si contesta il contenuto di documenti posti a fondamento della decisione di merito, il ricorso deve riportarne il contenuto essenziale e indicare con precisione a quali atti si riferiscono, altrimenti il controllo di legittimità è precluso.
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