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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10432/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di un gruppo di medici di ottenere un'adeguata remunerazione per la frequenza di scuole di specializzazione medica svolte in anni diversi, ritenendo di aver frequentato a tempo pieno i corsi senza percepire compenso. In primo grado la domanda era stata rigettata per prescrizione. In appello la Corte territoriale ha ritenuto valida e tempestiva l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato anche nei confronti dei medici intervenuti successivamente, interpretando come mero refuso l'indicazione nominativa dell'originaria attrice nella memoria difensiva; ha inoltre ritenuto prescritti i diritti azionati, osservando che il termine decorreva dal 27 ottobre 1999 e che il decennio era spirato al momento della proposizione delle domande. Alcuni ricorrenti hanno dedotto che l'eccezione di prescrizione non fosse stata ritualmente proposta nei loro confronti, che vi sarebbe stata ultrapetizione e che mancasse l'allegazione del fatto costitutivo dell'eccezione; hanno anche contestato la decisione nella parte in cui ha ritenuto tempestiva l'eccezione nei confronti di un medico intervenuto successivamente. La Corte di cassazione ha ricostruito la memoria dell'Avvocatura come riferita, secondo buona fede, anche agli interventori e ha ritenuto tempestiva l'eccezione tanto per gli intervenuti nel 2011 quanto per il medico intervenuto nel 2015, respingendo entrambe le censure.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sull'asserita mancanza di valida eccezione di prescrizione, osservando che la memoria dell'Avvocatura dello Stato del 28 febbraio 2011, letta nel suo contesto, era chiaramente riferita agli interventori e conteneva un refuso nel nominare l'originaria attrice; la stessa eccezione è stata considerata tempestiva anche rispetto al medico intervenuto nel 2015, poiché proposta nel primo atto utile successivo al suo intervento. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva dichiarato prescritte le domande dei medici e ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    Il primo atto difensivo successivo all'intervento consente alla parte di sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione nei confronti del terzo intervenuto, se il diritto di difesa viene esercitato nel termine processuale previsto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio processuale dedotto in cassazione (error in procedendo e nullità della sentenza).

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta perché l'eccezione di prescrizione è stata ritenuta effettivamente proposta.

  • art. 125 c.p.c.

    Censurato dai ricorrenti in relazione alla forma della difesa dell'Avvocatura; la Corte ha valorizzato il contenuto sostanziale dell'atto più che l'imprecisione formale.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la necessità di una rituale deduzione dell'eccezione di prescrizione nella comparsa di risposta.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti ma non accolto, poiché la Corte ha ritenuto tempestivamente ed efficacemente esercitato il diritto di difesa della parte resistente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha ritenuto superato il tema della prova del fatto costitutivo dell'eccezione, essendo la prescrizione validamente dedotta negli atti.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla decorrenza della prescrizione, ma la sentenza di merito ha ritenuto che il termine decorresse dal 27 ottobre 1999.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato per sostenere i limiti alla rilevabilità della prescrizione, ma la Corte ha affermato che l'eccezione era stata ritualmente proposta.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato come norma sulla prescrizione ordinaria decennale; la Corte ha confermato che il termine era decorso al momento della domanda/intervento.

  • art. 24 Cost.

    Invocato a tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto che la difesa erariale fosse stata esercitata tempestivamente e in modo sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione, senza accoglimento delle censure.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo ai fini dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve essere proposta tempestivamente dalla parte interessata nel primo atto difensivo utile successivo al fatto che rende attuale la difesa; se il terzo interviene successivamente, la parte originaria deve riproporla nei suoi confronti nel primo momento utile, altrimenti incorre in decadenza.
  • Gli atti processuali devono essere interpretati secondo buona fede e nel loro complessivo contesto: un errore materiale o un refuso nell'indicazione della parte non impedisce di riconoscere la valida proposizione dell'eccezione quando il contenuto dell'atto renda inequivoco il riferimento ai destinatari effettivi della difesa.
  • La validità dell'eccezione di prescrizione non richiede formule solenni, ma è necessario che sia manifestata in modo chiaro la volontà di avvalersene; la Corte valorizza il contenuto sostanziale dell'atto rispetto all'imprecisione formale.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di ultrapetizione o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è fondata se dagli atti emerge che l'eccezione discussa è stata effettivamente introdotta e trattata nel contraddittorio delle parti.
  • La decorrenza e il compimento del termine di prescrizione devono essere valutati rispetto alla data di maturazione del diritto e al momento in cui la domanda o l'intervento sono stati proposti; se il termine ordinario è spirato prima di tale momento, la domanda è infondata per prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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