Cassazione Civile, Ordinanza n. 10431/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un soggetto che assumeva di essere stato indebitamente coinvolto in un'indagine penale per ricettazione in relazione alla negoziazione di quattro assegni non trasferibili, asseritamente emessi e intestati a sua insaputa, poi incassati da terzi presso una filiale bancaria e accreditati sui conti di altri correntisti. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano respinto la domanda, ritenendo non provato il nesso causale tra la condotta della banca e il danno allegato. Dopo il rigetto del precedente ricorso per cassazione con ordinanza dichiarativa di inammissibilità, il soccombente proponeva revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: sosteneva che la Corte di cassazione avesse travisato i fatti sul reale motivo del proprio coinvolgimento nel procedimento penale, avesse erroneamente ravvisato una doppia conforme e avesse ritenuto generiche le censure per mancata indicazione di documenti che invece, secondo il ricorrente, erano stati specificamente indicati nei depositi e nella memoria. In sostanza, la revocazione mirava a rimettere in discussione le ragioni di inammissibilità del ricorso originario, sostenendo che gli errori della Corte fossero percettivi e decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma contestassero in realtà valutazioni giuridiche e ricostruzioni già oggetto di dibattito nel precedente giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva immediatamente evincibile, essenziale e decisiva, riferita agli atti interni del giudizio di cassazione e avente carattere autonomo rispetto ai vizi della sentenza di merito. Poiché le questioni sollevate attenevano a errores in iure, alla rivalutazione dei fatti e a profili già controversi, il rimedio revocatorio era inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle ordinanze o sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo nei rigorosi limiti dell'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., e non per riesaminare errori di diritto o questioni già discusse.
L'errore revocatorio deve essere una svista percettiva, immediata e decisiva, risultante dal contrasto tra sentenza e atti, non una diversa valutazione giuridica o fattuale del materiale processuale.
La doglianza di violazione dell'art. 115 c.p.c. è stata ritenuta inidonea a trasformare in errore di fatto una censura che in realtà investiva la valutazione delle prove e dei documenti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama l'inammissibilità delle censure volte a ottenere una rivalutazione del fatto e segnala il limite della doppia conforme rispetto al motivo di cui al n. 5.
Le spese seguono la soccombenza e sono state poste a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato dalla parte ricorrente come norma penale asseritamente mal applicata nella vicenda fattuale; la Corte osserva che tale profilo è estraneo al vizio revocatorio denunciabile nel giudizio di legittimità.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla figura del mandatario elettorale; la Corte ne esclude la pertinenza ai fini dell'errore revocatorio.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. contro una decisione della Cassazione è esperibile solo per errori di percezione interni al giudizio di legittimità, non per contestare valutazioni giuridiche o ricostruzioni fattuali già oggetto di discussione.
- Non costituisce errore di fatto revocatorio il travisamento dedotto quando il punto controverso è stato oggetto di contrapposte allegazioni e di una valutazione del giudice; in tal caso la censura si risolve in un tentativo di riesame del merito.
- L'errore revocatorio deve essere autonomo e decisivo: deve riguardare un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti del giudizio di legittimità e deve avere inciso in modo determinante sulla decisione.
- La revocazione non può essere utilizzata per riproporre i motivi del precedente ricorso per cassazione né per rimettere in discussione vizi della sentenza di merito già dedotti o deducibili con gli ordinari mezzi di impugnazione.
- La mancata o supposta mancata considerazione di documenti non integra errore di fatto se la doglianza richiede comunque una valutazione della loro rilevanza o si innesta su questioni già dibattute nel processo.
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