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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10435/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Un soggetto aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'abitazione e dall'autovettura, che assumeva causati da un evento alluvionale aggravato dal difetto di manutenzione della rete fognaria comunale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provata la titolarità del diritto fatto valere; in appello, gli eredi dell'originario attore avevano contestato tale impostazione, sostenendo che il Comune non aveva tempestivamente negato la proprietà dell'immobile e del veicolo, che il mutamento di giurisprudenza in tema di titolarità non poteva operare retroattivamente in modo pregiudizievole, e che le fatture e le prove raccolte avrebbero comunque dimostrato il danno e il nesso causale. I motivi di ricorso per cassazione denunciavano, da un lato, violazione delle norme su prova, allegazione e preclusioni processuali, insistendo sulla non necessità di una contestazione specifica della titolarità in assenza di effettiva negazione da parte del convenuto; dall'altro, omessa/insufficiente motivazione sulle testimonianze e sulla c.t.u., ritenute idonee a confermare l'allagamento e i danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Comune non avesse contestato tempestivamente, nella comparsa di risposta, la titolarità del diritto al risarcimento in capo all'originario attore quanto all'immobile e all'autovettura. Ha quindi applicato il principio per cui la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda e va provata dall'attore, salvo riconoscimento espresso o difese incompatibili del convenuto; nella specie, la contestazione era stata formulata solo nella comparsa conclusionale, quando le preclusioni erano già maturate. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, in relazione alla disciplina della prova e delle preclusioni processuali

  • art. 1153 c.c.

    è richiamato dai ricorrenti nel motivo di violazione di legge, ma la Corte non ne fonda la decisione

  • art. 2697 c.c.

    regola l'onere della prova; la Corte ribadisce che la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda e deve essere provata dall'attore, salvo riconoscimento o difese incompatibili del convenuto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso; la Corte non sviluppa un'autonoma ratio su di esso

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso; la Corte lo menziona insieme alle altre norme processuali invocate

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel ricorso in relazione alla tempestività delle difese del convenuto e alla contestazione della titolarità

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti e dalla Corte d'appello; la Corte di cassazione osserva che nel caso la questione non dipendeva dal divieto di nuove produzioni, ma dalla tardività della contestazione della titolarità

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione su testimonianze e c.t.u., ma la decisione viene assorbita dall'accoglimento del primo motivo

  • Sentenza Sezioni Unite n. 2951 del 2016

    "la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto"

    la Corte ne conferma la portata: l'onere probatorio dell'attore sulla titolarità resta assorbito quando il convenuto riconosce il fatto costitutivo o svolge difese incompatibili con la negazione del diritto

  • art. 345 cod. proc. civ.

    la Corte rileva che la tardiva contestazione della titolarità in comparsa conclusionale non poteva essere utilmente introdotta in quella fase, essendo già maturate le preclusioni

Massime di principio

  • Quando il diritto azionato presuppone la titolarità di una posizione soggettiva, tale titolarità costituisce elemento costitutivo della domanda e, in linea generale, deve essere allegata e provata dall'attore.
  • L'onere probatorio sulla titolarità può dirsi assolto o assorbito se il convenuto riconosce espressamente il fatto costitutivo oppure propone difese incompatibili con la negazione del diritto fatto valere.
  • La contestazione della titolarità non può essere utilmente introdotta solo in una fase processuale tardiva, quando le preclusioni sono ormai maturate; in tal caso il giudice deve considerare non contestato il fatto rilevante.
  • Nel giudizio di risarcimento per danni a un bene, la mancata contestazione tempestiva della proprietà del bene impedisce di richiedere all'attore una prova ulteriore di tale presupposto.
  • Il mutamento giurisprudenziale sulla distribuzione dell'onere di allegazione e prova non esonera il giudice dal verificare se, nel caso concreto, la difesa del convenuto abbia già reso superflua la prova della titolarità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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