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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10434/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società aveva convenuto davanti al Tribunale il Ministero chiedendo il pagamento di interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 su fatture emesse in base a una convenzione del 22 giugno 2006 relativa alla gestione degli impianti e dei servizi connessi alle corse dei cavalli e alle riprese televisive. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale del Ministero sia quello incidentale della società, ritenendo che la clausola contrattuale richiamasse il regime degli interessi di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza dal novantesimo giorno e misura legale pattuita dalle parti, in deroga alla disciplina generale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, sostenendo che la convenzione non fosse una "transazione commerciale" e che l'attività avesse natura pubblicistica, sicché la disciplina speciale non sarebbe stata applicabile; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che, anche ove applicabile il d.lgs. n. 231 del 2002, la clausola pattizia richiamante gli interessi in misura legale rendeva vincolante tale misura e che la motivazione della Corte d'appello non avesse spiegato le ragioni della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello non avesse fondato la decisione sull'inquadramento del rapporto come transazione commerciale in senso stretto, ma sull'interpretazione della clausola contrattuale, letta come espressione di un accordo libero tra le parti per applicare il regime degli interessi del d.lgs. n. 231 del 2002, nel testo allora vigente, con modifica solo della decorrenza. La Corte ha osservato che, al tempo del contratto del 2006, l'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 era derogabile dalle parti quanto al tasso, sicché la previsione pattizia degli interessi in misura legale costituiva una scelta negoziale possibile. Il primo motivo è stato ritenuto, ove non inammissibile, infondato perché non coglieva la ratio decidendi e chiedeva una diversa interpretazione della clausola, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, dipendendo dalla stessa censura, non colpiva la ratio decidendi e, se inteso come omessa pronuncia, era mal formulato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato solo come rito con cui è stata introdotta la domanda in primo grado.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    nel testo vigente al momento del contratto del 22 giugno 2006, prevedeva la decorrenza automatica degli interessi moratori e un saggio determinato dalla norma, ma derogabile per accordo tra le parti quanto al tasso.

  • d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192

    la modifica introdotta non era applicabile ratione temporis, perché efficace solo per le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo con cui è stata denunciata la violazione di legge in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base del motivo con cui è stata denunciata la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla Corte come norma che avrebbe dovuto essere invocata se la doglianza mirava a denunciare un'omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Quando una clausola contrattuale è frutto di autonomia negoziale e disciplina espressamente decorrenza e misura degli interessi, il giudice di legittimità non può sostituire la propria interpretazione a quella data dal giudice di merito, salvo vizi di legittimità specifici.
  • Per i contratti stipulati quando il d.lgs. n. 231 del 2002 prevedeva la derogabilità pattizia del tasso, le parti potevano validamente concordare un regime degli interessi diverso da quello legale, anche stabilendo una decorrenza differita.
  • In cassazione, il motivo deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se censura una diversa questione o propone una lettura alternativa della clausola, è infondato o inammissibile.
  • La denuncia di motivazione apparente o di nullità della sentenza non può essere usata in modo generico per contestare il merito dell'interpretazione contrattuale; se si lamenta la mancata decisione su una domanda o eccezione, occorre dedurre specificamente la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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