Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10433/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I medici, laureati in medicina e già titolari di borse di studio per le scuole di specializzazione, hanno chiesto il riconoscimento del diritto a percepire una remunerazione adeguata per il periodo di specializzazione concluso, sostenendo che il recepimento delle direttive europee in materia sarebbe avvenuto solo con il d.lgs. n. 368 del 1999, poi reso operativo dal 2006-2007, e che quindi la disciplina più favorevole avrebbe dovuto applicarsi anche ai periodi anteriori. Hanno inoltre domandato l’indicizzazione annuale e la rivalutazione triennale della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. In Cassazione hanno dedotto, con vari motivi, violazioni di norme europee, costituzionali e interne, sostenendo l’erroneità della decisione di merito che aveva escluso sia la retroattività del nuovo trattamento economico sia l’adeguamento della borsa di studio; un ulteriore ricorso ha censurato anche la mancata equiparazione del medico specializzando al lavoratore subordinato e la pretesa omessa pronuncia su alcune domande.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ribadito che la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto un nuovo obbligo di adeguamento della remunerazione diverso da quello già ricavabile dalle precedenti direttive, e che l’Italia aveva già adempiuto con il d.lgs. n. 257 del 1991; il successivo d.lgs. n. 368 del 1999, divenuto operativo solo dal 2006-2007, costituisce una scelta discrezionale del legislatore nazionale e non impone applicazione retroattiva ai corsi già conclusi. Ha inoltre confermato che la borsa di studio dei medici specializzandi iscritti tra il 1998 e il 2005 non è soggetta all’adeguamento triennale dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, per effetto delle disposizioni legislative che hanno bloccato quel meccanismo. Quanto alle censure del secondo ricorso, le ha reputate manifestamente infondate o inammissibili, anche perché la posizione del medico specializzando non è assimilabile a quella del lavoratore subordinato. I ricorrenti del primo ricorso sono stati condannati alle spese e al contributo unificato aggiuntivo; il resistente è risultato vittorioso.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando le questioni sono già regolate da giurisprudenza consolidata conforme alla decisione impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    è il parametro formale invocato per denunciare nullità processuali, tra cui l’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    richiede la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che vi sia stata omissione di pronuncia.

  • art. 36 Cost.

    non si applica al rapporto dei medici specializzandi, perché non è un rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 101 Cost.

    la censura è ritenuta inconferente, poiché il giudice di merito ha deciso secondo legge e giurisprudenza consolidata.

  • art. 3 Cost.

    non è violato dal differimento di entrata in vigore di una disciplina più favorevole, rientrando ciò nella discrezionalità legislativa.

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in combinazione con il diritto unionale, ma non ritenuto fondante un diverso esito.

  • art. 5 Trattato CEE

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione del diritto dell’Unione, ma non accolto.

  • art. 189 Trattato CEE

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme comunitarie asseritamente violate.

  • direttiva 82/76/CEE

    indica l’obbligo di una rimunerazione adeguata per i medici specializzandi, già attuato con il d.lgs. n. 257 del 1991.

  • direttiva 75/363/CEE

    la Corte la considera parte del quadro normativo poi codificato dalla direttiva 93/16/CEE.

  • direttiva 75/362/CEE

    la Corte la considera parte del quadro normativo poi codificato dalla direttiva 93/16/CEE.

  • direttiva 93/16/CE

    non ha portata innovativa rispetto alle precedenti direttive, ma le codifica in un testo unico.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha attuato l’obbligo di adeguata rimunerazione mediante borsa di studio per i medici ammessi alle scuole di specializzazione; il relativo meccanismo di aggiornamento è stato poi bloccato dal legislatore.

  • artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    introducono un contratto di formazione specialistica, ma il relativo regime non è il primo recepimento effettivo delle direttive e non opera retroattivamente per i periodi precedenti.

  • art. 1, comma 300, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    ha modificato il d.lgs. n. 368 del 1999 e reso operativo il nuovo meccanismo dal 2006-2007.

  • art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

    ha inciso sul testo del d.lgs. n. 368 del 1999 e sulla decorrenza dell’assetto normativo applicabile.

  • art. 46, comma 2, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    nel testo risultante dalle modifiche, ha differito l’operatività del nuovo regime all’anno accademico 2006-2007.

  • art. 7 d.l. 19 settembre 1992, n. 384 conv. in L. 14 novembre 1992, n. 438

    richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, ma non determinante ai fini dell’accoglimento.

  • art. 3, comma 36, L. 24 dicembre 1993, n. 537

    richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo.

  • art. 1, comma 33, L. 28 dicembre 1995, n. 549

    richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo e collegato al blocco degli adeguamenti economici.

  • art. 32, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio ed escluso l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 per gli anni accademici interessati.

  • art. 11 L. 23 dicembre 1999, n. 370

    richiamato nei motivi, senza rilievo decisivo autonomo nel provvedimento.

  • art. 22 L. 23 dicembre 1999, n. 488

    richiamato nei motivi, senza rilievo decisivo autonomo nel provvedimento.

  • art. 36 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    ha confermato il blocco della quota del Fondo sanitario nazionale e l’esclusione dell’adeguamento previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.

  • art. 1, comma 33, L. 24 dicembre 1995, n. 549

    richiamato nel quadro delle disposizioni che hanno bloccato gli incrementi della borsa di studio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone, se dovuto, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 10 preleggi

    richiamato dai ricorrenti nel primo motivo senza esito favorevole.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    richiamati dai ricorrenti per sostenere la tesi interpretativa, ma non accolti.

Massime di principio

  • La direttiva unionale che codifica e riunisce in un testo unico precedenti direttive non assume, per ciò solo, portata innovativa sulla misura della remunerazione dei medici specializzandi se il requisito dell’adeguatezza era già stato recepito nell’ordinamento interno.
  • L’obbligo europeo di prevedere una rimunerazione adeguata non determina un importo predeterminato dalla normativa UE: la concreta quantificazione resta rimessa alla discrezionalità legislativa nazionale, entro i limiti della ragionevolezza e delle compatibilità di finanza pubblica.
  • Il successivo passaggio da una borsa di studio a un contratto di formazione specialistica non implica retroattività della disciplina più favorevole per i periodi di specializzazione già conclusi.
  • La posizione del medico specializzando non è automaticamente assimilabile a quella del lavoratore subordinato, con conseguente inapplicabilità dell’art. 36 Cost. quale parametro diretto di adeguatezza retributiva.
  • Le disposizioni legislative che congelano o escludono l’adeguamento della borsa di studio prevalgono sul meccanismo previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 per gli anni coperti dal blocco normativo.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga questioni già risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti idonei a mutare orientamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.