Cassazione Civile, Ordinanza n. 05994/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001, promosso per l'irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione e della successiva fase di ottemperanza. In primo grado monocratico la Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo e liquidato spese ed esborsi; nella fase collegiale, accogliendo l'opposizione della parte privata, la Corte d'appello aveva aumentato l'indennizzo e rideterminato le spese. Il ricorrente ha impugnato in cassazione la liquidazione delle spese del procedimento monitorio e dell'opposizione, sostenendo: 1) violazione del principio di effetto espansivo interno e del divieto di reformatio in peius, con conseguente erronea quantificazione dei compensi; 2) difetto di motivazione; 3) violazione delle norme sulla liquidazione dei compensi professionali e dei minimi tariffari; 4) omessa pronuncia sulla maggiorazione per redazione di atti telematici; 5) difetto di motivazione; 6) violazione della disciplina sul compenso maggiorato per atti telematici; 7) illegittima liquidazione dei compensi della fase di opposizione; 8) difetto di motivazione sulla liquidazione degli esborsi; 9) violazione delle norme sulla distinzione e liquidazione degli esborsi tra fase monitoria e fase di opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non è un autonomo grado di impugnazione, ma la seconda fase di un procedimento unitario; perciò, quando l'opposizione viene accolta, le spese devono essere regolate complessivamente sull'intera vicenda processuale secondo il criterio della soccombenza. Ha ritenuto adeguata la motivazione del decreto impugnato sulla liquidazione complessiva dei compensi e ha escluso la violazione dei minimi, osservando che la liquidazione era stata compiuta ex novo con riferimento all'intero procedimento e secondo la tabella pertinente. Ha inoltre rilevato che la maggiorazione per gli atti telematici era stata effettivamente riconosciuta, nella misura del 30%, e che le doglianze sugli esborsi erano inammissibili perché avrebbero dovuto essere fatte valere con correzione di errore materiale o revocazione dinanzi alla stessa Corte d'appello. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, perché il Ministero non ha svolto difese.
Norme richiamate
L'opposizione nel procedimento di equa riparazione integra la seconda fase di un procedimento unico e non un autonomo grado di impugnazione.
Le spese vanno regolate secondo soccombenza, considerando complessivamente l'intero procedimento quando l'opposizione viene accolta.
La censura di omessa pronuncia non è fondata quando la decisione abbia implicitamente e sostanzialmente esaminato la questione della liquidazione richiesta.
La motivazione è sufficiente se il provvedimento espone in modo effettivo e adeguato le ragioni della liquidazione.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il controllo sulla motivazione del decreto.
art. 111 Cost.
Invocato a sostegno del vizio motivazionale, ma la Corte lo ritiene non violato.
Richiamato per contestare la liquidazione dei compensi professionali, ma la Corte ritiene corretta la quantificazione complessiva.
Richiamato in tema di liquidazione dei compensi, senza che la censura sia accolta.
Richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi dell'avvocato.
Norma richiamata per la determinazione dei compensi professionali.
Utilizzato come criterio per la liquidazione secondo le tabelle applicabili.
art. 4, comma 1-bis, d.m. 37/2018
La Corte rileva che la liquidazione è stata incrementata del 30% per la redazione degli atti con modalità telematica e collegamento ipertestuale.
art. 13 tariffa parte I allegata al d.p.r. 642/1972
Richiamato nella doglianza sugli esborsi.
art. 30, co. 1, d.p.r. 115/2002
Richiamato nella doglianza sugli esborsi.
art. 221, co. 3, d.l. 34/2020 conv. in L. 77/2020
Richiamato nella doglianza sugli esborsi.
Richiamato nella doglianza sugli esborsi.
art. 23, co. 1, d.l. 137/2020 conv. in L. 176/2020
Richiamato nella doglianza sugli esborsi.
art. 1, co. 1, d.l. 2/2021 conv. in L. 29/2021
Richiamato nella doglianza sugli esborsi.
artt. 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sul divieto di reformatio in peius e sull'effetto espansivo interno, ma la Corte esclude la violazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, l'opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001 non dà luogo a un autonomo grado di giudizio, ma costituisce la seconda fase di un unico procedimento; la regolazione delle spese deve quindi essere complessiva e riferita all'intera vicenda processuale.
- Quando l'opposizione è accolta, la liquidazione delle spese va effettuata secondo il criterio della soccombenza sull'intero procedimento, salvo che il giudice disponga diversamente in modo consapevole e motivato tra le due fasi.
- La censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente non è fondata se il provvedimento contiene una liquidazione effettiva e comprensibile delle somme, anche senza una scansione analitica minuta di tutte le voci.
- Se il giudice ha già proceduto a una liquidazione complessiva ex novo delle spese dell'intera procedura, non può pretendersi una distinta applicazione di tabelle riferite alle singole fasi come se fossero procedimenti autonomi.
- Le questioni meramente materiali sulla distinzione interna di alcune voci liquidate devono essere fatte valere, in via ordinaria, con gli strumenti della correzione dell'errore materiale o, se ne ricorrono i presupposti, con la revocazione davanti al giudice che ha emesso il provvedimento.
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