LEGGE 24 marzo 2001, n. 89
Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il diritto a un’equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, subordinandolo all’esperimento di specifici rimedi preventivi. Stabilisce criteri di durata ragionevole, misura dell’indennizzo, procedimento davanti alla corte d’appello, opposizione, esecuzione e regole transitorie/finanziarie, con varie modifiche e abrogazioni successive.
equa riparazione per irragionevole durata del processo (legge Pinto)
Equa riparazione per irragionevole durata del processo
La legge introduce il rimedio indennitario per chi subisce un processo eccedente il termine ragionevole, in attuazione dell’art. 6 CEDU, e disciplina anche i rimedi preventivi che devono essere esperiti prima di chiedere la riparazione. Nel tempo, alcune previsioni sono state modificate, abrogate o colpite da pronunce di illegittimità costituzionale.
Modifiche al giudizio di legittimità in camera di consiglio
Viene riscritto l’art. 375 c.p.c., prevedendo che la Corte di cassazione decida con ordinanza in camera di consiglio nei casi di inammissibilità, integrazione del contraddittorio, estinzione del processo e regolamenti di competenza o giurisdizione. Decide invece con sentenza in camera di consiglio quando i ricorsi sono manifestamente fondati o infondati nei casi previsti, rinviando alla pubblica udienza se nessuna delle ipotesi ricorre. È prevista la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero e la possibilità per le parti di depositare memorie e, in alcuni casi, di essere sentite.
Diritto ai rimedi preventivi e presupposti dell’indennizzo
La parte del processo ha diritto a esperire rimedi preventivi contro la violazione del termine ragionevole. Solo chi li ha esperiti e ha comunque subito un danno patrimoniale o non patrimoniale può ottenere l’equa riparazione.
Rimedi preventivi nei diversi riti
Nel processo civile costituiscono rimedi preventivi: l’introduzione del giudizio con procedimento semplificato di cognizione, la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole, nonché, nei casi in cui il rito semplificato non sia applicabile, l’istanza di decisione a seguito di trattazione orale. Nei giudizi in composizione collegiale, il giudice istruttore può rimettere la causa al collegio se ritiene possibile la decisione a seguito di trattazione orale.
Nel processo penale l’imputato e le altre parti possono depositare un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole. Davanti al giudice amministrativo il rimedio preventivo è l’istanza di prelievo, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole. Davanti alla Corte dei conti, nei giudizi contabili e pensionistici, è prevista un’istanza di accelerazione con il medesimo termine di sei mesi. Davanti alla Corte di cassazione l’istanza di accelerazione va depositata almeno due mesi prima della scadenza del termine ragionevole. Restano ferme le priorità legali nella trattazione dei procedimenti.
Inammissibilità della domanda e durata ragionevole
La domanda di equa riparazione è inammissibile se non sono stati esperiti i rimedi preventivi previsti. Il termine ragionevole è individuato, in via generale, in tre anni per il primo grado, due anni per il secondo grado e un anno per il giudizio di legittimità; per l’esecuzione forzata in tre anni e per le procedure concorsuali in sei anni. Per il processo penale si considera la diversa decorrenza legata alla qualità di imputato, parte civile o responsabile civile, o alla legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. È inoltre previsto che il termine sia comunque rispettato se il giudizio si definisce irrevocabilmente entro sei anni. Nel computo non si considerano il tempo di sospensione del processo e quello tra l’inizio del termine per impugnare e la proposizione dell’impugnazione.
Casi di esclusione o presunzione di insussistenza del danno
Non è riconosciuto alcun indennizzo, tra l’altro, quando la parte ha agito o resistito consapevole dell’infondatezza delle proprie domande o difese, nei casi di estinzione agevolata o di abuso dei poteri processuali che abbia dilatato ingiustificatamente i tempi. Si presume insussistente il pregiudizio in varie ipotesi, tra cui prescrizione del reato per l’imputato, contumacia, estinzione del processo per rinuncia o inattività, perenzione nel processo amministrativo, mancata riunione nel giudizio amministrativo presupposto, proposizione separata di domande che avrebbero richiesto motivi aggiunti, o irrisorietà della pretesa o del valore della causa. Si presume inoltre insussistente il danno se la parte ha già conseguito vantaggi patrimoniali pari o superiori all’indennizzo.
Misura dell’indennizzo
L’indennizzo è, di regola, compreso tra 400 e 800 euro per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi eccedente la durata ragionevole. Può essere aumentato per gli anni successivi al terzo e al settimo, e ridotto in caso di molteplici parti, di rigetto integrale delle domande nel processo presupposto o di riunione di più giudizi. La liquidazione tiene conto dell’esito del processo, del comportamento delle parti e del giudice, della natura degli interessi e del valore/rilevanza della causa. In ogni caso l’importo non può superare il valore della causa o, se inferiore, il valore del diritto accertato.
Procedimento per ottenere l’equa riparazione
La domanda si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice del primo grado del processo presupposto. Il ricorso va proposto contro il Ministro competente a seconda della giurisdizione (giustizia, difesa, economia e finanze) e deve essere corredato da copia autentica degli atti rilevanti del processo presupposto. Il presidente, o un magistrato da lui designato diverso dal giudice del processo presupposto, decide con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Se il ricorso è accolto, è ordinato all’amministrazione il pagamento senza dilazione della somma e delle spese.
Termini, opposizione e sanzioni processuali
La domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che conclude il procedimento; può anche essere proposta in pendenza del processo quando il termine ragionevole è superato. Contro il decreto che decide sulla domanda è ammessa opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, con ricorso all’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha emesso il decreto. L’opposizione non sospende l’esecuzione, salvo sospensione per gravi motivi. Se la domanda è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Notificazioni, comunicazioni ed esecuzione
Il ricorso e il decreto favorevole devono essere notificati al soggetto contro cui la domanda è proposta; la mancata notificazione entro trenta giorni rende inefficace il decreto e impedisce di riproporre la domanda. Il decreto favorevole è comunicato anche al procuratore generale della Corte dei conti e ai titolari dell’azione disciplinare eventualmente interessati. Sono inoltre previste regole speciali per evitare sequestro e pignoramento presso le tesorerie dello Stato e per disciplinare in modo vincolato l’esecuzione forzata sulle somme dovute. Il pagamento avviene mediante accredito sui conti del creditore, con limiti temporali e documentali specifici e con divieto di iniziare esecuzioni o ottemperanze prima della scadenza del termine previsto per il pagamento.
Regole documentali e transitorie sul pagamento
Il creditore deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva con specifiche attestazioni e trasmettere la documentazione richiesta secondo modelli ministeriali. La disciplina prevede termini di presentazione, rinnovo della dichiarazione dopo due anni, modalità telematiche e conseguenze in caso di omissioni o irregolarità, tra cui il blocco dell’ordine di pagamento e la sospensione del decorso degli interessi. Sono previste norme transitorie per i crediti maturati in determinati periodi, con specifici termini di rinnovo/presentazione della dichiarazione e periodi di sospensione dell’azione esecutiva e dell’ottemperanza.
Regime transitorio e rapporti con la CEDU
Per chi aveva già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo è prevista, entro sei mesi dall’entrata in vigore, la possibilità di proporre domanda nazionale se non vi è stata decisione sulla ricevibilità. È inoltre disciplinato un regime transitorio per i processi pendenti alla data del 31 ottobre 2016. Una proroga del termine transitorio iniziale è richiamata in nota fino al 18 aprile 2002.
Disposizioni finanziarie
L’onere della legge è coperto mediante riduzione di stanziamenti del bilancio dello Stato, con autorizzazione al Ministro competente ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.
Stato di attualità
La disciplina è ancora rilevante come base normativa del c.d. “legge Pinto”, ma varie disposizioni risultano oggi superate da modifiche legislative, abrogazioni parziali e pronunce di illegittimità costituzionale. In particolare, l’articolato contiene numerose norme transitorie e di pagamento aggiornate nel tempo, alcune delle quali con scadenze già decorse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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