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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11720/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa alle annualità 2011 e 2012, riferita a veicoli di proprietà di una società di leasing poi incorporata dalla ricorrente e concessi in locazione finanziaria. La Regione aveva richiesto il tributo alla società proprietaria dopo il mancato versamento da parte degli utilizzatori. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi soggetto passivo il solo utilizzatore per effetto della modifica normativa introdotta dalla legge n. 99 del 2009. In appello la decisione era stata riformata, affermandosi invece la soggettività passiva del proprietario del veicolo per l'annualità 2011. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla tassa automobilistica e dell'art. 1294 c.c., oltre che dei parametri costituzionali e convenzionali, sostenendo che l'abrogazione della norma di interpretazione autentica del 2015 non poteva incidere sulle fattispecie anteriori e che, comunque, per esse dovesse applicarsi la disciplina originaria; (2) violazione delle medesime norme e dell'art. 53 Cost., deducendo che già la legge del 2009 individuava il presupposto impositivo nella disponibilità effettiva del veicolo, senza configurare solidarietà tra proprietario e utilizzatore; (3) nullità per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; (4) violazione delle norme tributarie e processuali in tema di sanzioni, poiché la CTR, pur riconoscendo un'obiettiva incertezza normativa, aveva comunque confermato integralmente l'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione formulata dalla società ricorrente e dell'adesione della Regione controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando integralmente le spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio secondo cui tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 29, d.l. n. 953 del 1982

    Norma richiamata come base del tributo automobilistico oggetto di contestazione.

  • art. 7 l. n. 99 del 2009

    Norma invocata dalle parti per individuare il soggetto passivo della tassa automobilistica sui veicoli concessi in leasing.

  • art. 9, comma 9-bis, d.l. n. 78 del 2015

    Norma di interpretazione autentica richiamata dalla ricorrente, poi abrogata dal legislatore successivo.

  • art. 10, commi 6 e 7, d.l. n. 113 del 2016

    Norma che ha abrogato la disposizione interpretativa del 2015.

  • art. 11 preleggi

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai criteri di interpretazione e successione delle leggi nel tempo.

  • art. 15 preleggi

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla successione delle leggi nel tempo.

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato per sostenere o escludere la solidarietà tra proprietario e utilizzatore.

  • artt. 3, 97, 101, 104, 117 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di illegittimità costituzionale dell'interpretazione seguita dalla CTR.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri convenzionali asseritamente lesi.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento dei primi due motivi.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    Norma richiamata per il vizio di nullità della sentenza e per le censure sulla motivazione in tema di sanzioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato per sostenere che l'imposizione deve colpire la reale capacità contributiva collegata alla disponibilità del veicolo.

  • art. 10, comma 3, l. n. 212 del 2000

    Richiamato in tema di obiettiva incertezza normativa e disapplicazione delle sanzioni.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato in tema di non punibilità in presenza di obiettiva incertezza normativa.

  • art. 8, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la disapplicazione delle sanzioni in ambito tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne esclude l'applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, ove accettata o comunque seguita dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del processo, con compensazione delle spese se così disposto dal giudice.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso, perché la norma ha natura eccezionale e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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