LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina reti e cooperative, incentivi e ricerca, semplificazione amministrativa, internazionalizzazione, accreditamento, fiscalità e tassa automobilistica. Delega il Governo al riordino degli incentivi e degli adempimenti per le imprese, introduce misure contro la contraffazione e istituisce strumenti finanziari per l’internazionalizzazione. Alcune disposizioni risultano abrogate o dichiarate costituzionalmente illegittime; il testo contiene inoltre scadenze ormai storiche e aggiornamenti fino al 2027.
Sviluppo, internazionalizzazione e semplificazione delle imprese
Sviluppo, internazionalizzazione e semplificazione delle imprese
La legge introduce un insieme organico di misure per rafforzare la competitività del sistema produttivo, sostenere innovazione e internazionalizzazione, semplificare gli adempimenti amministrativi e riordinare specifici settori societari, fiscali e finanziari. Il testo contiene numerose deleghe legislative e disposizioni attuative con termini storici, oltre a modifiche successivamente abrogate o dichiarate illegittime.
Reti di imprese
La disciplina dei contratti di rete viene ampliata e precisata. Il contratto deve indicare il nome, la ditta, la ragione o denominazione sociale delle imprese aderenti, gli obiettivi strategici e le modalità per misurare il raggiungimento degli obiettivi, dimostrando il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato.
Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni civilistiche sui consorzi relative all’autonomia patrimoniale e alla responsabilità verso i terzi. Il contratto deve inoltre disciplinare le modalità di adesione di altre imprese.
L’organo comune, salvo diversa previsione contrattuale, rappresenta le imprese aderenti:
- nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni;
- negli interventi di garanzia per l’accesso al credito;
- nell’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani;
- nei processi di internazionalizzazione e innovazione previsti dall’ordinamento.
Le modalità operative per i rapporti con le pubbliche amministrazioni devono essere definite con decreto interministeriale. È prevista anche la ricognizione degli interventi agevolativi applicabili alle imprese aderenti, ferme le competenze regionali.
Incentivi, ricerca, innovazione e aree di crisi
Il Governo è incaricato di individuare, attraverso un piano inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria e approvato dal CIPE, le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli energetici. Il piano deve perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile, integrando attività economiche, tutela ambientale, sicurezza energetica e riduzione dei costi di accesso.
Era previsto che il primo piano fosse approvato dal CIPE entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, secondo un procedimento che coinvolgeva Ministero dello sviluppo economico, amministrazioni competenti, regioni, province autonome e Conferenza unificata.
Il Governo è stato delegato, entro trentaquattro mesi dall’entrata in vigore, a riordinare la programmazione negoziata, gli incentivi allo sviluppo territoriale, gli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi e gli incentivi alla ricerca, sviluppo e innovazione. I criteri direttivi comprendevano:
- semplificazione delle norme e accelerazione delle concessioni ed erogazioni;
- informatizzazione delle procedure e utilizzo di buoni e voucher;
- razionalizzazione e riduzione delle misure di competenza ministeriale;
- differenziazione degli incentivi secondo dimensione dell’intervento e settore economico;
- priorità ai programmi negoziati e alle iniziative con elevato contenuto innovativo;
- fissazione di termini certi per i procedimenti;
- razionalizzazione di monitoraggio, verifica e valutazione;
- sostegno agli investimenti produttivi sull’intero territorio nazionale, con attenzione ai distretti industriali in crisi;
- previsione di aiuti più favorevoli per le PMI e destinazione alle stesse di almeno il 50% delle risorse effettivamente disponibili, salvo quelle già vincolate;
- possibilità di forme di fiscalità di sviluppo nelle aree dell’obiettivo convergenza, subordinatamente al reperimento delle risorse con legge ordinaria.
Gli schemi dei decreti legislativi dovevano essere sottoposti alle Commissioni parlamentari, con possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti.
Per il 2009 il fondo destinato a interventi per lo sviluppo del territorio era incrementato di 30 milioni di euro. Il CIPE poteva inoltre destinare fino a 50 milioni di euro annui alla finalità delle zone franche urbane, aggiornandone criteri e indicatori di individuazione.
Revoca delle agevolazioni e garanzie fideiussorie
La legge chiarisce che il provvedimento di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero competente costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo degli importi erogati, degli interessi, delle rivalutazioni e delle sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati, compresi i soggetti che abbiano prestato garanzia fideiussoria.
Installazioni nei campeggi
La disposizione relativa alle installazioni e ai rimessaggi di mezzi mobili di pernottamento nelle strutture turistico-ricettive all’aperto è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 278 del 2010. Non costituisce pertanto disciplina applicabile.
Accreditamento e vigilanza sui prodotti
Per attuare il capo II del regolamento (CE) n. 765/2008, era prevista la costituzione di un unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento.
Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri interessati, avrebbe dovuto disciplinare:
- organizzazione e funzionamento dell’organismo nazionale;
- criteri per la determinazione delle tariffe di accreditamento;
- modalità di controllo ministeriale;
- eventuale partecipazione dei rappresentanti ministeriali agli organi statutari.
Entro tre mesi dall’adozione delle disposizioni organizzative doveva essere designato l’unico organismo italiano di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico avrebbe svolto il ruolo di autorità nazionale referente e punto di contatto con la Commissione europea. L’attuazione doveva avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riassetto degli adempimenti applicabili alle imprese
Il Governo è stato delegato ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore, decreti legislativi per riordinare le prescrizioni e gli adempimenti procedurali relativi alla realizzazione di impianti produttivi e allo svolgimento delle attività d’impresa.
I criteri direttivi comprendevano il coordinamento della normativa, la fissazione di tempi certi e inderogabili per gli adempimenti delle pubbliche amministrazioni e la liquidazione tempestiva dei finanziamenti o delle agevolazioni già positivamente istruiti. Le disposizioni statali non ricomprese nel nuovo riassetto sarebbero state abrogate dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.
Era prevista anche una raccolta organica delle norme regolamentari nelle materie di competenza esclusiva statale. Restavano esclusi gli atti e procedimenti di competenza dei Ministeri dell’interno e della difesa indicati dalla legge n. 241 del 1990.
Le regioni e gli enti locali avrebbero dovuto adeguarsi ai principi della legge, per i procedimenti di propria competenza, entro sei mesi dall’entrata in vigore. L’attuazione era soggetta alla clausola di invarianza finanziaria.
Autocertificazioni e semplificazione documentale
Per ottenere titoli autorizzatori o concessori e partecipare a procedure di evidenza pubblica, l’impresa può sostituire le certificazioni richieste con un’autocertificazione accompagnata dall’autorizzazione ad acquisire direttamente i dati presso le pubbliche amministrazioni.
In caso di dichiarazione mendace sono previste:
- l’esclusione dalla procedura per il rilascio del titolo o dalla gara;
- la responsabilità per falso in atto pubblico.
Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto individuare le certificazioni sostituibili con autocertificazione. Restano esclusi gli atti e procedimenti di competenza dei Ministeri dell’interno e della difesa richiamati dalla legge n. 241 del 1990.
La legge interviene inoltre sugli adempimenti relativi alle assunzioni obbligatorie e prevede l’adozione di un modello unico di prospetto informativo per gli obblighi derivanti dalla legge n. 68 del 1999.
Tassa automobilistica su veicoli in leasing e noleggio a lungo termine
Le regioni e le province autonome possono stabilire modalità per consentire alle imprese concedenti di versare cumulativamente, in luogo degli utilizzatori, la tassa automobilistica relativa ai veicoli concessi in locazione finanziaria o in locazione a lungo termine senza conducente.
Ai fini della disciplina, il noleggio a lungo termine senza conducente è il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. In caso di contratti consecutivi inferiori all’anno tra le stesse parti, comprese le proroghe, la durata è determinata sommando i singoli periodi.
La tassa è dovuta in via esclusiva dall’utilizzatore:
- per i veicoli in locazione finanziaria, dal 1° gennaio 2016, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla scadenza;
- per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, dal 1° gennaio 2020, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo previsto dalla normativa vigente;
- dal 1° gennaio 2027, per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla scadenza del contratto.
La responsabilità solidale della società di leasing o di noleggio permane soltanto se la società provvede al pagamento cumulativo delle tasse per i periodi contrattuali, secondo le modalità stabilite dall’ente competente.
La competenza e il gettito spettano all’ente territoriale in relazione alla residenza dell’utilizzatore. Per i periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi del 2020, le somme relative ai veicoli in noleggio a lungo termine potevano essere versate entro il 31 ottobre 2020 senza sanzioni e interessi.
Imposta comunale sugli immobili
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo dell’ICI è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. La regola si applica ai contratti di leasing stipulati dalla data di entrata in vigore della legge.
Consorzi agrari
I consorzi agrari devono essere costituiti in forma di società cooperative disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile. La denominazione “consorzio agrario” è riservata a tali società.
I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dai criteri ordinari di prevalenza, se rispettano i requisiti statutari previsti dall’articolo 2514 del codice civile. Gli statuti dovevano essere adeguati entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.
Per i consorzi in liquidazione coatta amministrativa, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, l’autorità di vigilanza può revocare l’esercizio provvisorio e rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Sono inoltre dettate regole transitorie per la trasmissione degli atti della procedura entro il 30 settembre 2009 e per la sostituzione dei commissari e dei componenti dei comitati di sorveglianza in caso di omissioni o diniego dell’autorizzazione al deposito.
Società cooperative e albo delle cooperative
La qualifica di società cooperativa è collegata all’iscrizione all’albo delle società cooperative. La comunicazione unica presentata al registro delle imprese determina l’iscrizione automatica all’albo; il registro comunica anche cancellazioni e trasformazioni per consentire l’aggiornamento immediato.
Le cooperative devono comunicare annualmente, con strumenti informatici, le notizie di bilancio necessarie anche a dimostrare il possesso del requisito di mutualità prevalente. L’omessa comunicazione comporta la sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove obbligazioni contrattuali.
La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente deve essere segnalata espressamente mediante gli strumenti informatici previsti. Lo stesso obbligo opera quando, nell’anno successivo, la cooperativa rientra nei parametri della mutualità prevalente. L’amministrazione competente provvede alla variazione della sezione dell’albo senza ulteriori oneri istruttori.
L’omessa o tardiva comunicazione della perdita della qualifica comporta la segnalazione all’amministrazione finanziaria e la sospensione semestrale dell’attività. Agli enti cooperativi che non ottemperano senza giustificato motivo alle diffide impartite in sede di vigilanza può essere applicata la medesima sanzione.
Il comma relativo all’istituzione dell’Associazione italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti” è stato successivamente abrogato; l’associazione è stata soppressa nel 2012.
Internazionalizzazione delle imprese
La legge modifica il coordinamento istituzionale previsto dalla legge n. 56 del 2005, sostituendo alcuni concerti ministeriali con forme di consultazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e della Conferenza permanente.
Il Governo è stato delegato ad adottare, entro diciotto mesi, un decreto legislativo per riordinare la normativa sull’internazionalizzazione delle imprese. I criteri direttivi comprendevano:
- coordinamento delle disposizioni sulle esportazioni e sugli investimenti destinati a promuovere la produzione italiana all’estero;
- delegificazione dei procedimenti;
- accordi tra enti pubblici e sistema bancario per utilizzare servizi e sedi estere degli istituti di credito.
Un’ulteriore delega, da esercitare entro ventotto mesi, riguardava il riordino degli enti operanti nell’internazionalizzazione e degli incentivi alla promozione estera. Dovevano essere rispettate le competenze dei Ministeri interessati, semplificate le procedure di finanziamento dei programmi promozionali e garantita la complementarità con gli interventi regionali.
Erano possibili decreti correttivi e integrativi entro un anno dall’entrata in vigore di ciascun decreto legislativo. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 erano inoltre assegnati 2 milioni di euro annui al fondo destinato alle finalità della legge n. 105 del 2006.
Fondi regionali gestiti da SIMEST
Le regioni possono assegnare a SIMEST fondi rotativi con finalità di venture capital per acquisire partecipazioni aggiuntive in società o imprese partecipate da imprese operanti nel territorio regionale.
La partecipazione può arrivare:
- fino al 49% del capitale o fondo sociale in via ordinaria;
- fino al 70% per i fondi assegnati da regioni del Mezzogiorno.
I fondi restano autonomi e distinti dal patrimonio di SIMEST, ma possono confluire nel fondo unico previsto dalla normativa. Il comitato di indirizzo e rendicontazione può essere integrato con un rappresentante della regione assegnataria.
Fondo SIMEST per progetti di internazionalizzazione
È istituito presso la Tesoreria dello Stato un fondo rotativo gestito da SIMEST per sostenere la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione realizzati da imprese singole o aggregate.
Le risorse derivano dagli utili spettanti al Ministero dello sviluppo economico quale socio di SIMEST e già destinati a interventi per lo sviluppo delle esportazioni. Il fondo può effettuare investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società costituite da PMI o da loro raggruppamenti.
Le condizioni e modalità operative dovevano essere definite con decreto ministeriale entro un mese dall’entrata in vigore della legge.
Tutela penale della proprietà industriale
La legge rafforza la tutela penale contro contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi.
La contraffazione o alterazione di marchi e segni distintivi, nonché l’uso di segni contraffatti o alterati, è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro. La contraffazione o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, o il loro utilizzo, è punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.500 a 35.000 euro.
L’introduzione nello Stato, a fini di profitto, di prodotti industriali con marchi o segni contraffatti è punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.500 a 35.000 euro. La detenzione per la vendita, la vendita o la messa in circolazione degli stessi prodotti è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.
La punibilità è subordinata al rispetto delle norme interne, dei regolamenti europei e delle convenzioni internazionali in materia di tutela della proprietà intellettuale e industriale.
Nei casi previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale è prevista la confisca delle cose utilizzate o destinate a commettere il reato e di quelle che ne costituiscono oggetto, prodotto, prezzo o profitto, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento. Se la confisca diretta non è possibile, può essere disposta la confisca di beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al profitto.
Disposizioni non più applicabili o superate
Il testo contiene disposizioni espressamente abrogate, tra cui l’articolo 2 e alcune previsioni in materia cooperativa. Altre disposizioni hanno avuto efficacia temporale limitata, come gli stanziamenti riferiti agli anni 2009-2011, i termini per l’adozione dei decreti delegati e la regolarizzazione della tassa automobilistica entro il 31 ottobre 2020. La disciplina della tassa sui veicoli in locazione a lungo termine contiene inoltre regole applicabili dal 1° gennaio 2027 ai contratti indicati dagli aggiornamenti normativi.
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