Cassazione Civile, Ordinanza n. 05979/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da lavori di ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato rurale. I committenti avevano convenuto in giudizio le imprese esecutrici e il direttore dei lavori chiedendo la risoluzione dei contratti per gravi difetti delle opere e il risarcimento dei danni. In appello, la Corte territoriale ha accolto le domande di alcune controparti e ha condannato i committenti al pagamento del saldo del prezzo dell’appalto, ritenendo provata la corrispondenza tra la contabilità dei lavori e le opere effettivamente eseguite. Con il ricorso per cassazione i committenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe liquidato il saldo dell’appaltatore discostandosi senza adeguata motivazione dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e dalla contabilità tenuta dal direttore dei lavori; in particolare, secondo i ricorrenti, il conto finale sarebbe stato inferiore a quello posto a base della sentenza, sicché, avendo essi già pagato quanto dovuto, non residuerebbe alcun saldo.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina il merito della censura sul quantum dovuto all’appaltatore, perché rileva in via pregiudiziale che non era stato depositato, nel termine di legge, l’originale o copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, nonostante la dedotta notifica della sentenza d’appello. Da ciò consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso. I ricorrenti sono condannati in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
È invocato dai ricorrenti per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie e contabili compiuta dalla Corte d’appello.
art. 116 c.p.c.
È invocato dai ricorrenti per contestare la valutazione della prova e della consulenza tecnica d’ufficio effettuata dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità e omesso esame/erronea valutazione dei fatti decisivi.
art. 369, primo comma, c.p.c.
La Corte afferma che il mancato deposito della sentenza impugnata entro il termine previsto comporta improcedibilità del ricorso.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
Richiede il deposito della sentenza impugnata con la relata di notificazione quando la sentenza sia stata notificata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata risulti notificata, il ricorrente deve depositare entro il termine di legge la sentenza stessa con la relata di notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile.
- L’improcedibilità per omesso deposito del provvedimento impugnato è rilevabile anche in presenza di controricorso e non può essere superata dalla sola presenza della relata negli atti se non risulta il deposito rituale nei termini.
- Le censure che mirano a contestare la valutazione delle prove e delle risultanze contabili sono irrilevanti ai fini del merito del ricorso quando manca il necessario presidio processuale per l’ammissibilità/procedibilità dell’impugnazione.
- In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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